Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31419 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23096-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo Studio STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE;

– ricorrente –

contro

ASGB/USAS – AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI CONFEDERAZIONE SINDACALE MAGGIORMENTE RAPPRESENTANTIVO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COSTITUITE FRA LAVORATORI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, e ASGB/USAS – OFFENTLICHER DIENST – SETTORE PUBBLICO IMPIEGO – ASSOCIAZIONE SINDACALE ADERENTE ALL’ASGB/USAS, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFRED SCHULLIAN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 03/10/2016 R.G.N. 49/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28 al Tribunale di Bolzano la ASGB/USAS – Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund – Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi nonché la ASGB/USAS – Offentlicher Dienst – Settore Impiego Pubblico – associazione sindacale aderente all’ASGB/USAS (d’ora in avanti “OO.SS.”), costituite esclusivamente fra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, convennero Poste Italiane Spa per sentir dichiarare che erano titolari dei diritti previsti dagli artt. 23, 24 e 30 S.d.L. e di conseguenza sentir accertare il comportamento antisindacale della società, consistente in comportamenti diretti ad impedire e limitare l’esercizio della libertà ed attività sindacale, e condannare la medesima a riconoscere e rendere esercitabili in favore delle OO.SS. ricorrenti i diritti scaturenti dal CCNL, ed in particolare il diritto ai permessi sindacali nel monte ore come da accordo del 28 gennaio 1999, integralmente richiamato dal nuovo CCNL del 10 gennaio 2001, nonché a quelli non concessi negli anni precedenti, oltre risarcimento del danno e spese.

Il decreto di accoglimento del ricorso per la repressione della condotta antisindacale venne poi annullato dal giudice monocratico, con decisione successivamente confermata con sentenza del 15 aprile 2008 della Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, che ha poi ritenuto assorbito l’appello incidentale delle Poste.

Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso le organizzazioni sindacali.

Con sentenza n. 15083/15, questa Corte, dichiarava che in tema di rappresentanze sindacali, ai fini dell’operatività del D.L. n. 148 del 1993, art. 5 bis convertito nella L. n. 236 del 1993, secondo una interpretazione conforme all’art. 6 Cost., posto a tutela delle minoranze linguistiche, è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano “ope legis” estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine di cui al D.P.R. n. 58 del 1978, art. 9 anche se non siano comprese tra i soggetti stipulanti, e ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l’autonomia collettiva si sia così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti.

Accoglieva pertanto il primo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, anche per la regolazione delle spese.

Con sentenza pubblicata il 3.10.16, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, accertava che le oo.ss. in parola erano titolari dei diritti previsti dalla L. n. 300 del 1970, artt. 23,24 e 30 e di quelli scaturenti dai c.c.n.l. a favore delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e condannava, tra l’altro, Poste Italiane a riconoscere e concedere ai sindacati ricorrenti i permessi sindacali non fruiti dal 20.10.03 (data del ricorso ex art. 28 S.L.) alla data della sentenza, oltre a tutte le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane, affidato a quattro motivi; resistono le oo.ss. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 58 del 1978, art. 9 e del D.L. n. 148 del 1993, art. 5 bis nonché dell’art. 384 c.p.c., lamentando in sostanza una illegittima ed irragionevole estensione automatica alle oo.ss. delle minoranze linguistiche in parola, dei diritti sindacali stabiliti dalle fonti collettive nazionali, senza alcuna parametrazione in base alla effettiva consistenza delle oo.ss. ricorrenti.

Il motivo è infondato.

Sebbene sia suggestiva la tesi Poste del rispetto dell’obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.), rapportato alle finalità della normà, il principio della pronuncia rescindente è assolutamente chiaro nel prevedere l’estensione automatica (senza alcuna parametrazione) alle oo.ss. delle minoranze linguistiche dei diritti sindacali stabiliti dalla fonte collettiva nazionale.

La sentenza rescindente (Cass. 15083/15), ampiamente citando Cass. n. 10848/06, osservava infatti che il primo motivo di ricorso era fondato sulla considerazione che il D.P.R. n. 58 del 1978, art. 9, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali”, stabiliva che: “Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all’esercizio di tutte le attività sindacali, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. La maggiore rappresentatività della confederazione beneficiaria è soggetta ad una procedura di accertamento (su cui v. Cass. SS.UU. n. 9026 del 2009), ma nella specie tale qualità non è in contestazione per le OO.SS. ricorrenti.

Il D.L. n. 148 del 1993, art. 5-bis, conv. in L. n. 236 del 1993, proseguiva la sentenza rescindente, aggiunge: “Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Evidenziava allora che le norme sopra riportate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 6); “Si tratta indiscutibilmente di un valore primario dell’ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate e indipendenti… La premessa è funzionale all’affermazione che, nell’interpretazione di tali norme, opera il criterio, più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale “eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione” (v., per tutte, C. Cost. n. 198 del 2003).

2.- Con secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c. per essere stata accolta una domanda nuova (il riconoscimento dei diritti ai permessi anche successivi al momento della originaria domanda).

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio stabilito nella sentenza rescindente, certamente non limitato alla violazione esistente al momento dell’originaria domanda (2003), in conformità del resto al principio per cui in materia di condotta antisindacale è ben possibile una condanna che riguardi la prosecuzione dei medesimi comportamenti giudicati illegittimi (Cass. n. 3894/84).

3.- Con terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che la “previsione di carattere generale” era nel senso che il numero di ore (di permessi) concesso venisse utilizzato nell’anno di riferimento, con conseguente inammissibilità dell’accumulo di permessi non fruiti.

Il motivo, oltre a difettare di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. quanto alle dedotte “previsioni” collettive (che non risultano adeguatamente esposte), è comunque infondato per le stesse ragioni esposte sub 2), non potendo ritenersi irrituale la condanna al godimento di diritti sindacali non fruiti ma fruendi.

4.- Con quarto motivo la società denuncia la “violazione dei criteri di determinazione delle spese di lite”, dolendosi in sostanza dei criteri di quantificazione delle spese processuali.

Il motivo è tuttavia inammissibile, non avendo la società ricorrente indicato l’ammontare delle spese a suo avviso dovute e le rispettive voci, limitandosi a sostenere che esse avrebbero dovuto essere “ben minori”.

5.- Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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