LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. Di MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3808-2020 proposto da:
ASFO – ASSOCIAZIONE SERVIZI PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA STORONI e NICOLA VINCENZO SELVA VERZICA;
– ricorrente –
contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO COSTANZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1023/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in atti l’A.S.F.O. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte della Regione Marche delle somme dovute a saldo dei progetti di formazione professione organizzati da essa ricorrente in forza della convenzione con la medesima Regione Marche del 15.3.2005 e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che, contrariamente a quanto affermato dal decidente che, ravvisandone la rilevanza ai fini della decisione, aveva rigettato il gravame in quanto agli atti di causa non era stata rinvenuta copia del documento riportante la convenzione, il documento in parola era stato prodotto da essa ricorrente in allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e dalla Regione in allegato all’atto di citazione in opposizione.
Al proposto ricorso resiste la Regione Marche con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo a supporto del ricorso deve reputarsi inammissibile. Esso, rettamente inteso, è volto a denunciare non già l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio.
E’ invero opinione di questa Corte che “d’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass., Sez. IV, 28/09/2016, n. 19174).
Orbene poiché nella sentenza impugnata si legge che il documento portante la citata convenzione “non si rinviene né nel fascicolo di parte appellante ASFO… né altresì in quello dell’appellata Regione Marche”, risultandone così preclusa la delibazione ancorché l’analisi e l’interpretazione di essa risultasse dirimente ai fini della decisione, è palese che la Corte decidente sia perciò incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui la ricorrente reputa invece provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, ma un errore di fatto denunciabile solo alla stregua dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 398 c.p.c., comma 1, avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
4. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021