Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31401 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 26311/2020 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Roma via Mario Menghini 21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costagliola Chiara come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 10/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 da FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L’Aquila del 10 settembre 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente A.I., proveniente dal Togo, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le motivazioni in base alle quali il ricorrente poteva ritenersi persona vulnerabile.

Col secondo motivo è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale, circa la vicenda personale narrata. E’ lamentato che il giudice di primo grado abbia escluso la credibilità del racconto dell’istante sulla base di una motivazione meramente formale, priva di alcuna attinenza alla vicenda narrata, oltre che “di coerenza logica fra la conclusione di non credibilità e le premesse in fatto poste a base della decisione”.

Il terzo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 “perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non grave la situazione interna del paese da cui proviene il ricorrente, escludendo la sussistenza del pericolo generalizzato idoneo a legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria, da valutare sulla base di fonti internazionali aggiornate ed individuate con precisione”. L’istante si duole del mancato apprezzamento delle condizioni di rischio esistenti nel proprio paese di origine, oltre che della mancata individuazione delle informazioni rilevanti a tal fine e della fonte da cui tali informazioni sarebbero state tratte.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Si legge nel provvedimento impugnato che il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto il padre della propria compagna, esponente del Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) e presidente della compagnia elettrica del Togo, si sarebbe opposto alla relazione tra esso istante e la figlia e lo avrebbe fatto arrestare nel dicembre del 2015; il ricorrente sarebbe stato poi rilasciato sulla parola dopo un mese e avrebbe abbandonato insieme alla compagna il Togo per giungere, attraverso l’Algeria e la Libia, in Italia. Il Tribunale ha evidenziato i plurimi profili che rendevano vaga e inverosimile la narrazione del richiedente. Ha ritenuto non plausibile che la polizia togolese abbia fatto arrestare il ricorrente senza un’accusa e lo abbia trattenuto in carcere per un mese per il solo fatto di aver frequentato la figlia di un esponente politico; ha evidenziato che non risultava che il padre della compagna dell’istante fosse stato presidente della compagnia elettrica del Togo ed esponente del RPT; ha rilevato che, interrogato sul ruolo ricoperto all’interno del partito da tale soggetto, Agoro aveva saputo dare risposte solo generiche; ha osservato che lo stesso ricorrente era stato generico e contraddittorio quanto alle motivazioni del proprio arresto; ha ritenuto non plausibile che l’istante fosse stato rilasciato dalla polizia sulla parola dopo aver promesso di non avrebbe più frequentato la ragazza e che lo stesso avesse potuto organizzare in un solo giorno la fuga dal paese insieme alla compagna.

Come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Ciò posto, prima ancora di osservare che la motivazione circa la non credibilità del racconto non presenta alcuna di tali radicali carenze, va posto in rilievo che la doglianza formulata col secondo motivo di censura manca di alcuna aderenza al provvedimento impugnato: il ricorrente si mostra difatti incapace di dar conto delle specifiche lacune argomentative di cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato. La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina allora la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4).

Analoghe considerazioni sollecita il terzo motivo. Il Tribunale ha infatti chiarito, attraverso la menzione di pertinente fonte informativa, aggiornata al 2020, che il Togo non è interessato a eventi violenti che hanno interessato la popolazione civile: e quindi che nel paese non è dato di configurare quella situazione di violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato interno o internazionale, che giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Non solo: il provvedimento impugnato è precisato che nella città di provenienza del ricorrente, K., non è stata registrata, negli ultimi quattro anni, alcuna vittima di eventi violenti.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato: che il richiedente non aveva prospettato episodi di conculcamento delle libertà individuali e dei diritti fondamentali della persona; che il racconto di A. era risultato inattendibile e non erano stati dedotti fatti ulteriori o diversi da quelli posti a fondamento delle domande aventi ad oggetto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria; che nulla era stato dimostrato quanto all’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale del paese di accoglienza.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso pecca di totale astrattezza e non si misura affatto con tale complessa motivazione. L’istante si limita infatti ad osservare che il Tribunale avrebbe omesso “di ampliare una propria valutazione sul caso di specie” e di dare “spiegazione sul perché (abbia ritenuto) non necessario approfondire tali circostanze e ciò a dispetto di quanto previsto dalla costante giurisprudenza”.

Si osserva, per completezza, che l’istante finisce col confondere l’onere di allegazione con l’obbligo, fatto al giudice, di cooperazione istruttoria. Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016): in conseguenza, solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria (Cass. 14 agosto 2020, n. 17185; in senso analogo, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2355, per cui non può addebitarsi al giudice la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte).

3. – Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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