Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31387 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11699/2020 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell’avvocato Iacopo Maria Piturri che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 16 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO che con sentenza del 16 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2), l’appello proposto da D.C. (di nazionalità *****) per la riforma dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa il 24 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, dispositiva del rigetto delle domande di protezione internazionale proposte da tale persona con l’impugnazione delle decisioni della competente Commissione territoriale.

che per la cassazione di tale sentenza D. propose ricorso contenente cinque motivi di impugnazione;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente denunzia, per le ragioni indicate nell’atto, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonché violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,7 e 8”;

che con il secondo motivo il ricorrente, per le ragioni nell’atto illustrate, si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con L. n. 722 del 1954, nonché delle “norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata in Italia con la L. n. 848 del 1955, richiamate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13”;

che con il terzo motivo il ricorrente censura, per i motivi nell’atto illustrati, la sentenza per avere fatto erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 11 e 17, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché per violazione dell’art. 115 c.p.c.

che con il quarto motivo la sentenza impugnata è dal ricorrente censurata, per i motivi nell’atto illustrati, per avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1;

che, infine, il ricorrente deduce, per le ragioni da lui indicate, che la sentenza ha fatto erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956, art. 1 richiamato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13;

che i motivi sono tutti inammissibili, non essendo in essi contenuto neppure un rigo di critica alle specifiche ragioni fondanti la decisione, di natura meramente processuale (violazione da parte dell’appellante del precetto di cui all’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2)), caratterizzante la sentenza impugnata.

che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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