Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31418 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11645-2018 proposto da:

VERBATIM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCHE N 1-3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORESCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO DEL SASSO, MARIA CRISTINA COLOMBA CATALANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 1219/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda di B.M., già dirigente della Verbatim Italia s.p.a. e da questa licenziato per giusta causa, al pagamento di varie somme connesse al pregresso rapporto lavorativo, tra cui il rimborso delle spese legali sostenute dal B. per la difesa legale nel processo penale (ex art. 23 del c.c.n.l. dirigenti aziende industriali), che lo vedeva imputato per una serie di fatti connessi alla sua attività lavorativa.

Proposto gravame ed instauratosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 2 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso la società Verbatim Italia, affidato a tre motivi, cui resiste il B. con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Le parti hanno prodotto verbale di conciliazione, stipulato presso la Commissione di certificazione dell’Università Roma Tre in data 12.1.21, con cui dichiarano di aver risolto la presente lite.

Deve pertanto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese, come da verbale di conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa tra di esse le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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