Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31423 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25889/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MORAGGI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2491/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2015 R.G.N. 2060/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, rigettava l’originaria domanda proposta da G.G., dipendente INAIL transitata dall’IPSEMA, volta al riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure selettive per la copertura di 1186 posti di area C, livello economico 4, profilo professionale delle attività amministrative, da cui la ricorrente era stata esclusa per mancanza del requisito di ammissione ossia l’essere dipendente INAIL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2009;

la Corte territoriale, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, riteneva che la questione non fosse da inquadrare nel mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso il cedente (per il trasferimento di azienda) con ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dell’ente accorpante e i lavoratori dell’ente soppresso e che, piuttosto, occorresse focalizzare l’attenzione sui presupposti previsti dal bando di partecipazione di selezione interna dell’INAIL (del 30 dicembre 2010) per l’accesso alle posizioni di sviluppo, economico all’interno delle singole Aree ai sensi del Contratto Integrativo di Ente 2006-2009, per il passaggio dal livello economico C3 al livello economico C4;

rilevava che la G. non possedeva il requisito previsto dal bando di selezione sopra richiamato perché al 31 dicembre 2009 ella non era in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’INAIL in quanto era dipendente IPSEMA, ed era transitata all’INAIL solo dal 31 maggio 2010, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 (art. 7, comma 1) convertito in L. n. 222 del 2010, ossia a seguito della soppressione dell’IPSEMA con subentro dell’INAIL nei rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso;

al difetto di tale requisito di ammissione la Corte territoriale aggiungeva l’ulteriore circostanza impeditiva consistente nel fatto che la G. aveva già partecipato nell’ultimo triennio ad una progressione economica, con conseguente impossibilità di partecipazione ad un’ulteriore progressione in ragione della contrattazione collettiva integrativa (che all’art. 11 CCIE 2006-2009 prevedeva una cadenza triennale delle progressioni);

infine, sempre secondo i giudici d’appello, la partecipazione al bando de quo della ricorrente avrebbe determinato un ingiusto ampliamento della platea dei concorrenti al bando, con pregiudizio delle opportunità di progressione dei dipendenti INAIL;

2. ricorre per la cassazione della sentenza la G. con due motivi;

3. l’INAIL ha presentato difese con regolare controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie (la ricorrente ha anche chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza).

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, in particolare commi 1 e 5, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 2112 c.c., ritenendolo che in luogo di esso si sarebbe dovuto applicare il D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 1;

sostiene infatti che l’art. 2112 c.c., non può essere invocato in caso di subentro “in tutti i rapporti attivi e passivi”, senza soluzione di continuità, da un ente soppresso ad un ente incorporante (in caso di specie da IPSEMA a INAIL);

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia la disciplina della selezione dettata dal bando in questione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale dei requisiti richiesti dal bando di selezione all’art. 2 e il riconoscimento della continuità dei rapporti attivi e passivi dall’IPSEMA all’INAIL;

3. il ricorso è da respingere sulla base dei precedenti di questa Corte intervenuti su vicende del tutto analoghe a quella per cui è causa (v. Cass. 9 maggio 2018, n. 11164; Cass. 19 giugno 2018, n. 16135; Cass. 3 maggio 2018, n. 10528) ed ai quali questa Corte intende dare seguito escludendo la necessità di rimettere la causa alla pubblica udienza;

4. occorre premettere che il legislatore, nel disporre la soppressione dell’IPSEMA e la contestuale attribuzione all’INAIL delle competenze dell’ente previdenziale soppresso, si è limitato a prevedere la successione dell’ente subentrante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soggetto estinto, sicché, in assenza di una normativa speciale e derogatoria, gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, trovano la propria disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, a norma del quale “fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 c.c….”;

questa Corte ha già affermato, e va quindi ribadito, che “i due termini utilizzati dal richiamato art. 31, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione ogni vicenda traslativa riguardante un’attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d’azienda, bastando il più semplice trasferimento di un’attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell’ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all’attività trasferita” (Cass. n. 17894/2014);

nella fattispecie, pertanto, il trasferimento delle competenze dell’IPSEMA all’INAIL, disposto con atto normativo, rende applicabile, per effetto del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, l’art. 2112 c.c., a prescindere da ogni accertamento sull’assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio;

5. ciò premesso, rileva il Collegio che le disposizioni normative che, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori ad una diversa organizzazione, garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione ad ogni effetto con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione;

la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro, infatti, se da un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore;

muovendo da detta premessa questa Corte (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass., Sez. Un., n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007) ha evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento della pregressa anzianità possa comportare un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;

l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., Sez. Un., n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014 cit.), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto;

il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto (Cass. n. 17081/2007; Cass., Sez. Un. 22800/2010; Cass. n. 22745/2011 cit. e, in relazione all’impiego privato, Cass. n. 7202/2009);

le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta trovano conforto nella giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia che, a prescindere dall’applicabilità o meno al trasferimento di attività che qui viene in rilievo della Direttiva 2001/23/CE, deve orientare nell’interpretazione della norma interna con la quale il legislatore ha adeguato il diritto nazionale a quello dell’Unione (l’art. 2112 c.c., è stato modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001, in attuazione della Direttiva 98/50/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2001/23/CE);

la Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 6 aprile 2017 in causa C – 336/2015, ha ribadito che lo scopo della direttiva è solo quello di assicurare il mantenimento dei diritti già acquisiti dai lavoratori trasferiti e che l’anzianità maturata presso il cedente non costituisce di per sé “un diritto di cui i lavoratori possano avvalersi nei confronti del cessionario allo stesso modo del cedente” (punti 21 e 22 nei quali la Corte richiama le sentenze 6.9.2011, Scattolon, C – 108/2010 e 14.9.2000, Collino e Chiappero, C – 343/98);

