LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26118/2020 proposto da:
A.W., elettivamente domiciliato Petilia Policastro (KR), alla via Arringa 60, presso l’avv. Giovanbattista, dal quale è
rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
Procura Repubblica Catanzaro;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1257/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
A.W., cittadino del *****, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 settembre 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
– nel 1990 si dedicava ad attività politica con il partito *****;
– nel 1992 iniziava una attività di repressione della polizia contro tale partito, per cui lui era arrestato nel 1995 e trattenuto per 35 giorni e picchiato finché collaborasse alle indagini. Si salvava dietro pagamento di un riscatto lasciando il paese;
– rientrato in ***** nel 2004, la polizia lo cercava, stavolta per ucciderlo, arrestando suo padre, poi morto per le percosse ricevute. Lasciava perciò la propria casa vivendo tre anni per strada;
– nel 2009 si trasferiva in Europa e otto anni dopo in Italia.
Precisa di non avere mai lavorato perché mantenuto dal suo partito. Secondo la Corte di appello la vicenda non era credibile in sé e perché i fatti non erano sufficientemente circostanziati.
In particolare: non era comprensibile la modalità del mantenimento senza lavorare; non era stata data alcuna indicazione sul ruolo nel movimento, l’ideologia dello stesso e le ragioni per le quali la polizia dovesse reprimerlo, né sul perché non si era cercata la protezione di altre autorità statali.
La Corte, inoltre, esclude che vi fosse in *****, nell’area di residenza, una situazione grave interna per poter giustificare la protezione sussidiaria. Infine, escludeva le ragioni per la protezione umanitaria considerando che, quanto aì presunti problemi di salute, la condizione interna del ***** è tale da garantire cure adeguate nei presidi ospedalieri.
Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 quanto alla valutazione di credibilità. Aveva presentato documenti a sostegno della sua versione dei fatti, risultando membro del partito, tuttora ricercato dalle autorità di polizia.
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha valutato le allegazioni e la documentazione a sostegno, considerando come tali elementi fossero tali da far ritenere non attendibile la vicenda per le ragioni sopra esposte. Ha quindi adempiuto agli obblighi di procedimentalizzazione, nel rispetto della disposizione invocata, correttamente escludendo l’obbligo di ulteriore cooperazione istruttoria per la motivata esclusione di credibilità del narrato.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e art. 14, comma 1, lett. c) non essendosi tenuto conto della situazione di violenza indiscriminata in *****, nella regione del *****. Aveva riportato le relative notizie con particolare riferimento alle condotte nei confronti del proprio partito e ad attacchì terroristici in generale.
Il motivo, quanto alla violazione delle disposizioni di legge, è infondato poiché la Corte di appello facendo riferimento ad adeguate fonti di conoscenza, ha escluso motivatamente la situazione che il richiedente vorrebbe riconsiderare e, quanto alle presunte condotte nei confronti del partito di appartenenza, si tratta di questione superata con la valutazione negativa della credibilità del richiedente. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e art. 14, comma 1, lett. c) con riferimento alla protezione sussidiaria. Aveva offerto documenti e dimostrato di avere cicatrici di violenze e torture subite. E’ già stato sottoposto a trattamenti degradanti.
Il motivo è infondato poiché vi è stata la valutazione delle allegazioni del richiedente ed è determinante la conclusione della non attendibilità. Ne può rivalutarsi in questa sede la portata degli elementi offerti.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e s.m.i., violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, mancata valutazione delle condizioni di salute e condizioni nel paese d’origine. Omessa comparazione tra integrazione sociale e situazione Personale del richiedente.
Anche tale motivo è infondato poiché la Corte di appello ha valutato innanzitutto la insussistenza di una condizione di integrazione sociale in Italia, rilevando nello stesso narrato la anomalia del mancato svolgimento di una attività lavorativa. Ha anche considerato la possibilità di cure mediche nel paese di origine per le malattie indicate (reflusso gastroesofageo, acufeni, gastrite ed altre), tutte di tipo comune, effettuando comunque una comparazione fra situazione personale in Italia e nel paese di origine. Quindi ha pienamente rispettato gli obblighi di valutazione e cooperazione istruttoria delle disposizioni invocate dal ricorrente.
Alla infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso senza alcuna decisione sulle spese non essendovi stata attività difensive degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021