Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31385 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12639/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, 19 presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso proposto da B.A. cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente, in sede giudiziale, ha riferito – a differenza di quanto dichiarato dinanzi alla Commissione – di essere omosessuale e di avere un compagno in Italia che frequenta regolarmente e di avere timore del rientro in ***** per la paura di essere ucciso dai familiari dell’ex compagno che era morto nel deserto durante il viaggio in Italia.

A supporto delle ragioni di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto poco credibile e poco plausibile, dato che doveva ritenersi infondato il timore di subire persecuzione da parte dei familiari dell’ex compagno, in assenza di alcuna prova, mentre ad avviso del tribunale, emergeva maggiormente una finalità economica a motivo della migrazione. Non veniva riconosciuto, quindi, alcuna forma di protezione umanitaria. Inoltre, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità del decreto e del procedimento, per violazione degli artt. 115,167 e 738 c.p.c. e dell’art. 12 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in punto di motivazione sulla non credibilità del ricorrente e sulla violazione del principio di non contestazione; (ii) sotto un secondo profilo (in via subordinata rispetto al primo motivo), per nullità del decreto, in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per errori di percezione del contenuto oggettivo delle dichiarazioni, riferiti alla valutazione della credibilità del ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 5,6,7 e 8 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (iv) sotto un quarto profilo, per nullità del decreto e del procedimento, per violazione degli artt. 112,277,737 e 738 c.p.c. e dell’art. 12 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il tribunale statuito sull’intera domanda di protezione sussidiaria; (v) sotto un quinto profilo, per nullità del decreto, in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancanza di motivazione in merito al rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente deduce che davanti al tribunale l’amministrazione aveva contestato i fatti dedotti dall’attore riportandosi alle considerazioni svolte dalla Commissione territoriale, nel provvedimento della quale, però, non si rinviene alcuna specificazione della contestazione dei fatti. Senonché, secondo quanto riferisce lo stesso ricorrente, la commissione aveva escluso la credibilità del racconto di quest’ultimo, il che equivale a contestazione dei fatti riferiti dallo stesso.

Il secondo motivo appare fondato (con assorbimento dei restanti), in quanto si deducono due errori di percezione delle dichiarazioni del ricorrente in cui sarebbe incorso il tribunale nel motivare la non credibilità del medesimo che se effettivamente esistenti non avrebbero evidenziato alcuna contraddizione con conseguente valutazione di credibilità dello stesso (secondo Cass. nn. 9356/17 e 27033/18, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte).

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Potenza, affinché, alla luce di quanto esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e assorbe i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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