Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31408 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19255-2015 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO AIELLO;

– ricorrente –

contro

ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9549/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2015 R.G.N. 4124/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

1. in esito a concorso per un posto di sesto livello in ambito di aree marine protette, bandito dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (di seguito, ISPRA), il concorrente proclamato vincitore rinunciava all’assunzione nell’aprile 2009 e quindi S.B., seconda in graduatoria, ritenendo di avere diritto all’assunzione, chiedeva che ISPRA procedesse in tal senso;

la successiva domanda giudiziale della S., dapprima accolta dal Tribunale di Roma, veniva disattesa dalla Corte d’Appello della stessa città, la quale escludeva che la ricorrente potesse qualificarsi come vincitrice del concorso, in quanto le procedure si avevano per concluse con l’approvazione della graduatoria e la P.A. aveva facoltà e non obbligo di procedere allo scorrimento, tenuto anche conto che il bando espressamente non prevedeva la proclamazione di idonei non vincitori;

inoltre, secondo la Corte territoriale, già quando il posto era stato offerto al vincitore la graduatoria era comunque scaduta, sicché non si poteva in alcun modo configurare un diritto della S. all’assunzione;

2. S.B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso di ISPRA.

CONSIDERATO

CHE:

1.

con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione, erronea e falsa applicazione del D.L. n. 216 del 2011, art. 1, comma 4, della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 388 e del D.P.C.M. 19 giugno 2013, art. 1 ed infine del D.L. n. 101 del 2013, art. 4 sostenendo che la graduatoria fosse da ritenere ancora efficace in ragione delle proroghe consentite dalla normativa da essa così richiamata;

il secondo motivo afferma, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle norme del bando sull’assunzione e con esso si sostiene che, avendo rinunciato il vincitore, per il posto messo a concorso sussisteva il diritto della S. all’assunzione, in quanto classificatasi seconda nella graduatoria di merito;

2. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione;

3. in punto di fatto, dalla sentenza impugnata risulta che, in esito al concorso pubblico per un posto di collaboratore TER, sesto livello, area scientifica, tematica 10, aree marine protette, ISPRA, con raccomandata del 9.4.2009, ha comunicato al Dott. D.M.V., primo in graduatoria, la disposizione in ordine alla sua assunzione in servizio;

il Dott. D.M. in data 21.4.2009 ha però rinunciato a tale assunzione;

con raccomandata del 25.2.2010, S.B., odierna ricorrente, ha invitato ISPRA ad assumerla, in quanto prima in graduatoria in esito alla predetta rinuncia del D.M., ma IPSRA, con nota del 21.4.2010 ha comunicato di non voler procedere alla copertura del posto messo a concorso, ritenendo insussistente un suo obbligo giuridico in tal senso e non ravvisando la convenienza di effettuare lo scorrimento della graduatoria;

4. l’assunto della ricorrente in ordine alla sussistenza di un suo diritto all’assunzione è infondato; vale infatti il principio, più volte affermato da questa S.C. a partire da Cass. 2 settembre 2010, n. 19006, secondo cui “in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell’amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di candidati non vincitori” (v. successivamente, sulla stessa linea, v. Cass. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332);

4.1. non vi è dubbio che la posizione del candidato vincitore, cioè il D.M., fosse quella di un diritto soggettivo all’assunzione, come conseguenza degli obblighi assunti dalla P.A. attraverso il bando di concorso (Cass. 1 ottobre 2014, n. 20735; Cass., S.U., 4 novembre 2009, n. 23327);

rispetto ai candidati non vincitori, è pacifico, e lo segnala anche la Corte territoriale, che il bando non prevedesse dichiarazioni di idoneità, sicché è da escludere che, proclamato un dato vincitore e non essendosi proceduto, per qualsiasi ragione, alla sua assunzione, non si possa ravvisare un obbligo rispetto agli altri candidati posizionati successivamente in graduatoria; l’obbligo sussisteva solo rispetto a chi fosse stato vincitore e dunque non ricorre l’ipotesi, contemplata dalla citata giurisprudenza, in ordine ad un diritto allo “scorrimento” per vincoli imposti dai contenuti del bando di concorso;

4.2. viene poi in rilievo il disposto del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 8 norma tuttora applicabile al pubblico impiego privatizzato, in quanto rientrante nella salvaguardia dagli effetti della privatizzazione sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 rispetto alle materie di cui alla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) ovverosia ai “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro” che fanno parte di materie destinate ad essere “regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi”, con esclusione che appare coerente con la riserva di legge di cui all’art. 51 Cost. (v. sul punto Cass. 10 giugno 2021, n. 16393; Cass. 11 luglio 2019, n. 18699);

tuttavia, la norma del D.P.R., nel prevedere che la P.A. possa conferire anche altri posti oltre a quelli posti a concorso (comma 1) o possa procedere a nomine utili alla copertura dei posti messi a concorso e rimasti scoperti per “rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori” (comma 3) delinea le fattispecie espressamente nei termini di “facoltà” e non di obbligo per la P.A.;

4.3. è poi del tutto insussistente una “apposita determinazione” della P.A. – nei termini di cui alla citata giurisprudenza della S.C. – di coprire il posto vacante senza dare corso a nuova procedura concorsuale ed anzi è pacifico che ISPRA espressamente escluse, con la nota del 21.4.2010, una propria volontà in tal senso;

4.4. è infine ininfluente il fatto che la P.A. abbia in ipotesi successivamente concluso contratti di collaborazione per sopperire alle esigenze di quella posizione professionale, in quanto il posto consequenziale al concorso era a tempo indeterminato e nulla esclude che, per qualsiasi ragione, IPSRA abbia infine optato, nella propria discrezionalità ed una volta caducati gli obblighi verso il D.M., per evitare l’acquisizione di una risorsa stabile (v. Cass., S.U., 12 novembre 2012, n. 19595);

né vi sono norme che impongano, in tali circostanze, obblighi di copertura necessaria dei posti di impiego a tempo indeterminato vacanti;

5. quanto sopra è assorbente di ogni altro profilo, essendo evidente che le varie proroghe consentite dalla legislazione per l’efficacia o lo “scorrimento” delle graduatorie, postulano comunque la decisione della P.A. di utilizzare tali graduatorie al fine di dare corso ad assunzioni deliberate dagli enti interessati, presupposti che, per quanto sopra detto, non ricorrono nel caso di specie;

il permanere dell’efficacia delle graduatorie, comunque disposto, è infatti cosa diversa dall’obbligo della P.A. di assumere sulla base di esse, quest’ultimo potendo dirsi sussistente solo ove il bando o altre norme espressamente lo prevedano (Cass. 19595/2012 cit.; Cass. 11 agosto 2008, n. 21509), come non è nel caso di specie;

6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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