Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31435 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19646/2017 proposto da:

S.S.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO AFELTRA;

– ricorrente –

contro

FRENI BREMBO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA FAILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 427/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 207/16, il Tribunale di Bergamo respingeva le domande proposte dal sig. S.S.I. volte ad ottenere l’accertamento dell’invalidità dei vari contratti di somministrazione a tempo determinato da lui conclusi con la Brembo s.p.a. tra il 7.1.2008 ed il 25.7.2008, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché il proprio correlato diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno.

Nello specifico, il giudice di primo grado ha rilevato che il lavoratore era decaduto dall’impugnativa dei contratti, posto che l’ultimo di essi era cessato nel luglio 2008 e il ricorrente lo aveva impugnato stragiudizialmente soltanto nel gennaio 2014, e dunque oltre il termine previsto dalla legge.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto appello sostenendo l’inapplicabilità al suo caso della normativa sopravvenuta in materia di decadenza. Ne ha chiesto pertanto l’integrale riforma, con accoglimento delle domande da lui spiegate e condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite.

Con sentenza depositata il 14.2.17, la Corte d’appello di Brescia respingeva il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate in Euro 2.000,00.

Riteneva, in sintesi, la Corte che il termine di 60 giorni di decadenza dall’impugnativa del dedotto licenziamento è applicabile anche alla cessazione dei contratti di somministrazione a termine in base alla L. n. 183 del 2010, art. 32, ancorché precedenti o scaduti alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, sia pur a decorrere dal 31.12.11 (in base alla L. n. 10 del 2011, cd. milleproroghe); che nella specie tale termine non era stato rispettato anche calcolando il dies a quo dal 1.1.12.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato ad unico motivo, cui resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e degli artt. 11 e 12 disp. gen., per avere la sentenza impugnata affermato l’applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, detto art. 32, anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati e già cessati prima dell’entrata in vigore della ridetta L. n. 183 del 2010.

Il ricorso è infondato, in base al prevalente e consolidato orientamento di legittimità: cfr. Cass. SU n. 4913/16, Cass. n. 12033/21, Cass. n. 23619/18, Cass. n. 7788/17, Cass. n. 24258/16, anche con riferimento ai contratti di somministrazione lavoro.

Deve pertanto ritenersi, in base alla citata giurisprudenza, che il legislatore abbia inteso posticipare l’applicabilità del nuovo regime decadenziale nel suo complesso con riferimento a tutti i termini introdotti dall’art. 32 cit. (anche inerenti i contratti di somministrazione lavoro), risultando ciò legittimo (cfr. Cass. n. 24258/16) in base alla L. n. 10 del 2011, cd. mille proroghe, che ha disposto una sostanziale remissione in termini anche peri contratti precedenti la L. n. 183 del 2010.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La non univocità delle decisioni di legittimità in argomento possono ritenersi superate in modo stabile solo da epoca successiva al presente ricorso, sicché sussistono adeguati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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