LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27363/2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso l’avv. Giovanbattista Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
Procura Repubblica Catanzaro;
– intimato –
avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
M.S., cittadino del *****, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
vissuto in un villaggio in *****, *****, *****, aveva dovuto lasciare il paese in ragione della sua omosessualità; aveva avuto un rapporto per sette anni con un amico d’infanzia e un giorno erano stati scoperti e denunciati. Il padre del suo fidanzato aveva ucciso il proprio figlio e minacciato il ricorrente che aveva subito manifestazioni di odio anche dai propri familiari.
La Corte argomentava in termini di non credibilità per incompletezza del narrato, mancanza di documentazione, improbabilità dell’avere il richiedente utilizzato per avere rapporti sessuali un luogo nel quale era facile essere scoperti. “Non ha riferito, inoltre, nello specifico nulla in ordine al percorso psicologico che lo ha condotto alla scoperta della sua omosessualità”.
Rigettava anche le richieste subordinate per assenza di elementi a sostegno della protezione sussidiaria o umanitaria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 quanto alla valutazione di credibilità.
Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto generica e non credibile la narrazione. Vi è stata effettivamente violazione della disposizione invocata poiché il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è stato risolto con mere asserzioni e valutazioni, quale quella sulla necessità di prova del “percorso psicolgico” che dimostrano la elusione della obbligatoria valutazione del fatto storico.
Considerate le regole in tema di cooperazione istruttoria, la Corte non poteva limitarsi ad affermare che la vicenda dovesse essere comprovata, peraltro non chiarendo come, ma, a fronte di tali elementi era tenuta a procedere ad un effettivo esame analitico e accertamenti nei limiti del possibile. La scelta della Corte, invece, sembra attestarsi su un generale rifiuto di ritenere possibile la allegazione di una condizione di omosessualità senza la prova diretta di tale orientamento e sulla esclusione che vi siano conseguenze nei paesi in cui l’omosessualità è sanzionata.
Si impone, quindi, il rinvio per tale motivo perché si proceda ad una valutazione della richiesta di protezione nel rispetto del procedimento imposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007.
Poiché il mancato rispetto del procedimento di valutazione dei fatti ha condizionato la decisione sui tre tipi di protezione richiesta, sono assorbiti gli altri motivi che riguardano appunto il diniego di tali protezioni.
All’accoglimento del primo mezzo di censura consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021