LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17758/2018 proposto da:
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L., IMPRESA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO GAROFALO, ANNA PIOVESANA;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2017 R.G.N. 228/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
Che:
Con ricorso al Tribunale di Pordenone, C.S. esponeva di essere giornalista pubblicista e di aver lavorato presso la società IAL del Friuli Venezia Giulia, dapprima con contratto a termine e quindi a tempo indeterminato, dal 1999 in poi e di aver subito, nel 2011, un grave demansionamento, con trasferimento ad altra sede.
Chiedeva accertarsi l’illegittimità di entrambi i provvedimenti, con condanna della IAL al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei danni, anche alla salute, subiti.
Nella resistenza della IAL il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. IAL; resisteva la C..
Con sentenza depositata il 4.12.17, la Corte d’appello di Trieste accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando la retribuzione riconosciuta dal Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.r.l. TAL, affidato a quattro motivi, cui resiste la C. con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
La società IAL ha depositato verbale di conciliazione 11.7.18 della presente lite in sede sindacale, con rinuncia al presente giudizio, accettata dalla controparte.
Deve quindi dichiararsi l’estinzione del processo, senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021