LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24690/2015 proposto da:
V.F.L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;
– ricorrente –
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/04/2015 R.G.N. 763/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da V.F.L.B. per l’accertamento del proprio diritto alla assunzione come guardia forestale presso la Regione Sardegna a seguito della istanza presentata in data 27 aprile 2009.
2. La Corte territoriale esponeva che il V. sosteneva essere venuto meno, per rinuncia implicita, lo status di obiettore di coscienza, che aveva determinato la revoca in data 11 novembre 1992 della nomina disposta il 13 marzo 1992, come vincitore del concorso bandito nell’anno 1986.
3. Sussisteva un giudicato amministrativo sul fatto che il V. non aveva diritto alla assunzione come guardia forestale, benché vincitore del concorso, essendo ostativo lo stato di obiettore di coscienza ammesso al servizio civile sostitutivo, secondo la legislazione all’epoca vigente, poi ribadita dalla L. n. 230 del 1998.
4. La successiva L. 2 agosto 2007, n. 130, che aveva previsto la possibilità di partecipare ai concorsi per gli impieghi comportanti l’uso di armi, previa rinuncia allo stato di obiettore di coscienza (anche per comportamenti concludenti), consentiva al V. di partecipare a nuovi concorsi; egli non aveva tuttavia partecipato al concorso bandito nell’anno 2008 (per superamento del limite di età) ed aveva presentato istanza di assunzione sulla base del concorso dell’anno 1986, che non costituiva più titolo valido.
5. I requisiti di idoneità avrebbero dovuto essere accertati nell’ambito di un nuovo concorso.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza V.F.L.B., articolato in cinque motivi di censura ed illustrato con memoria, cui la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA non ha opposto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sui motivi di appello con i quali si deduceva la erroneità della sentenza del Tribunale “per travisamento ed errata insufficiente e contraddittoria motivazione”, sotto tre diversi profili.
2. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura.
3. I motivi di appello rispetto ai quali il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia riguardavano un preteso vizio di motivazione della sentenza del Tribunale, in quanto errata, insufficiente e contraddittoria; trattasi di vizio privo di alcuna rilevanza in relazione alla sentenza di primo grado – e dunque non idoneo a determinarne la riforma – in ragione della natura devolutiva del giudizio d’appello e del carattere sostitutivo della motivazione resa dal giudice del gravame sulle questioni a lui devolute.
4. Con la seconda critica si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel contenuto e nella portata del giudicato amministrativo nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 103 e 111 Cost..
5. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere affermato esservi un giudicato amministrativo sulla insussistenza del suo diritto alla assunzione come guardia forestale all’esito del concorso bandito nell’anno 1986; si deduce che il giudicato amministrativo non era ostativo all’accoglimento della domanda, diretta all’accertamento della cessazione dello status di obiettore di coscienza ed alla condanna della amministrazione alla assunzione.
6. Con il terzo mezzo si impugna la sentenza- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
7. Si assume l’omesso esame della natura di diritto soggettivo potestativo dell’obiezione di coscienza, soggetto a rinuncia del titolare anche in un momento successivo alla ammissione al servizio civile sostitutivo.
8. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero il venir meno della condizione di obiettore di coscienza nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o errata applicazione della L. 8 luglio 2003, n. 230, art. 15, come modificato dalla L. 2 agosto 2007, n. 130, art. 1, comma 1.
9. Il ricorrente ha premesso che la istanza di assunzione presentata nell’anno 2009 si fondava su un triplice presupposto: il venir meno dello status di obiettore di coscienza per rinuncia implicita; la sussistenza del presupposto soggettivo di idoneità, avendo egli superato, dopo il concorso, il successivo corso di addestramento presso la Scuola Forestale, compresa la prova attitudinale per il maneggio delle armi; la modifica del quadro normativo in materia di obiezione di coscienza per effetto della L. 8 luglio 1998, n. 230 (come interpretata dal Consiglio di Stato nel parere del 25 marzo 2003 n. 964) e della L. 2 agosto 2007, n. 130.
10. Con la quinta censura si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24,111 e 133 Cost., nonché dell’art. 13 della CEDU nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel possesso di tutti i requisiti per la assunzione (sulla base del concorso di cui era vincitore e del superamento del successivo corso di addestramento) e nel superamento del limite di età per la partecipazione a nuovi concorsi.
11. Il ricorrente ha assunto che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata lo avrebbe privato del diritto ad un ricorso effettivo in grado di sanzionare la violazione del suo diritto al lavoro.
12. I motivi dal secondo al quinto, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
13. La L. 15 dicembre 1972, n. 772, vigente all’epoca del concorso sostenuto dall’odierno ricorrente, all’art. 9, disponeva che a coloro che fossero stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostituivo civile era permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni rispettivamente indicate negli artt. 28 e 30 del TU delle leggi di pubblica sicurezza.
14. Il divieto d’uso delle armi comportava per il V. il mancato rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza che, per quanto previsto nel bando del concorso, costituiva condizione per l’immissione in servizio, come lo stesso ricorrente espone nel presente ricorso.
15. Sulla legittimità della revoca della nomina a guardia forestale, disposta con decreto assessorale del novembre 1992, si è formato il giudicato amministrativo, come evidenziato dalla sentenza impugnata.
16. In questa sede il ricorrente invoca la normativa sopravvenuta, ed, in particolare, la L. 2 agosto 2007, n. 130, art. 1, comma 1, lett. b), che per la prima volta provvedeva a disciplinare la rinuncia allo status di obiettore di coscienza al servizio militare, introducendo a tal fine nel corpo della L. n. 230 del 1988, art. 15, commi 7 bis e 7 ter.
17. Tuttavia, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i requisiti di assunzione devono essere posseduti all’epoca di partecipazione alla procedura concorsuale e di successiva immissione in ruolo e non possono essere recuperati, né retroattivamente né per l’avvenire, in forza di una normativa sopravvenuta al definitivo consolidamento delle posizioni soggettive sottese alla procedura concorsuale bandita dalla pubblica amministrazione.
18. Non si ravvede, da ultimo, alcuna violazione del diritto di difesa e di ricorso effettivo ad un giudice, tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU.
19. Le ragioni del rigetto della odierna domanda rendono non conferente la denuncia della violazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e del diritto alla libertà di espressione.
20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
21. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021