6. i principi sintetizzati nei punti che precedono devono orientare nella decisione della presente controversia, che la Corte territoriale ha correttamente risolto perché, come si è detto, l’art. 2112 c.c., non comporta l’assoluta parificazione dei dipendenti trasferiti a quelli già in servizio presso il cessionario, né fa venir meno la diversità fra le due fasi dell’unitario rapporto;

non è fondata, quindi, la tesi della ricorrente secondo cui tra i destinatari della procedura selettiva, pacificamente riservata ai dipendenti dell’Istituto che alla data del 31.12.2009 erano in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovessero essere ricompresi anche quelli dell’ente soppresso;

al contrario, la lex specialis della procedura (bando nazionale pubblicato in data 30.12.2010), adottata in epoca successiva al trasferimento di attività, è chiara nel limitare la platea dei legittimati ai soli dipendenti già in servizio presso l’INAIL alla sopra indicata data del 31.12.2009;

orbene la ricorrente, proprio ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 7 (che non contiene alcuna disposizione che sancisca la retroattività delle norme in esso contenute), è diventata dipendente dell’INAIL dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 1 giugno 2010;

di conseguenza la Corte d’appello ha correttamente negato che la medesima fosse dipendente dell’INAIL alla data del 31.12.2009 e che, pertanto, possedesse i requisiti richiesti dal bando per partecipare alle selezioni interne;

7. né sussistono aporie logiche o significative carenze motivazionali nel complessivo impianto espositivo della Corte capitolina sol che si consideri che non è stata affatto trascurata la circostanza che il bando sia stato indetto successivamente al passaggio del personale degli Enti soppressi all’INAIL ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 7, ovvero quella che a termini di espressa previsione del bando, potessero partecipare alla selezione solo i dipendenti dell’INAIL in servizio a tempo indeterminato presso tale Istituto alla data del 31.12.2009 e, attraverso un puntuale e coerente esame delle disposizioni del bando e delle previsioni contenute del D.L. n. 78 del 2010, richiamato art. 7, rispettoso delle regole ermeneutiche, è giunta alla conclusione che la G. non avesse i requisiti per partecipare alle selezioni oggetto di causa;

in particolare la Corte territoriale ha evidenziato, con compiutezza argomentativa e correttamente, che i requisiti di ammissione previsti con la clausola del bando di cui si controverte, erano assolutamente rispettosi delle disposizioni della contrattazione collettiva e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del c.c.n.l. dei 1.10.2007 (quadriennio 2006-2009) e dall’art. 9 del c.c.i.e. (quadriennio 2006-2009), secondo i quali i passaggi all’interno delle Aree da un livello economico a quello immediatamente superiore avvengono con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno e che, conseguentemente, la determinazione del contingente dei posti messi a concorso era stata necessariamente e correttamente effettuata dall’INAIL in relazione alla forza esistente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo quanto previsto dai medesimi contratti collettivi e, quindi, in relazione al personale che a quella data del 31.12.2009 era dipendente dell’INAIL con rapporto a tempo indeterminato, personale all’interno del quale non erano assolutamente ricompresi anche i dipendenti ex IPSEMA, transitati in INAIL solamente a decorrere dal 31.5.2010;

7. parimenti infondata è la deduzione attorea nella parte in cui ritiene priva di rilievo l’avvenuta partecipazione di essa ricorrente alle procedure finalizzate alla progressione economica all’interno dell’area, già espletate dall’IPSEMA nel rispetto delle previsioni contenute nel c.c.n.l. per il comparto degli enti pubblici non economici quadriennio 2006/2009;

l’art. 12 del c.c.n.l. stabilisce che “…alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza”;

il successivo art. 13, dopo aver previsto, al comma 3, che ai fini del passaggio occorre tener conto del livello di esperienza maturato e delle competenze acquisite, dei titoli culturali e professionali posseduti, nonché dei percorsi formativi eventualmente organizzati dal datore, precisa che detti criteri devono essere “… tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico”;

da dette disposizioni, che vanno interpretate le une per mezzo delle altre, emerge che ai fini dello sviluppo professionale deve attribuirsi rilievo anche alla permanenza nel livello economico di provenienza, trattandosi di un criterio che, sebbene privo di rilievo esclusivo o preponderante, deve comunque essere “combinato” con gli altri, in quanto sintomatico della progressiva acquisizione di una maggiore professionalità;

la pretesa della ricorrente di beneficiare della progressione economica all’interno dell’area subito dopo l’espletamento delle analoghe procedure bandite dall’Ente di provenienza, contrasta con la ratio delle disposizioni dettate dalle parti collettive in tema di sviluppo della carriera: sminuisce del tutto la valenza del primo dei criteri indicati nel richiamato art. 13 e si risolve nella violazione del comma 3 dello stesso articolo che impone di combinare fra di loro i criteri stessi, in modo che nessuno assuma rilievo preponderante o esclusivo;

8. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

9. la circostanza che i precedenti sopra citati siano tutti recenti e successivi alla proposizione del ricorso per cassazione costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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