LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28709/2015 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio degli avvocati GIANMARCO PANETTA, e MARCO MARIENI, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
AZIENDA USL ROMA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARNERA PRIMO 1, C/O ASL RM *****, presso lo studio degli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI, MARIA CRISTINA TANDOI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5078/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2015 R.G.N. 1501/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Roma, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva respinto la domanda di S.L. – vincitrice del concorso bandito dalla AZIENDA USL ROMA ***** (in prosieguo: AUSL) con Delib. n. 1377 del 2006, per la assunzione di trentasei ausiliari sociosanitari – per il risarcimento del danno derivato dalla ritardata assunzione (avvenuta in data 1.12.2009), per la retrodatazione della anzianità di servizio e per il ricalcolo delle ferie.
2. La Corte territoriale osservava che il ritardo della assunzione non era imputabile alla AUSL ma dipendeva dal blocco delle assunzioni disposto dalla legislazione statale e regionale.
3. In particolare:
– La L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174, aveva stabilito il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale per gli anni di imposta 2006 e 2007;
– con Delib. Giunta 21 dicembre 2006, n. 918, la Regione Lazio aveva disposto per le ASL il blocco delle assunzioni per mesi sei, stabilendo che i vincitori di concorsi già espletati o in via di espletamento potessero essere immessi in ruolo dopo l’1 settembre 2007.
– La AUSL con Delib. 13 giugno 2007 (n. 714) aveva disposto la assunzione dei primi 17 vincitori della graduatoria, in sostituzione di altrettanti lavoratori a termine cessati dal servizio, assunzione conforme alla normativa regionale perché non comportante aumenti di spesa; erroneamente aveva inviato alla S. nota del 17 maggio 2017, ritenendo di poter assumere i restanti vincitori dopo il primo semestre del 2007.
– La Giunta regionale già con Delib. 27 febbraio 2007, n. 125, aveva disposto il blocco delle assunzioni per l’intero anno 2007, consentendo di ammettere in servizio i vincitori dei concorsi già espletati a condizione che la nomina fosse stata loro comunicata entro il 31 dicembre 2006, circostanza nella specie non ricorrente.
– Successivamente la Regione aveva prorogato il blocco delle assunzioni con la L.R. 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi 75 e 76.
4. La S. non aveva allegato né provato che il divieto di assunzioni fosse venuto meno in data notevolmente anteriore a quella dell’immissione in ruolo.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.L., articolato in due ragioni di censura, cui la AUSL ha opposto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
2. Ha esposto che dalla Delib. 13 giugno 2007, n. 714, si evinceva che il blocco delle assunzioni non era assoluto, potendosi procedere alle assunzioni a fronte di carenze di organico; deroghe al divieto di assunzioni erano altresì previste dalla Legge Regionale del 2008. Dalla stessa Delib. risultava che le carenze di organico avrebbero dovuto essere coperte con i vincitori del concorso, tra i quali rientravano anche i candidati compresi tra la 18 e la 36 posizione della graduatoria.
3. Ha censurato la sentenza per avere posto a suo carico l’onere di allegare e provare che il blocco del turn over fosse venuto meno in epoca notevolmente anteriore a quella della intervenuta assunzione senza considerare che in primo grado, in sede di note autorizzate, e con l’atto di appello (alla pagina 9) si era dedotto che la AUSL medio tempore in luogo di procedere alle assunzioni aveva provveduto al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato.
4. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel venir meno del blocco del turn over in epoca notevolmente anteriore alla propria assunzione.
5. Si assume l’omesso esame del fatto non contestato del rinnovo dei contratti di lavoro a termine, dal quale risultava quella carenza di organico che, secondo la Delib. Giunta n. 714 del 2007, avrebbe dovuto essere coperta con i vincitori del concorso.
6. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
7. La parte ricorrente fonda le proprie censure su delibere di Giunta ed, in particolare, sulla Delib. Giunta Regionale n. 714 del 2007, che non è stata trascritta in ricorso.
8. Peraltro, trattandosi di provvedimento amministrativo, il mancato esame dei fatti in esso documentati avrebbe potuto essere censurato in questa sede non già con la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma con la denuncia di un vizio di motivazione.
9. Osta tuttavia all’esame del ricorso sotto l’indicato profilo – oltre al già rilevato difetto di specificità della censura – il giudizio conforme sul fatto reso nei due gradi di merito, con conseguente applicazione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.
10. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, n. 24974) nella ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere nella specie non assolto.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di causa.
12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021