LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22788/2015 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2015 R.G.N. 5409/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che pur avendo accolto la domanda proposta da A.F., dipendente del MINISTERO delle INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI, per la dichiarazione di illegittimità del bando di riqualificazione del 4 aprile 2001 – nella parte in cui non consentiva ai dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche C1 e C1S di concorrere per la posizione economica C3 – aveva respinto le domande proposte dalla A. per l’accertamento della progressione nella posizione C3 ed, in subordine, per la dichiarazione del diritto a partecipare, ora per allora, all’esame finale della selezione.
2. In accoglimento dell’appello incidentale del MINISTERO delle INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI, riduceva l’importo del danno da perdita di chance liquidato dal Tribunale.
3. La Corte territoriale, nel respingere l’appello della lavoratrice, osservava che la progressione alla posizione economica C3 presupponeva la presentazione della relativa domanda, l’ammissione e la partecipazione ad un corso ed il superamento dell’esame finale laddove la A. non aveva partecipato alla selezione per i tre posti di livello C3.
4. Priva di fondamento era anche la domanda subordinata per l’accertamento del diritto a partecipare all’esame finale, posto che la A. non aveva presentato domanda né partecipato al corso, attività prodromiche a detto esame. D’altra parte, neppure ella avrebbe potuto chiedere di partecipare alla selezione, in quanto il bando prevedeva, legittimamente, che si potesse partecipare ad un solo corso di riqualificazione; la lavoratrice aveva consumato il potere di scelta partecipando alla procedura di riqualificazione per il livello C2 mentre avrebbe potuto proporre domanda di partecipazione per il corso C3 ed impugnare poi il diniego di ammissione.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza A.F., articolato in quattro motivi di censura ed illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato il fatto pacifico, in quanto documentato e non contestato dal Ministero, che l’allegato al contratto collettivo integrativo di amministrazione consentiva la progressione soltanto verso la posizione economica immediatamente superiore a quella di inquadramento.
2. L’art. 1 del bando di concorso precludeva al dipendente inquadrato nella categoria C1 la possibilità di presentare domanda per la progressione nella posizione C3; il successivo art. 2 prescriveva la presentazione di un’unica domanda, come ribadito dall’art. 4.
3. La mancata presentazione della istanza di partecipazione alla progressione per la posizione C3 non era dunque frutto di una sua libera scelta.
4. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 1219 c.c.; la ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere posto a suo carico un onere di messa in mora – (la presentazione della domanda di partecipazione per la selezione C3) – illegittimo, in quanto il MINISTERO aveva già dichiarato per iscritto, con il bando della selezione, di non volere adempiere alle disposizioni del CCNL, che invece consentiva la progressione “per saltum”.
5. Con la terza censura viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento alla statuizione del giudice dell’appello secondo cui il capo della sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda subordinata, diretta all’ammissione al corso ed all’esame finale, non era “scalfito” dal motivo di appello proposto.
6. Si espone che con il ricorso in appello era stata puntualmente dedotta la erroneità della pronuncia di primo grado, in quanto ella non avrebbe potuto presentare la domanda per la posizione C3 ed aveva presentato l’unica domanda che le era consentita (per l’avanzamento nella posizione C2).
7. Con la quarta critica si deduce violazione degli artt. 2934 e segg., artt. 2964 e segg. e art. 2113 c.c., in relazione alla statuizione del giudice dell’appello che ha posto a carico della lavoratrice l’onere di presentare comunque la domanda di partecipazione alla selezione per la posizione C3 e di impugnare, poi, il diniego dell’amministrazione; si assume che in tal guisa si individuerebbe una prescrizione o una decadenza del diritto alla progressione economica in assenza di una specifica disposizione normativa.
8. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.
9. Giova premettere che per pacifica giurisprudenza di questa Corte nel pubblico impiego privatizzato le procedure selettive interne finalizzate alla progressione economica del dipendente nell’ambito della stessa area o categoria di inquadramento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e le rispettive posizioni soggettive, del datore di lavoro pubblico e dei lavoratori, sono regolate da norme di diritto privato. Agli atti del datore di lavoro, di natura negoziale, “si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l’inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l’ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l’ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e negli stessi termini Cass. n. 268/2019 e Cass. n. 26966/2019).
10. Si è altresì precisato (Cass. n. 26966/2019 cit.) che rispetto all’azione di esatto adempimento quale quella diretta alla rinnovazione della procedura e non al risarcimento del danno – la condizione dell’interesse ad agire richiesta dall’art. 100 c.p.c., è ravvisabile ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e non richiede null’altro se non l’allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa.
11. In coerenza con il richiamato principio, questa Corte (Cass. sez. lav. 18 giugno 2020 n. 11892), pronunciandosi in fattispecie sovrapponibile a quella in discussione, ha affermato che la domanda giudiziale del dipendente diretta a censurare la mancata possibilità di partecipare ad una procedura selettiva presuppone la presentazione della relativa domanda, in mancanza della quale non sorge affatto il diritto soggettivo del lavoratore a partecipare alla selezione ed impugnare le clausole del bando che eventualmente ostino alla successiva ammissione.
12. Nella sentenza impugnata si dà atto che il bando della selezione prevedeva la possibilità di partecipare ad un solo corso di riqualificazione ed il divieto della progressione per saltum. Le circostanze di fatto rispetto alle quali la ricorrente assume la violazione del principio di non contestazione non sono state dunque ignorate dalla Corte territoriale, che, anzi, le ha poste a base della decisione.
13. Dette circostanze, contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente in memoria, non sono idonee ad incidere sui principi di diritto qui ribaditi, giacché la odierna parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di presentare comunque la domanda di partecipazione alla selezione per la posizione C3 e di impugnare il successivo provvedimento di diniego, come correttamente affermato dal giudice dell’appello.
14. La presentazione della domanda per la posizione C2, in conformità alle regole fissate dal bando, è comunque espressione di una scelta della dipendente, ancorché orientata da valutazioni di opportunità rispetto all’alea sottesa all’instaurando giudizio di impugnazione del bando.
15. Appare conclusivamente corretta la statuizione impugnata secondo cui la A., non avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione, non era legittimata a chiedere la rinnovazione della procedura deducendo la illegittimità delle regole del bando.
16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
17. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021