Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31424 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21216/2015 proposto da:

A.R.I.T. – AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DETTORI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ZITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 93/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, dichiarava il diritto di M.D. ad essere assunta da ARIT – AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA (in prosieguo: ARIT), quale vincitrice della procedura selettiva indetta in data 29 ottobre 2008 per il posto di dirigente tecnico.

2. La Corte territoriale esponeva che la questione di causa concerneva l’art. 17 del bando di concorso, che subordinava l’assunzione in servizio alla sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura della spesa.

3. Osservava che ogni assunzione comportava la preventiva copertura finanziaria sicché la clausola, considerata in quest’ ottica, appariva del tutto pleonastica; se invece intesa come condizione sospensiva successiva alla approvazione della graduatoria, essa sarebbe stata nulla o inammissibile: nulla, perché, per la genericità della formulazione, avrebbe rimesso l’assunzione all’arbitrio della amministrazione; inammissibile, perché avrebbe condizionato la assunzione ad una determinazione dell’ente successiva alla approvazione della graduatoria, rimettendo alla p.a. il potere di elidere gli effetti del bando e del procedimento.

4. Peraltro, la stessa ARIT sosteneva che le previsioni del bando erano relative ai finanziamenti regionali, che erano stati inferiori a quelli previsti; in questa situazione ARIT non avrebbe dovuto bandire i concorsi o – dopo averli banditi ed espletati- avrebbe dovuto mettere in mora la Regione perché onorasse i suoi impegni.

5. Non poteva concordarsi con il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, recepito dal Tribunale, secondo cui si trattava di una condizione meramente potestativa viziante l’intera procedura; la nullità della clausola non poteva estendersi all’intero bando di concorso, in base al generale principio “utile per inutile non vitiatur”.

6. Andava respinto l’appello incidentale della amministrazione, con il quale si sosteneva che la assunzione era comunque impedita dalla L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 26, comma 6.

7. La norma, secondo una interpretazione orientata da criteri di correttezza, non poteva applicarsi retroattivamente ai concorsi definiti prima della sua entrata in vigore; inoltre, la graduatoria era rimasta efficace anche dopo l’entrata in vigore della legge regionale, non risultando la adozione di atti formali di revoca.

8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’ARIN, articolato in due motivi di censura, cui M.D. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con atto del 22 aprile 2021 ARIC – AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA, quale successore di ARIT ai sensi della legge regionale n. 25/2000 e succ. mod., ha rinunciato al ricorso; alla rinuncia ha aderito la controricorrente con atto del 28 maggio 2021.

2. Va pertanto dichiarato la estinzione del giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

3. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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