LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 802/2015 proposto da:
S.T., in proprio e quale esercente la potestà
genitoriale della minore B.C., B.F., B.A., tutti nella qualità di eredi di BO.AL.;
M.A., P.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti principali –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede dell’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocato TIZIANA CIOTOLA;
– controricorrente al ricorso principale –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 9277/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2013 R.G.N. 11074/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti presso la Regione, con le medesime mansioni e qualifiche ricoperte presso l’Agenzia del Demanio;
la Corte d’Appello ha invece accolto i gravami proposti dalla Regione, dal Ministero delle Finanza e dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia del Demanio nei riguardi della sentenza definitiva che aveva condannato le parti convenute in solido al risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento, asseritamente subito dai ricorrenti nel periodo antecedente al disposto trasferimento e liquidato in primo grado, mensilmente, in misura pari alla retribuzione da corrispondere;
la Corte territoriale, pur riconoscendo che il demansionamento, dapprima totale e poi parziale, era risultato provato, poneva a fondamento della propria decisione il fatto che i ricorrenti non avessero specificamente allegato l’esistenza di un pregiudizio che non fosse di natura meramente emotiva ed interiore, muovendosi le loro argomentazioni nella prospettiva di un automatico riconoscimento del danno, in cui la specifica allegazione aveva riguardato soltanto il peggioramento delle note di qualifica, profilo rispetto al quale era comunque poi parimenti mancata l’indicazione di quale concreto pregiudizio ne fosse loro derivato;
2. i lavoratori hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello con quattro motivi, resistiti con controricorso dalla Regione Lazio e, con unitario controricorso contenente anche un motivo incidentale condizionato, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio;
nelle more del giudizio si sono costituiti in giudizio gli eredi del ricorrente Bo.Al., medio tempore deceduto;
i ricorrenti principali hanno infine depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo i ricorrenti affermano la violazione del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 e artt. 1,2,3,4,35,41 Cost., nonché art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e artt. 1223,1226,2697,2729 c.c., art. 115 c.p.c., sottolineando come la prova del danno possa avvenire anche per presunzioni ed in via equitativa e rimarcando il fatto che le P.A. coinvolte avrebbero “cagionato un danno non meramente di natura emotiva, bensì di natura reddituale sui ricorrenti, impedendo di fatto la loro crescita professionale ed economica”, non percependo, a causa delle note di demerito “i premi di produzione” e percependo un “salario minore”;
il motivo aggiunge poi il richiamo alla sentenza di primo grado, rimarcando come il Tribunale avesse correttamente apprezzato, sulla base di elementi presuntivi in ordine alla qualità e misura, anche temporale, della dequalificazione, il verificarsi di un pregiudizio “alla professionalità ed all’immagine dei lavoratori all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro”;
il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175,1337,1338,1331,1336,1381 c.c. e artt. 2697,2729 e 1226 c.c., richiamando l’incolpevole affidamento riposto dai lavoratori nell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede da parte della P.A. nel corso delle trattative per la formazione del consenso al trasferimento, dapprima espresso e poi inopinatamente revocato, con lesione del diritto alla libertà negoziale sotto il profilo dell’impiego proficuo delle energie negoziali, dal che, anche sotto il profilo del c.d. interesse negativo, sarebbe derivato un “danno risarcibile secondo equità, ove adeguatamente motivato”;
il terzo motivo afferma invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo, da individuare, secondo quanto esposto nel motivo, nella raggiunta prova dei danni subiti, richiamandosi ancora la ricorrenza di elementi probatori, anche presuntivi, del pregiudizio sofferto;
in chiusura il motivo afferma che “il credito vantato dai resistenti ha avuto per i ricorrenti non solo natura risarcitoria bensì natura retributiva”, sostenendo che “per dottrina costante è da escludersi la ripetibilità delle somme versate a titolo retributivo”, sicché anche in caso di rigetto del ricorso per cassazione “i ricorrenti non possono essere condannati alla restituzione della somma”.
