LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28617-2017 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TULLIO ASCARELLI N. 285, presso lo studio dell’avvocato LUIGI LA CESA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO PAOLINI;
– ricorrente –
contro
PATRONATO ACLI PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso il SERVIZIO LEGALE CENTRALE DEL PATRONATO ACLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO FAGGIANI e ROSSELLA DE ANGELIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 891/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 932/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza depositata il 2.11.2017 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma del provvedimento del Tribunale di Avezzano, ha respinto la domanda di L.R. proposta nei confronti del Patronato A.C.L.I. per i il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da dicembre 2000 a novembre 2005 in qualità di operatore di patronato, IV livello del CCNL Settore Commercio-Servizi Autonomi, non rinvenendo elementi probatori sufficienti a delineare una situazione di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
2. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, affidato tre motivi; il Patronato resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato Violazione degli artt. 77,83,100 e 125 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), avendo, la Corte di appello, trascurato che l’appello del Patronato era inammissibile essendo stato sottoscritto, con firma, digitale esclusivamente dall’Avv. Rossella De Angelis difensore privo di procura alle liti, conferita – dal Presidente del Patronato – esclusivamente all’Avv. Guido Faggiani, dotato solamente di poteri processuali e non sostanziali, (tali da poter, a sua volta, nominare suoi sostituti).
2. Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 132 c.p.c., 8. 10 del D.M. 13 dicembre 1994, n. 764 e della L. n. 152 del 2001, art. 6, artt. 2094 e 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), avendo, la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice ha svolto concretamente attività di rappresentanza degli assistiti dell’istituto di Patronato, trattato direttamente le pratiche (come risulta dalla testimonianza del direttore della sede Inps di Avezzano) e che sia il D.M. citato sia la L. n. 764 prevedono, negli istituti di patronato, come forma ordinaria di prestazione, dell’attività lavorativa, quella prestata dall’operatore in virtù di contratto di lavoro subordinato, con l’unica eccezionale alternativa della collaborazione volontaria, incompatibile con le risultanze istruttorie dalle quali emerge un ampio orario di lavoro e l’ufficio di Luco dei Marsi quale luogo di prestazione, gestito in prima persona dalla L.R., unitamente a L.I..
3. Il primo motivo non è fondato.
Preliminarmente, l’eccezione del ricorrente deve ritenersi tardiva, nulla vendo sollevato la parte durante il giudizio di appello.
Invero, questa Corte ha affermato che, nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo “jus postulandi” del difensore (Cass. n. 5252 del 2001, Cass. n. 20518 del 2008).
Il motivo risulta, in ogni caso, infondato anche con riguardo alle censure relative alla mancanza, in capo all’avv. Guido Faggiani, di un potere rappresentativo dell’ente nonché di delega di poteri processuali.
Come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. n. 263651 del 2010, Cass. n. 1756 del 2012, Cass. n. 26744 del 2017; Cass. n. 26745 del 2017, Cass. n. 26908 del 2017, Cass. n. 26909 del 2017, Cass. n. 2032 del 2018) “Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia – non vietato dalla legge professionale né dal giudice di rito – che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte”.
3.1. Ebbene, nel caso di specie, la procura notarile conferita dal Presidente del Patronato A.C.L.I. all’Avv. Guido Faggiani prevedeva espressamente non solo il conferimento di un potere rappresentativo dell’ente, in qualità di “responsabile del Servizio legale centrale del Patronato ACLI”, ma altresì la “facoltà di nominare avvocati e sostituti, ovvero associare nella difesa altri avvocati con uguali o più limitati poteri, con promessa di rato e valido sotto tutti gli obblighi di legge” e non risulta che il ricorrente abbia sollevato alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello.
4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati, congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.
4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella dedu2ione di un’erronea, ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge, in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione, dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la “erronea applicazione” della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 3.
4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.
4.4. La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi e – premesso che il D.M. n. 764 del 1994, art. 10 prevede il ruolo dell'”operatore” (invocato dalla L.), legato al patronato da un rapporto di lavoro e caratterizzato dallo svolgimento delle attività di “firma dei mandati” te di “trattative con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni”, e la figura del “collaboratore”, che opera su base volontaria e, in i modo saltuario ha accertato che la lavoratrice non ha svolto l’attività tipica dell'”operatore” bensì si occupava dell’istruttoria delle pratiche e dell’invio agli enti erogatori, le attività espressamente ricomprese dall’art. 10 citato tra i compiti dei “collaboratori”. La Corte territoriale ha aggiunto inoltre che, alla luce dei noti indici sintomatici della subordinazione, non è emerso l’esercizio di un potere di controllo e organizzazione dell’attività lavorativa della L., né l’obbligo della Stessa di rispettare un orario di lavoro (posto che svolgeva anche attività di assistenza fiscale presso altra associazione), ed inoltre è emerso lo svolgimento di un numero di pratiche molto contenuto, del tutto coerente con il carattere di occasionalità della prestazione.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo, di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che, liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 1228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021