LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27035/2020 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso l’avv. Giovanbattista Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
Procura Repubblica Catanzaro;
– intimati –
avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
B.E., cittadino della *****, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 giugno 2000 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
aveva lasciato la ***** nel maggio 2016 per il rischio di persecuzione in quanto omosessuale. Aveva iniziato una relazione affettiva con un ragazzo nel collegio in cui studiava ma, in un’occasione, erano stati sorpresi dai compagni e perciò era scappato di casa. Alcuni anni dopo era stato scoperto da un gruppo di persone mentre aveva un rapporto sessuale con un fidanzato ed entrambi erano stati malmenati e denunciati. Dopo tale episodio, era fuggito dal paese.
La Corte di appello riteneva che le informazioni fossero generiche e non supportate da un “riscontro emotivo”, con aspetti di forte inverosimiglianza. Ciò giustificava il rigetto del’impugnazione.
Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 quanto alla valutazione di credibilità.
Il motivo è fondato. E’ stata violata la norma in questione per non essere state seguite le regole che procedimentalizzano la valutazione di attendibilità e la successiva attività di verifica e cooperazione istruttoria. La Corte ha escluso senza alcuna ragione, se non apparente (sostanzialmente, sembra affermarsi la insussistenza di casi di orientamento omosessuale in *****) la valutabilità delle dichiarazioni del richiedente. E’ stata elusa la necessaria valutazione del documento (mandato di arresto) prodotto dal B. semplicemente affermandosi che non sarebbe genuino ed è stata elusa ogni altra valutazione sulla base di inconsistenti massime di esperienze, sul comportamento che avrebbero dovuto tenere gli amici che avevano scoperto l’omosessualità del richiedente.
In ogni caso, la presentazione di un documento non falso ma assertivamente privo di prova di genuinità perché proveniente da altro paese comportava l’obbligo di cooperazione istruttoria, ben potendo acquisirsi la prova della provenienza per via diplomatica.
Con il secondo motivo B. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 6, 7 e art. 8, comma 1, lett. c) quanto al diniego dello status di rifugiato. Quanto narrato dal ricorrente trova corrispondenza alle fonti internazionali con riferimento alle sanzioni nei confronti di persone con orientamento omosessuale.
Tale motivo è fondato. La Corte di appello ha escluso il rilievo del rischio di repressione della omosessualità pur essendo ufficialmente sanzionata in ***** come da fonti internazionali e pur essendo tale situazione valutabile ai fini dello status di rifugiato.
Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti in quanto riferiti alle richieste subordinate, condizionate dal previo accertamento della sussistenza delle condizioni di fatto riferite e della previa valutabilità ai fini dello status di rifugiato.
All’accoglimento del primo e del secondo mezzo di censura consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021