Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31390 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9805/2020 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende come da procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1724/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

I.M., cittadino del *****, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 settembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

lasciava il ***** nel 2014 poiché vittima di persecuzioni religiose ad opera della sua stessa comunità sunnita dopo che, quale imprenditore edile, aveva accettato l’incarico di costruire un Imam Barga per la comunità sciita: detta circostanza provocava la violenta reazione dei suoi correligionari sunniti che, dopo averlo minacciato di morte, assassinavano due suoi dipendenti sul luogo di lavoro e ne ferivano altri tre. L’ I., quindi, denunciava l’fatti alla autorità di polizia e, temendo per la propria incolumità, si rifugiava prima a Lahore e, poi, fuggiva dal *****.

La Corte riteneva le dichiarazioni prive dei requisiti di veridicità per carenza nel racconto di circostanze essenziali, e di qualsiasi documentazione di supporto e per essere la vicenda non plausibile a fronte della pacifica convivenza delle comunità sciita e sunnita; né, dopo le presunte vicende narrate, era ragionevole che il ricorrente fosse restato nella città di *****.

In conseguenza, non riconosceva lo status di rifugiato e rigettava la richiesta di protezione sussidiaria non essendovi ragione di persecuzione per motivi religiosi. Inoltre, sulla scorta delle informazioni disponibili, riteneva che nell’area di residenza dell’appellante non vi fosse rischio di violenza indiscriminata ai danni dei civili. Confermava anche il rigetto della richiesta di protezione umanitaria in assenza di elementi indicativi di una condizione di vulnerabilità, neanche descritta.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3: è stata affermata la sua inattendibilità senza rispetto delle regole in tema di procedimentalizzazione legale della decisione, con obbligo di cooperazione istruttoria. Il richiedente aveva chiesto di essere sentito in modo da fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

Il motivo è inammissibile. Non sussiste la violazione denunciata in quanto la Corte di appello ha formulato, con espressa motivazione, un giudizio di non attendibilità sulla scorta dei fatti riferiti dal richiedente, condizione che non rendeva necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Il richiedente, poi, afferma di aver chiesto una nuova audizione senza, però, indicarne i possibili contenuti che avrebbero dovuto rendere necessario l’accoglimento di una tale richiesta.

Anche in tema di valutazione delle condizioni interne del paese vi è una espressa motivazione cui corrisponde nel motivo di ricorso una doglianza del tutto generica.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi per l’accertamento del diritto a protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rileva il ricorrente che la Corte era tenuta ad esaminare il percorso di integrazione dell’appellante sulla scorta della documentazione allegata fin dal giudizio di primo grado, trattandosi di documentazione in ordine alla assunzione con contratto a tempo indeterminato nonché a buste paga e contributi.

Tale motivo è fondato. La Corte di appello si è arrestata ad una valutazione solo generale sostenendo la necessità di una allegazione di condizioni di vulnerabilità che assume essere mancata nel caso di specie. Risulta, invero, assente la valutazione delle comprovate allegazioni del richiedente quanto alle condizioni di radicamento in Italia per lo svolgimento di attività lavorative che dovevano essere necessariamente parte della valutazione comparativa tra le condizioni raggiunte in Italia e quelle possibili in patria. Vi è quindi una motivazione soltanto apparente con omesso esame di circostanze potenzialmente decisive.

All’accoglimento del secondo mezzo di censura consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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