LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 909-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI;
R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIACOVAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2000/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, di accoglimento dell’appello proposto da M.G. e R.N. averso una sentenza CTP Bari, che aveva respinto il loro ricorso avverso due avvisi di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2012 e 2013, ad essi notificati quali soci al 50% della s.r.l. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA COSTRUZIONI”, cancellata dal registro delle imprese il 30 marzo 2015, nonché avverso altri due avvisi di accertamento IRPEF 2012 e 2013, notificati a ciascuno dei due, quali soci al 50% della citata società, ritenuta a ristretta base partecipativa; la CTR, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che i debiti residui di una società di capitali estinta potevano essere fatti valere nei confronti dei soci solo fino a concorrenza delle somme da questi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione e solo nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento di detti debiti fosse dipeso da loro colpa.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto era illegittima la ratio decidendi posta a fondamento dell’impugnata sentenza, non essendo comprensibili le ragioni per le quali la CTR aveva accolto l’appello proposto dagli appellanti M.G. e R.N., atteso che le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate avevano avuto lo scopo di rispondere alle eccezioni formulate dagli appellanti;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2495,2280,2452 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto non erano condivisibili le conclusioni cui era pervenuta la CTR, che aveva accolto l’appello dei contribuenti, per non avere l’ufficio dimostrato che questi ultimi avessero riscosso somme a seguito della liquidazione, essendo stato il bilancio di liquidazione pari a zero; al contrario era da presumere che gli odierni intimati, quali soci al 50% della s.r.l. ‘IMPRESA EDILE ARTIGIANA COSTRUZIONI”, avessero conseguito, nell’anzidetta proporzione, gli utili conseguiti dalla società, con riferimento ai quali non erano stati pagati i tributi dovuti; pienamente legittimi dovevano quindi ritenersi sia gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, sia gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci in proprio, siccome conseguenziali alla constatazione della cessazione della società, che risultava debitrice di tributi nei confronti dell’Agenzia delle entrate; invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, alle società di capitali estinte succedono i soci, a prescindere dall’avere goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; l’estinzione della società determinava invero un fenomeno di tipo successorio, si che i debiti insoddisfatti della stessa si trasferivano in capo ai soci, destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, a prescindere dalla circostanza che essi avessero goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione;
che sia M.G., sia R.N. si sono costituiti con controricorso;
che hanno presentato memorie sia l’Agenzia delle entrate ricorrente, sia il resistente M.G.;
che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;
che, invero, con esso, l’Agenzia delle entrate ha censurato l’impugnata sentenza, avendo ritenuto illegittima la ratio decidendi ad essa sottesa; la censura, oltre che oscura e generica, è altresì non condivisibile, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge con sufficiente chiarezza il tipo di ragionamento, pur non condivisibile, come si dirà appresso, svolto dalla CTR per accogliere l’appello proposto dagli intimati M.G. e R.N.; la CTR invero, dopo avere esordito affermando che l’avviso di accertamento impugnato non contenesse alcun accenno circa la responsabilità dei soci in ordine ai maggiori ricavi contestati alla società di appartenenza, ha poi proseguito, sostenendo che i ricavi non dichiarati, conseguiti dalla s.r.l. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA COSTRUZIONI”, cancellata dal registro delle imprese, non potevano essere ritenuti come incamerati dai soci in proporzione delle quote possedute, in quanto il bilancio finale di liquidazione della società si era chiuso senza l’indicazione di somme distribuite ai soci;
che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;
che, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, al cui novero pacificamente appartiene la s.r.l. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA COSTRUZIONI”, di cui gli odierni intimati sono soci nella misura del 50% ciascuno, opera la presunzione di distribuzione ai soci di eventuali utili extracontabili accertati a carico della società; e l’accertamento di tali utili costituisce la base per presumere che i soci li abbiano percepiti, secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale; trattasi di presunzione relativa, con inversione dell’onere della prova a carico dei soci, tenuti a provare non solo di non aver percepito utili in nero accertati nei confronti della società, ma altresì che i maggiori ricavi accertati nei confronti di quest’ultima non abbiano formato oggetto di distribuzione in loro favore, per essere stati accantonati dalla società, ovvero dalla medesima reinvestiti;
che, in quest’ottica, una sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa in un contezioso fra una società di capitali a ristretta base sociale e l’amministrazione finanziaria, fa certamente stato anche nei confronti dei soci, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, che si estende anche ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in essa definita; ed in tali ipotesi è da ritenere giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, essendone venuto meno il presupposto (cfr. Cass. n. 23899 del 2015; Cass. n. 24793 del 2015);
che quanto sopra presuppone tuttavia che l’annullamento della pretesa fiscale nei confronti della società a ristretta base sociale sia seguito ad una pronuncia che abbia escluso nel merito l’esistenza di utili extrabilancio;
che tale presupposto non ricorre nella specie, nella quale l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della s.r.l. “IMPRESA EDILE COSTRUZIONI”, pacificamente estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità di vagliare l’inesistenza di ricavi non contabilizzati dalla società; è pertanto da ritenere che, nella specie, l’ufficio poteva legittimamente formulare nei confronti dei soci un’autonoma pretesa tributaria, correlata ad un maggior reddito di partecipazione da essi conseguito, non avendo avuto l’accertamento emesso nei confronti della società il suo corso, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese; in siffatta ipotesi, è quindi pienamente valida la presunzione di attribuzione ai soci odierni ricorrenti degli utili extrabilancio di una società a ristretta base sociale, in proporzione della loro partecipazione al capitale sociale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei soci, nei termini sopra evidenziati; e tali principi sono applicabili anche se il bilancio finale di liquidazione della società si sia chiuso con l’assenza di beni da distribuire ai socie (cfr. Cass. n. 1150 del 2018);
che era pertanto onere degli intimati, nella loro qualità di soci, contestare la fondatezza della pretesa tributaria emessa nei confronti della s.r.l. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA COSTRUZIONI”; contestare l’effettivo conseguimento di utili extracontabili da parte di detta società; provare che detti utili conseguiti dalla società erano stati accantonati, ovvero reinvestiti; il che gli intimati non avevano fatto (cfr., in termini, Cass. n. 11880 del 2016; Cass. n. 25271 del 2014; Cass. n. 33976 del 2019);
che, da quanto sopra, consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo motivo, in relazione al quale la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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