Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31393 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21583/2020 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso l’avv. Giovanbattista Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

Procura Repubblica Catanzaro;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2203/2019 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

M.U., cittadino del *****, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 novembre 2019 che accoglieva l’appello del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che gli riconosceva il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di appello ha premesso l’ammissibilità della impugnazione in quanto tempestiva, questione posta in dubbio dal richiedente e ha confermato l’insussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria per la presenza di “elementi generici, dubbi oscuri” nelle vicende narrate dal richiedente e, poi, in quanto lo stesso richiedente non ha indicato alcuna situazione di vulnerabilità nel paese di origine. Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 702 quater c.p.c. (per erronea determinazione del giorno di decorrenza del termine per impugnare l’ordinanza del Tribunale. Con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione di varie disposizioni dei decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 25 del 2008 e n. 251 del 2007 quanto alla protezione umanitaria.

E’ fondato il primo motivo, per cui era inammissibile l’appello del Ministero dell’Interno e si è formato il giudicato sul diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si è pacificamente proceduto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, applicandosi le previsioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e, quindi, l’appello ai sensi art. 702 quater c.p.c. andava proposto entro 30 giorni dal 14 novembre 2017, data in cui la cancelleria aveva comunicato il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale.

L’impugnazione del Ministero dell’Interno, invece, è stata notificata il 15 dicembre 2017; il generico riferimento della sentenza impugnata alla “notificazione su impulso di parte” e non alla comunicazione contrasta con la chiara lettera della norma e dimostra l’errore del giudice di appello.

La decisione assorbe il secondo motivo.

All’accoglimento del primo mezzo di censura consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di appello e del presente grado di giudizio che liquida, quanto al primo, in Euro 2.100,00 di cui Euro 200,00 per spese vive e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 2.100,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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