LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21509-2017 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. – Società con socio unico, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SILVAGNI che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 7341/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 1498/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado di condanna della società al pagamento in favore di T.S. dell’incremento della indennità di funzione di cui all’art. 66, comma 2, ccnl, incremento connesso allo svolgimento di mansioni proprie del profilo professionale di Responsabile di Linea/Unità operativa/tecnica, previste nell’ambito del livello di appartenenza del T. (Quadro livello B);
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21.2. del c.c.n.l. del settore delle attività Ferroviarie del 16.4.2003 (nella parte relativa alla declaratoria del livello B-Quadri, profilo professionale di Responsabile di linea/Unità operativa – tecnica) e degli artt. 1362 e 1363 c.c.; sostiene, in sintesi, che la sentenza di appello era viziata dalla mancata considerazione della parte iniziale della declaratoria contrattuale laddove questa faceva riferimento al fatto che il Responsabile di Linea/Unità operativa/tecnica opera sulla base di obiettivi assegnati; il giudice del merito pertanto, in assenza di indagine circa gli specifici obiettivi assegnati al lavoratore, obiettivi genericamente indicati in domanda, non poteva assimilare il mero conferimento dell’incarico di Responsabile della Biglietteria al profilo di Responsabile di Linea/Unità operativa tecnica, con conseguente diritto all’incremento sulla indennità di funzione ex art. 66 c.c.n.l.;
2. il motivo è infondato; la declaratoria contrattuale di riferimento così recita: “Livello B – Quadri – Declaratoria 1.Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 1.1. Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica b) Professional c) Professional Sanitari d) Primi Ufficiali Navi Traghetto. – 1.2 Profili professionali a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica. Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell’ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo”;
2.1. la sentenza impugnata ha affermato che le funzioni di “Responsabile di Biglietteria di Civitavecchia” svolte, per come pacifico, dal T. sin da 23 aprile 2006, ben si collocavano nell’ambito del profilo di “Responsabile di Linea /Unità Operativa Tecnica”, tenuto conto che la biglietteria è una struttura operativa autonoma, con funzioni di assistenza alla clientela, amministrazione e contabilità, con proprio personale, una propria contabilità nonché proprie entrate ed incassi e che il T. risultava alla stessa preposto e ne aveva la responsabilità;
2.2. la riconduzione dell’attività del T., per come concretamente accertata, alle funzioni di “Responsabile di Linea/Unità Operativa Tecnica”, è coerente con le caratteristiche richieste in relazione a tale figura professionale dal contratto collettivo, vale a dire proposizione ad una struttura operativa autonoma nell’ambito di uno specifico settore aziendale e responsabilità dei relativi risultati; in tale contesto, il fatto che la previsione collettiva richieda che il Responsabili di linea/unità operativa-tecnica, operi sulla base degli “obiettivi assegnati”, non implica che gli obiettivi in questione assumano un ruolo decisivo al fine del riconoscimento della qualifica in questione ma esprime la necessità che l’esercizio della discrezionalità connesso all’inquadramento quale Quadro lett. B) sia pur sempre contenuto in relazione alle funzione della specifica struttura operativa cui il lavoratore è preposto;
2.3. è inoltre da evidenziare, quale autonomo profilo di inammissibilità del motivo, che la specifica questione della genericità/insussistenza degli obiettivi assegnati non è stata affrontata dalla Corte territoriale per cui, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, come viceversa non è avvenuto (Cass. n. 20694/2018, n. 15430/2018, n. 23675/2013);
3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
5. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021