Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31372 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18569-2019 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, presso lo studio dell’avvocato GENNARO MASTROIANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENZO ANDRICCIOLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SNC, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PIERO ENRICO TURETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO VENTURI;

SOCIETA’ SIDER 2012 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO CARNOVALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stato respinto il reclamo proposto da R.C., socio illimitatamente responsabile di ***** s.n.c., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata il 17 gennaio 2019 dal Tribunale di Lamezia Terme: sentenza con cui si è per l’appunto aperta la procedura concorsuale nei confronti della detta società e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

2. – Il ricorso per cassazione proposto da R.C. si fonda su tre motivi. Resistono con controricorso la curatela fallimentare, che ha depositato memoria, e la creditrice istante Sider 2012 s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 L.Fall.. Lamenta la ricorrente che non sia stata adeguatamente indagata l’esistenza delle condizioni, ostative alla dichiarazione di fallimento, consistenti nell’avere il fallito un ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000,00, nonché un ammontare dei debiti scaduti a non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare complessivamente inferiore a Euro 30.000,00 (L.Fall. art. 1, comma 2, lett. c) e art. 15, u.c.).

2. – Il motivo risulta essere inammssibile.

La Corte di appello ha ritenuto corretta la pronuncia del Tribunale che aveva riversato l’onere della prova circa l’esistenza del requisito di non fallibilità contemplato dall’art. 1 L.Fall., lett. c), sui fallendi e ha inoltre osservato, con riguardo alla condizione prevista dall’art. 15 L.Fall., u.c., che dovevano essere considerati il credito azionato dalla società Sider 2012 e i numerosissimi assegni protestati, documentati della visura acquisita nella fase prefallimentare.

Con riferimento alla prima questione il ricorso mostra di non cogliere la ratio decidendi, che difatti non aggredisce, se non facendo valere un argomento (quello basato sulla concreta possibilità, da parte della società fallita, di accumulare un debito di ammontare pari alla soglia di legge) che, per inerire all’accertamento di fatto, non può aver ingresso in questa sede. Con riguardo alla seconda questione viene sollecitato un riesame delle risultanze probatorie che parimenti sfugge al sindacato di legittimità, essendo ben noto che l’esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione dell’art. 5 L.Fall.. L’istante critica la conclusione, cui è pervenuta la Corte distrettuale, circa l’impossibilità, da parte della società fallita, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori. Si sostiene che anche in presenza di un cospicuo indebitamento può ritenersi che un’impresa non versi in stato di insolvenza, laddove i creditori non abbiano compiuto alcuna azione volta ad ottenere il soddisfacimento dei propri crediti.

Il motivo è inammissibile.

Anch’esso è orientato a un riesame dell’accertamento di fatto riservato alla Corte di merito, la quale, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che l’inadempimento del debito nei confronti della società Sider 2012 e il mancato pagamento dei numerosissimi assegni protestati, oltre che la mancanza di beni mobili e immobili da monetizzare in tempi rapidi, come attestato dall’informativa della Guardia di Finanza, fossero manifestazioni univoche e concordanti dell’incapacità strutturale, non transitoria, della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.

3. – Col terzo mezzo si censura la sentenza impugnata con riguardo alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sostiene la ricorrente che la supposta manifesta infondatezza del reclamo non poteva condurre alla revoca del beneficio ottenuto.

Il motivo è inammissibile.

Come si legge nella sentenza impugnata, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata disposta con un separato decreto, onde la censura investe una statuizione che resta estranea al provvedimento oggetto di impugnazione nella presente sede. Il regime impugnatorio del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’, del resto, quello desumibile dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ed esso non soffre deroga neanche nell’ipotesi in cui la revoca stessa sia adottata con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 12 agosto 2020, n. 16968; Cass. 3 giugno 2020, n. 10487; Cass. 11 dicembre 2018, n. 32028; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29228).

4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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