Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31376 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 89-2020 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

CREDEMASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA N. 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE TURCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2610/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. Nel 2011 B.F. convenne in giudizio M.A. e Credem Assicurazioni sp.a. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati dall’autocarro guidato dal convenuto in occasione di un sinistro stradale.

La compagnia si costituì in giudizio chiedendo in via preliminare l’improcedibilità della domanda.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, con sentenza n. 1123/2013 accolse la domanda proposta dall’attore e accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dell’incidente condannò la Credem Assicurazioni al risarcimento di Euro 12.000,00 oltre 2.564,00 per le spese legali.

2. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2610/2010, pubblicata l’8 ottobre 2019, ha accolto l’appello proposto da Credem Assicurazioni, riformando la pronuncia di prime cure.

Il giudice di merito ha accolto il motivo relativo all’improcedibilità della domanda per la mancata messa in mora attraverso Raccomandata A/R della compagnia di Assicurazione del veicolo investitore. Infatti, sia nel caso di risarcimento ordinario che diretto l’invio della raccomandata a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro rappresenta un requisito di proponibilità dell’azione.

3. Avverso la suddetta pronuncia B.F. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Credem Assicurazioni resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 5 nonché del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 – violazione di legge”. Secondo il ricorrente, in base a una interpretazione sistematica dell’art. 145 e 150 C.d.a., ai fini della procedibilità della domanda risarcitoria sarebbe necessario che il danneggiato inoltri richiesta di risarcimento del danno esclusivamente alla propria compagnia di assicurazione.

Il motivo è infondato.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’onere del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria configura una condizione di procedibilità della domanda, avente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario.

Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 145 c.d.a., comma 2, prevede l’invio “per conoscenza” della richiesta di risarcimento all’assicuratore del danneggiante tra le condizioni di procedibilità dell’azione diretta verso l’assicuratore del danneggiato. L’interpretazione data alla norma è corretta. Tale elemento, che si aggiunge a quelli del decorso del tempo e dell’invio formale della richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata, risulta indicato quale requisito di procedibilità dell’azione diretta.

Il ricorrente mostra di confondere la richiesta di risarcimento che il danneggiato invia all’assicuratore del responsabile, di cui all’art. 145 c.d.a., con la denuncia di sinistro che il danneggiato invia al proprio assicuratore, di cui all’art. 143 c.d.a., la quale rileva solo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore; non è richiamata tra i documenti di cui all’art. 148 c.d.a..

L’art. 145 c.d.a. subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberands) a far data dalla ricezione da parte dell’impresa di assicurazione di un’istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148 c.d.a.”. Quest’ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 2, che “da richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresì, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. L’obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all’impresa assicuratrice di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.

E, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22, ma pianamente riferibile anche all’analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell’onere della previa richiesta di risarcimento determina l’improponibilità della domanda, rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).

Alla luce di tale rilievo, la dichiarata improcedibilità è ineccepibile. Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte (ex multis, Cass. 30/09/2016, n. 19354) l’assolvimento dell’onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all’assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l’istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all’assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta.

La missiva di cui al D.F.R. n. 254 del 2006, art. 5, che le assicurazioni sono tenute a scambiarsi per prendere contatti tra di loro non può valere come atto equipollente all’invio della missiva “per conoscenza” da parte dell’assicurato danneggiato, perché la prima ha un contenuto più scarno rispetto a quella richiesta al danneggiato, accompagnata dalla descrizione della dinamica dell’incidente, in relazione alla quale l’assicuratore del danneggiante ha certamente interesse ad interloquire. L’interesse sotteso è infatti di incentivare gli oneri di collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale, e così anche la regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, ai fini della compressione del rischio di eccessivo e inutile contenzioso in materia di incidenti stradali (Cass. n. 18940/2017; Cass. n. 1829/2018; Cass. 24548/2018; Cass. n. 5832/2019).

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato e logicamente spiegato le ragioni per cui “deve dirsi che l’attore non abbia offerto prova di avere adempiuto a tale onere. Ha infatti ritenuto improcedibile la domanda per la mancata messa in mora attraverso Raccomandata A/R della compagnia di Assicurazione del veicolo investitore. Sia nel caso di risarcimento ordinario che diretto l’invio della raccomandata a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro rappresenta un requisito di proponibilità dell’azione.

5. La Coste rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, è quanto e come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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