Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31422 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26140/2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, e CHERUBINA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 686/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPDAP (al quale era succeduto in corso di causa l’INPS) da P.L., il quale aveva evocato in giudizio l’Istituto previdenziale chiedendo: la dichiarazione di illegittimità e/o nullità della graduatoria approvata il 31 luglio 2007 all’esito della procedura selettiva per la copertura di 32 posti della posizione economica C3; l’accertamento del suo diritto all’attribuzione del punteggio derivante dall’anzianità maturata nella 7a qualifica funzionale dal 1 aprile 1984 al 18 dicembre 1985; la condanna dell’ente convenuto al pagamento delle differenze retributive dalla data di approvazione della graduatoria sino a quella dell’effettivo inquadramento nella posizione spettante;

2. la Corte territoriale ha ripercorso la storia lavorativa dell’appellato ed ha evidenziato che quest’ultimo, dopo essere stato assunto presso il Ministero di Grazia e Giustizia con mansioni di ragioniere, a seguito di concorso era stato inquadrato nei ruoli del Ministero dell’Interno con l’attribuzione della 7a qualifica funzionale, conservata sino a quando, sempre all’esito di procedura concorsuale, era stato assunto in data 19 dicembre 1985 dal Ministero del Tesoro ed assegnato alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ove veniva inquadrato nella 4a e poi nella 5a qualifica funzionale;

3. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 479 del 1994, istitutivo dell’INPDAP, era entrato a far parte dell’organico dell’ente di nuova istituzione, inizialmente con attribuzione della Sa qualifica funzionale, poi della 6a a far tempo dal 24 luglio 1996 ed infine con inquadramento nell’area C, posizione economica C1 (corrispondente alla 7a qualifica) con decorrenza dal 31 ottobre 1999;

4. la Corte territoriale ha evidenziato che il bando di selezione, ai fini della valutazione della “esperienza professionale nell’area C”, attribuiva un punteggio in relazione all’anzianità maturata nell’area C – posizioni C1 e C2 – presso “l’INPDAP e l’amministrazione di provenienza” ed ha interpretato la clausola in parola nel senso che andava valorizzato solo il servizio prestato, nella 7a qualifica funzionale, nell’ultima amministrazione di provenienza, ossia nel periodo immediatamente antecedente la bandita selezione;

5. per la cassazione della sentenza P.L. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha resistito l’INPS, successore ex lege dell’INPDAP;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare l’uso del singolare ai fini dell’interpretazione del bando perché l’indistinto ed ampio riferimento alla “amministrazione di provenienza” non consentiva alcuna limitazione;

assume che il giudice d’appello ha operato un’inammissibile integrazione del testo e nel fare ciò non ha considerato che l’INPDAP era stato istituito nel 1994 e, pertanto, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che l’anzianità non considerata, ossia quella maturata presso il Ministero dell’Interno, fosse risalente nel tempo;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., perché la Corte romana ha ignorato il comportamento successivo dell’INPDAP che, in occasione di altra procedura selettiva, aveva valorizzato anche il servizio prestato dal gennaio 1984 al dicembre 1985;

3. l’omessa valutazione della condotta dell’INPDAP è denunciata anche con il terzo motivo, che la riconduce al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

4. il primo ed il secondo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati;

occorre premettere che l’art. 1324 c.c., nell’estendere agli atti unilaterali l’applicazione delle norme che regolano i contratti, pone il limite della compatibilità e, pertanto, quanto all’interpretazione, la disciplina dettata dagli artt. 1362 c.c. e segg., trova applicazione solo limitatamente a quelle regole che siano coerenti con la particolare natura del negozio e con la funzione assegnata alla dichiarazione unilaterale di volontà;

4.1. muovendo da detta premessa questa Corte da tempo ha affermato che, ferma restando la necessità dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., il canone ermeneutico di cui al comma 1 dell’art. 1362 c.c., impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere l’atto, con la conseguenza che non è applicabile la regola fissata dal comma 2 della disposizione richiamata, perché la stessa fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti ed al comportamento complessivo “delle parti” (Cass. n. 7973/2002; Cass. n. 13970/2005; Cass. n. 1387/2009; Cass. n. 2399/2009; Cass. n. 14864/2009; Cass. n. 9127/2015);

4.2. pertanto nell’interpretazione dell’atto unilaterale assume una particolare valenza il senso letterale delle parole attraverso le quali il dichiarante ha manifestato la sua volontà, valenza che si accresce allorquando l’attività ermeneutica riguardi atti della Pubblica Amministrazione, siano essi amministrativi o anche di gestione di rapporti di diritto privato, in relazione ai quali vengono in rilievo esigenze di certezza, di trasparenza e di imparzialità (Cass. n. 17367/2010);

4.3. si è quindi affermato, ed al principio deve essere data continuità perché condiviso dal Collegio, che nell’interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva, ossia della lex specialis della procedura stessa, la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l’Amministrazione che i candidati, sicché dette esigenze di certezza impongono di arrestarsi al contenuto letterale delle parole, ove questo sia privo di equivocità (Cass. n. 18854/2016);

4.4. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale ha valorizzato il significato letterale dell’espressione “amministrazione di provenienza” per affermare che l’esperienza professionale da apprezzare ai fini dell’attribuzione del punteggio non poteva essere quella maturata in tutta la carriera lavorativa, dovendo essere circoscritta alla “parte finale”, ossia a quella collocabile “nell’amministrazione ultima di provenienza”;

4.5. si tratta di un’interpretazione plausibile del contenuto del bando, che si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, innanzitutto perché coerente con il tenore letterale dell’espressione utilizzata – “amministrazione di provenienza” – che evoca l’assenza di una soluzione di continuità ed un passaggio diretto fra amministrazioni, passaggio non configurabile nei casi in cui il soggetto, assunto presso un ente, risolva il precedente rapporto e, a seguito di superamento di procedura concorsuale, ne instauri uno nuovo, del tutto autonomo rispetto al primo;

4.6. si aggiunga che detta interpretazione, lungi dall’essere incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dell’autore dell’atto (sulla possibilità di svalutare in tal caso il tenore letterale cfr. Cass. n. 16181/2017), si armonizza con il D.Lgs. n. 479 del 1999, art. 6, istitutivo dell’INPDAP, con il quale il legislatore, dopo aver previsto, all’art. 4, il trasferimento all’istituto delle competenze in precedenza affidate all’ENPAS, all’INADEL, all’ENPDEDP, alle Casse amministrate dalla Direzione Generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, aveva disposto la soppressione di detti enti e della direzione generale, stabilendo che il personale in servizio sarebbe stato trasferito all’INPDAP conservando “il trattamento giuridico ed economico vigente presso l’ente, l’istituto o la cassa di provenienza”;

4.7. il punteggio aggiuntivo riconosciuto dal bando, così come interpretato dalla Corte territoriale, è coerente con la conservazione della posizione acquisita, garantita dal richiamato art. 6, ed inoltre valorizza la specifica professionalità maturata dal dipendente nei settori di competenza dell’ente previdenziale, professionalità alla quale non può certo essere equiparata quella acquisita presso altre pubbliche amministrazioni, nello svolgimento di attività amministrative diverse, seppure riconducibili alla medesima qualifica funzionale;

5. infondato è anche il terzo motivo perché il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);

5.1. il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito;

6. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6.1. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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