LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17614-2015 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE *****, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CLAUDIO PETITTA;
– ricorrente –
contro
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B SC. A, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIORGIO LOI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 528/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 5/2015, pubblicata 9 gennaio 2015, la Corte d’appello di Sassari, sezione civile, in accoglimento dell’impugnazione proposta da C.N. nei confronti dell’ASL 2 di Olbia, in riforma della decisione del Tribunale di Tempio Pausania, respingeva l’opposizione dell’ASL avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2009 ottenuto dal C. a titolo di differenze economiche sul compenso spettantegli per l’attività di componente esterno del nucleo di valutazione aziendale;
il compenso in questione, dapprima parametrato per relationem sulla base di quanto stabilito con il D.P.C.M. 23 marzo 1995 (Delib. n. 939 del 2003), in un secondo momento era stato rettificato ed aumentato (Delib. n. 976 del 2003); successivamente era stato ulteriormente rettificato, ma in diminuzione (con provvedimento n. 1160/2005);
riteneva la Corte territoriale di poter sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento che aveva inciso sulla determinazione dei compensi e di poterlo disapplicare;
assumeva che l’intervenuta modifica dell’importo del corrispettivo per la suddetta attività (avente titolo nel provvedimento di nomina di cui alla Delib. n. 939 del 2003 che teneva luogo della stipulazione di un contratto in forma scritta, avendo il C. accettato l’incarico) non trovasse alcun riscontro normativo né nella L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies né art. 21 novies;
rilevava che il ritiro della Delib. n. 976 del 2003 e la rideterminazione del compenso fosse basato su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e fosse intervenuto con Delib. n. 1160 del 2005 quando ormai l’incarico era già cessato;
riteneva inconferente il richiamo alla L. n. 311 del 2004, art. 1 che consentiva l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi anche qualora l’esecuzione degli stessi fosse ancora in corso, posto che l’atto annullato non era stato giudicato affetto da alcuna illegittimità;
3. l’ASL n. ***** ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, ai quali C.G.N. ha opposto difese con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo l’ASL denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo;
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di poter sindacare valutazioni della P.A. involgenti apprezzamenti discrezionali quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti per assicurare interessi pubblici;
2. il motivo è infondato;
nella specie la Corte territoriale ha ravvisato (il che non ha formato oggetto di alcun rilievo da parte della ricorrente) in quello intercorso tra l’ASL n. ***** e C.N. un contratto iure privatorum (realizzato attraverso una determina – proposta ed una accettazione);
rispetto a tale contratto – che, nei termini in cui è stato configurato, fa sorgere, evidentemente, diritti ed obblighi a carico dei contraenti insuscettibili di modifica unilaterale da pare di alcuno di essi – la Corte territoriale si è limitata ad affermare che non poteva la P.A. incidere su un rapporto già esaurito modificando unilateralmente ed ex post una determinazione del compenso già negoziata fra le parti;
non vi è stato, dunque, alcun improprio intervento sulle valutazioni di merito della P.A., ma semplicemente una valutazione dell’irrilevanza delle stesse su una disciplina pattizia già concordemente definita e regolata dalle norme generali dell’ordinamento civile, che non consentono modifiche unilaterali del contenuto del contratto;
3. con il secondo motivo l’ASL deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21 quinquies e 21 nonies e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136;
censura la sentenza impugnata per aver escluso che il potere di ritiro trovasse fondamento nelle disposizioni citate, che consentono una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
4. il motivo è infondato;
la Corte territoriale non ha affatto escluso in assoluto la possibilità di un ritiro dell’atto per ragioni di interesse pubblico, ma l’ha ritenuto non praticabile a fronte d’un contratto stipulato iure privatorum e la cui esecuzione da parte del C. si era, per di più, già conclusa;
5. con il terzo motivo l’ASL denuncia motivo omesso esame di fatto decisivo;
censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il provvedimento di ritiro non era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo;
6. il motivo è infondato per le stesse ragioni espresse con riguardo ai motivi precedenti;
ragionando in termini di contratto tra le parti che segue le regole civili non si pone, evidentemente, alcun problema di disapplicazione ovvero di rilevanza di una previa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell’atto asseritamente rettificativo, trattandosi di regolamentazione negoziale rispetto alla quale e’, a monte, preclusa, ogni ingerenza autoritativa;
7. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;
8. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021