Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31380 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5903-2020 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA N. 8, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA NASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5915/7/019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con ricorso depositato in data 5.4.2017 E.G. impugnava il diniego di sgravio dell’Agente della riscossione avverso l’istanza del 14.3.2017 finalizzata a conseguire l’annullamento in autotutela di una serie di atti esattoriali per pretesa omessa notificazione degli stessi e per intervenuta prescrizione del credito intimato.

Con sentenza nr 678/2018 la CTP di Napoli rigettava il ricorso richiamando il principio di diritto espresso dalla cassazione con la sentenza nr 7511/2016.

Il contribuente interponeva gravame avanti la CTR della Campania la quale, con sentenza qui impugnata confermata la decisione di primo grado, rilevava, che l’autotutela tributaria costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte dell’amministrazione finanziaria in modo discrezionale e non uno strumento di tutela del contribuente il quale però può sollecitarne l’esercizio.

Ha evidenziato che, pur ritenendo alla stregua degli orientamenti della Suprema Corte era ammissibile il ricorso giurisprudenziale nelle forme consentite per gli atti discrezionali solo in ordine all’eventuale illegittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa.

Ha osservato che il contribuente nella specie non aveva contestato specifici profili di illegittimità del diniego di sgravio ma prospettato solo un profilo di generale interesse all’annullamento degli atti impositivi oggetto della domanda di sgravio di fatto contestando la pretesa impositiva sicché la stessa doveva ritenersi inammissibile.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo cui resiste l’Agenzia delle Entrate.

Si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5.

Si sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare, sulla base delle dichiarazioni dell’Ader, l’inesistenza materiale delle cartelle e di conseguenza dichiarare l’illegittimità del diniego dello sgravio.

Si afferma che l’interesse rilevante all’annullamento dell’atto avrebbe dovuto essere ravvisato nella circostanza che l’inesistenza di un atto ne comporta l’invalidità e pertanto deve essere annullato.

Si lamenta che il giudice di appello non aveva tenuto conto di un fatto decisivo rappresentato dall’inesistenza di tutte le cartelle di pagamento.

La doglianza dedotta in termini generici senza indicazione delle norme di diritto per le quali si assume esservi stata violazione o falsa applicazione non coglie la ratio decidendi.

La CTR ha ritenuto inammissibile l’impugnativa del diniego di autotutela conformandosi ai principi espressi da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non e’, quindi, impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (così, Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3698).

Un sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass., ord., 22 febbraio 2019, n. 6332; Cass., ord., 24 agosto 2018, n. 21146; Cass. 2021 nr 12134).

La configurazione dell’autotutela tributaria e del relativo sindacato nei termini riferiti è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 181 del 13 luglio 2017).

Sulla scorta di tali principi la CTR ha rilevato che il contribuente non poteva limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, ma avrebbe dovuto prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto che appunto nella specie non era stato dedotto La ragione sottesa all’istanza di autotutela presenta, pertanto, carattere personale e non generale e, in quanto tale, il ricorrente non ha contestato tale principio con sufficiente grado di specificità facendo valere una ragione di carattere personale (vizio di notifica e prescrizione del credito) che proprio per questo non consente, per le ragioni suindicate, la sindacabilità del rifiuto dell’Amministrazione di ritirare l’atto.

Il ricorso è inammissibile Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4100,00 oltre S.P.A.D..

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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