LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13053-2020 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 5 febbraio 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto da N.S., proveniente dal Delta State, in Nigeria; l’impugnazione è stata resa nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda di protezione internazionale del nominato N..
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Dir. 2013/32/UE, art. 46, comma 3. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta di propria audizione personale.
Col secondo motivo sono lamentate violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14, oltre che violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Viene osservato che l’esatta valutazione del rischio per l’incolumità del ricorrente di subire un danno grave avrebbe dovuto indurre il giudice distrettuale a considerare il pericolo per lo stesso richiedente di rimanere coinvolto in possibili attacchi o ritorsioni da parte dei suoi persecutori e, al contempo, dell’impossibilità di beneficiare di alcuna tutela adeguata da parte dell’autorità del suo paese.
Il terzo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 1008, art. 32, l’omessa valutazione della situazione personale del richiedente e dell’emergenza sanitaria in atto nel suo paese di provenienza, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1 e l’errata valutazione della violazione dei diritti subiti dal ricorrente. Viene lamentato che la Corte di merito non si sia espressa sulla situazione sanitaria della Nigeria e che, inoltre, sia mancato l’apprezzamento della violazione dei diritti cui andrebbe incontro N. in caso di rimpatrio.
2. – E’ spiegato, nel ricorso, che il richiedente era stato accusato di molestie dalla moglie dello zio, da lui respinta, e che, in conseguenza di ciò, era stato aggredito dal parente presso cui viveva, che lo aveva ferito e cacciato di casa.
Ora, il secondo motivo è inammissibile, giacché l’istante, oltre a far riferimento a una non meglio chiarita vicenda persecutoria, ha reso una narrazione che i giudici di merito hanno ritenuto non credibile.
Come è noto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che va condotta in base ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Ebbene, il giudizio di non credibilità del narrato non è stato in alcun modo censurato.
Risultano conseguentemente non pertinenti le doglianze fondate sul rilievo che assume, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), l’inerzia delle autorità di pubblica sicurezza a fronte di richieste di protezione. In presenza di una narrazione priva di fondamento probatorio alla stregua dei richiamati criteri, la lamentata inerzia dagli organi di polizia costituisce evenienza che non può raccordarsi in alcun modo alla vicenda del ricorrente.
La non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente impedisce, poi, che lo stesso possa basare sui fatti da lui raccontati la protezione umanitaria (alla quale pure si applicano i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: Cass. 24 settembre 2012, n. 16221).
La Corte di merito, con riguardo all’indicata forma di protezione, ha inoltre evidenziato non sussistere, nel paese di origine, una situazione di emergenza sanitaria, ambientale o alimentare tale da precludergli una vita dignitosa.
A tale accertamento il ricorrente oppone di aver dedotto, nel proprio atto di appello, la diffusione, in Nigeria di alcune gravi malattie contagiose: ma tale allegazione risultava essere del tutto generica, nulla prospettando con riguardo alla presenza di focolai di infezione nella regione di provenienza dell’istante.
Va qui rammentato che la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).
E’ infondato, da ultimo, il primo motivo.
La Corte di appello ha rilevato non essere necessaria l’audizione del ricorrente, il quale era stato già sentito dalla Commissione territoriale avanti alla quale erano state illustrate con chiarezza le ragioni dell’espatrio.
Ora, nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poiché l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011, comma 10, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. 14 maggio 2020, n. 8931).
D’altro canto, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312): nulla è stato tuttavia chiarito a tale riguardo.
3. – Il ricorso deve essere dunque respinto.
4. – Nulla è da liquidare in punto di spese processuali.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021