2. i tre motivi, riguardando tutti i profili relativi al danno rivendicato dai lavoratori possono essere esaminati congiuntamente;
2.1 la sentenza impugnata ha riguardo, sotto il profilo risarcitorio, al solo danno non patrimoniale, che riferisce al verificarsi di un “pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto”, per il riconoscimento del quale reputa necessaria l’allegazione di uno “specifico e concreto pregiudizio”, che sarebbe mancata nel caso di specie;
2.2 rispetto a tale asse decisionale, i motivi appaiono eccentrici e come tali inidonei ad inficiare la ratio decidendi;
il primo motivo fa infatti riferimento al ricorrere di danni di “natura reddituale” (pag. 24, primo periodo) ed “economico” (pag. 25, primo periodo) per perdita di elementi retributivi e comunque per assenza di una retribuzione adeguata;
tuttavia, la Corte territoriale ha pronunciato riformando la sentenza di primo grado per avere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali e gli stessi ricorrenti, nel riepilogare il contenuto della pronuncia del Tribunale, hanno fatto riferimento appunto all’avere essa riconosciuto quella tipologia di pregiudizio (v. pag. 14 del ricorso, ultimo periodo), sicché non è ammissibile che in sede di legittimità vengano formulati motivi con cui si proponga o ripropongano profili di danno, quello patrimoniale, la cui cognizione non risulta devoluta al giudizio di appello;
del tutto generico e privo di capacità impugnatoria è poi il richiamo, contenuto nella parte finale del primo motivo, al fatto che il demansionamento “non poteva non avere recato pregiudizio alla professionalità ed all’immagine dei lavoratori all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro”, prospettando puramente e semplicemente una sorta di danno in re ipsa (“non poteva non avere”) privo di specificazione sul perché e sulle connotazioni del contenuto lesivo, ovverosia proprio sul profilo relativo al difetto di allegazioni in proposito su cui ha fatto leva la Corte territoriale;
ignoto è infine quando sarebbe stata introdotta in causa la questione sulla responsabilità precontrattuale e sul danno da interesse c.d. negativo, di cui al secondo motivo di ricorso, valendo in proposito il consolidato principio per cui “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito” (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
2.3 l’argomentazione, in chiusura del terzo motivo, in ordine al fatto che sarebbe da escludersi la ripetibilità delle somme versate a titolo retributivo ed al fatto che “le somme in questione, pur derivando da danno da demansionamento, sono da qualificarsi come di natura retributiva” e quindi sarebbero non ripetibili.
il profilo di censura è inammissibile, in quanto non se ne comprende la relazione rispetto al decisum, che non riguarda un’azione di ripetizione, sol osservandosi che, se l’assunto dovese essere inteso come relativo alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della poi riformata sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il risarcimento del danno, la pronuncia di riforma sarebbe in sé ragione insuperabile del diritto alla ripetizione, ex art. 336 c.c., comma 2, senza possibilità in tale contesto di procedere a riqualificazioni di sorta;
2.4 è infine evidente come sia del tutto irrituale la deduzione della “raggiunta prova dei danni subiti”, in cui consisterebbe l’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (ancora terzo motivo), in quanto la critica ai sensi della predetta norma deve riguardare l’omesso esame di uno o più fatti storici e non certo la prospettazione dell’avvenuto raggiungimento della prova del danno rivendicato, risolvendosi tale deduzione nella proposizione di una mera diversa lettura dei dati istruttori, certamente inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);
3. il quarto motivo deduce, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “in relazione all’art. 112 c.p.c.”, l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione ritualmente formulata in ordine al fatto che l’Agenzia del Demanio avesse proposto due appelli, uno a ministero dei propri avvocati e l’altro, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato;
anche tale motivo è inammissibile;
non vi è dubbio che quello denunciato, sia un error in procedendo, essendo palese il riferimento all’omissione di pronuncia su un’eccezione di rito formulata dai lavoratori in sede di costituzione in appello;
e’ quindi certamente errata la rubricazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che riguarda il caso diverso dell’omesso esame di un fatto decisivo, così come il richiamo in chiusura del motivo ad insussistenti errores in iudicando;
vale semmai il principio per cui “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931);
nel caso di specie, tuttavia, il motivo non contiene intanto alcun riferimento ad una nullità (processuale) della sentenza impugnata;
d’altra parte, è evidente come la proposizione di due diversi atti di appello di certo non caduca ipso iure il primo di essi, potendosi semmai valutare, alla luce del principio di consumazione del potere di impugnare, se il secondo atto abbia emendato a vizi del primo (il che potrebbe anche essere ammissibile: Cass. 11 novembre 2011, n. 23630; Cass. 12 aprile 2011, n. 8306) o abbia aggiunto profili impugnatori (come non è ammissibile: Cass. 23630/2011 cit.);
in realtà il motivo nulla aggiunge di specifico e, dovendosi tenere conto che comunque il secondo appello era proposto anche per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui atto certamente non può essere invalidato per i vizi che riguardano semmai altra parte, deve evidenziarsi come complessivamente manchi dimostrazione di quale sia l’interesse ad impugnare la sentenza di appello sotto il profilo di quell’omesso esame, così come più in generale quale fosse l’interesse a ravvisare nell’accaduto il fondamento di un’utile eccezione in proprio favore;
tutto ciò rende il motivo inammissibile;
4. il ricorso principale viene dunque disatteso e ciò rende assorbito il ricorso incidentale.
condizionato proposto dalle Amministrazioni statali.
5. ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi per ciascuna delle controparti, oltre ad Euro 200,00 per esborsi in favore della Regione Lazio ed oltre al rimborso delle spese prenotate a debito quanto alle Amministrazioni statali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021