Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31369 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4863-2015 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n. 134, presso lo studio dell’avvocato NINO LONGOBARDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

C.N. R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonché contro V.S.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

nonché contro P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10068/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2014 R.G.N. 2696/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 16 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Roma, rigettando tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma, che, sulla domanda proposta dal Dott. V.S., nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alle cui dipendenze il primo operava quale dirigente di seconda fascia e del Dott. P.A., tecnologo positivamente selezionato, in luogo del V., per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava illegittimo il provvedimento per essere stato l’incarico attribuito violando la percentuale massima di incarichi di prima fascia assegnabili a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6, condannava il CNR a ripetere la procedura per il conferimento dell’incarico stesso e rigettava le altre domande del V., relative al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno non patrimoniale;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, correttamente interpretato l’art. 15 del Regolamento dell’Ente nel senso di ritenere compatibili, ai fini della consentita attribuzione di incarichi dirigenziali anche a soggetti non appartenenti a quei ruoli, i limiti a riguardo posti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, commi, 6, 6-bis e 6-ter come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, risultando così illegittimo a tale stregua, oltre che sul piano procedurale in quanto non rispettoso dell’obbligo di predeterminazione dei criteri di scelta il conferimento al P. dell’incarico suddetto per risultare affidata a soggetto estraneo ai ruoli dirigenziali anche l’altra delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dall’altro, l’infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione dell’insussistenza delle condizioni per il conferimento dell’incarico al V., sempre a motivo del precedente affidamento dell’altra delle due posizioni dirigenziali di livello generale, stante la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 4, per cui gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti a dirigenti di livello inferiore appartenenti ai medesimi ruoli (e’ il caso del V.) in misura non superiore al 70% della relativa dotazione (percentuale che sarebbe risultata superata ove anche la seconda posizione fosse stata affidata a soggetto dirigente ma non di prima fascia come il V.);

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il CNR, il quale a sua volta proponeva ricorso incidentale articolato su tre motivi, cui resiste, con controricorso, il V., mentre il P., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27,D.Lgs. n. 213 del 2009, art. 12,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 4, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’applicabilità al di fuori dell’ambito delle amministrazioni dello Stato e, così, anche agli enti pubblici non economici come il CNR dei limiti quantitativi per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale a dirigenti di livello inferiore appartenenti ai medesimi ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, comma 4;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, Regolamento del personale CNR, adottato con decreto del Presidente del CNR n. 25035/2005, il ricorrente principale ripropone con riferimento al diverso parametro invocato la medesima censura di cui al motivo che precede;

– che nel terzo motivo il denunciato vizio di motivazione è prospettato in relazione alla carenza assoluta delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria stante la non estensibilità del giudizio di compatibilità correttamente operato con riguardo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, commi 6 e segg. al comma 4 della medesima disposizione;

– che, dal canto suo l’Ente, ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., art. 4 c.p.a. e D.Lgs. n. 2001, art. 19 deduce il difetto di giurisdizione atteso che il provvedimento giurisdizionale presupposto dall’azione del V. si risolveva nella declaratoria di illegittimità dell’art. 15 del Regolamento del personale del CNR per contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 implicante un sindacato sull’esercizio dei poteri di organizzazione dell’Ente interdetto al giudice ordinario;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e art. 15 del regolamento del personale del CNR, l’Ente ricorrente incidentale, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta compatibilità della previsione regolamentare con la disciplina limitativa della facoltà di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei a quei ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19;

– che, nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al motivo che precede è prospettata con riferimento all’illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico sancita dalla Corte territoriale alla stregua dell’interpretazione accolta con riguardo all’art. 19, comma 1-bis, che, dando priorità all’esame del ricorso incidentale del CNR, inteso ad investire la questione fondamentale oggetto del thema decidendum data della legittimità del conferimento al P. dell’incarico dirigenziale di livello generale, contestandone la stessa sindacabilità da parte del giudice ordinario e comunque l’esattezza della soluzione negativa data alla questione, è da rilevare, con riferimento a tutti e tre i motivi in cui il ricorso si articola, che ben possono qui trattarsi congiuntamente, attenendo tutti al tema della compatibilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, con l’art. 15 del Regolamento del personale del CNR, l’infondatezza degli stessi dovendosi convenire con la Corte territoriale che la questione oggetto del giudizio data dall’operatività dei limiti quantitativi posti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 ai fini dell’esercizio del potere, dall’Ente attribuitosi in sede di autonoma definizione del proprio regolamento del personale e sancito dall’art. 15 di detto atto, di conferire incarichi dirigenziali a soggetti estranei a quei ruoli, non implica la valutazione della legittimità della norma regolamentare alla luce della disciplina legislativa e, dunque, non implica il sindacato circa il corretto esercizio del potere di organizzazione riconosciuto all’Ente sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario, bensì l’accertamento della compatibilità dell’applicazione dei limiti di legge a fronte dell’esercizio della prerogativa organizzativa posta in sede regolamentare, compatibilità, coincidente con applicabilità, che la Corte territoriale ha puntualmente valutato, anche alla stregua della novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, derivandone, sulla base di un’interpretazione coerente con la lettera e la ratio della norma di cui all’art. 19 citato ed, in particolare, dei commi 6 ed 1-bis, l’illegittimità del conferimento dell’incarico sotto il profilo tanto della violazione dei limiti quantitativi quanto delle regole procedurali;

che parimenti infondati risultano i tre motivi del ricorso principale, suscettibili anch’essi di trattazione congiunta, essendo tutti diretti a contestare l’applicabilità nella specie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 4 e così dei limiti quantitativi posti ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale a dirigenti di livello inferiore appartenenti ai medesimi ruoli, rilievo sul quale la Corte territoriale aveva fondato il rigetto della domanda risarcitoria del V., dovendosi ritenere immune da vizi logici e giuridici la valutazione di compatibilità operata dalla Corte territoriale alla stregua del disposto dell’art. 15 del Regolamento del personale del CNR con riguardo all’art. 19, comma 4 citato, prevedendo l’art. 15 tale valutazione di compatibilità anche con riguardo alla formulazione originaria dell’art. 19 in questione, a prescindere dunque dalla successiva previsione del D.Lgs. n. 150 del 2009, che quella compatibilità fissa in linea di principio e proprio con riguardo ai limiti quantitativi di ammissibilità del conferimento di incarichi dirigenziali a personale con inquadramento non corrispondente al livello proprio degli incarichi medesimi ed essendo tale giudizio di compatibilità, cui consegue l’applicabilità della disposizione, idoneo a sorreggere sul piano motivazionale la decisione assunta;

– che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione tra le sole parti costituite delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;

che si dà atto della sussistenza a carico del solo V. degli estremi per il raddoppio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia l’incidentale e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza a carico del solo V. dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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