Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31438 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20304/2017 proposto da:

ANAS S.P.A. – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati MASSIMO NAPPI, e PASQUALE NAPPI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1154/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2017 R.G.N. 5733/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da C.E. nei confronti di ANAS s.p.a. volta a conseguire pronuncia dichiarativa della nullità del termine apposto al primo contratto intercorso fra le parti del novembre 2008, e di condanna al ripristino della funzionalità del rapporto ed al risarcimento del danno;

il giudice del gravame a fondamento del decisum osservava, per quel che ancora qui rileva, come la disciplina che governava lo statuto negoziale fosse da individuare nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, alla cui stregua la specificità della causale è elemento coessenziale alla definizione della legittimità del contratto;

rimarcava che le parti non avevano indicato puntualmente in contratto l’attività che avrebbe dovuto svolgere il C. presso la Direzione Generale – Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali – Servizio Organizzazione e Sviluppo, essendosi limitate ad indicare la attribuita qualifica Area Quadri, Posizione Organizzativa ed economica Al, profilo professionale Coordinatore Amministrativo, con la precisazione che egli avrebbe prestato “le mansioni previste dal vigente CCNL stipulato in data 18 settembre 2002, per il profilo professionale…o mansioni che possono essere attribuite nel corso del rapporto di impiego sulla base dello sviluppo professionale e da quanto previsto dalle norme del vigente CCNL”;

deduceva, quindi, la Corte di merito, che non solo non erano indicate precipuamente le mansioni ascritte al dipendente, ma anche che le stesse erano modificabili in futuro;

argomentava, poi, che pur non richiedendo il requisito di specificità di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, un’ampia e totale enunciazione delle esigenze sottese all’assunzione, posto che poteva esser soddisfatto anche per relationem, nello specifico detto requisito non era riscontrabile, giacché il contratto non recava alcun espresso richiamo al Protocollo d’Intesa del 17 luglio 2008 che aveva previsto e disciplinato il nuovo modello dell’Area Esercizio Sperimentazione in regioni pilota;

le enunciate carenze in ordine alla individuazione della prestazione richiesta al lavoratore precludevano, in definitiva, la possibilità di verificare se tale attività fosse effettivamente connessa ad un picco di lavoro previsto presso il Servizio Organizzazione e Sviluppo di Roma e relativo al progetto di introduzione di un nuovo modello dell’Area di Esercizio degli uffici periferici, tanto più che il ricorrente aveva specificamente allegato di essere stato adibito alle ordinarie mansioni della Struttura Organizzativa e Sviluppo che aveva in precedenza già espletato presso la stessa società, in forza di una serie di contratti a progetto intercorsi con le società aventi ò rapporti di consulenza con ANAS s.p.a.;

la società non aveva, poi, ottemperato agli oneri imposti dalla normativa applicabile di cui al richiamato Decreto Legislativo del 2001, neanche nel corso del giudizio, stante la genericità del capitolato di prova articolato;

la cassazione di tale decisione è domandata dall’ANAS s.p.a. sulla base di due motivi ai quali resiste con controricorso la parte intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denuncia falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici di seconda istanza, il contratto recava precisa indicazione della causale (indicata nell’avvio del progetto di sperimentazione), così come il profilo professionale rivestito ed il livello di inquadramento assegnato, dovendo pertanto ritenersi le mansioni legittimamente indicate per relationem;

2. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si osserva che la Corte di merito ha omesso di verificare la specifica intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali (verbale di intesa del 17/7/2008) dalla quale era evincibile la effettività del progetto sperimentale adottato, stigmatizzandosi altresì la pronuncia per l’omesso scrutinio della documentazione allegata, e il diniego di ammissione della prova testimoniale articolata, oltre alla mancata applicazione dei poteri officiosi offerti dall’art. 421 c.p.c., onde specificare i capitoli di prova formulati;

3. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte;

non può trascurarsi di considerare che le critiche prospettate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità;

esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione della fattispecie oggetto di delibazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476);

le complessive censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pongono a loro presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti;

invero, come dedotto nello storico di lite, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della approfondita valutazione delle acquisizioni probatorie, il giudizio del giudice di prima istanza sulla illegittimità del termine apposto al contratto inter partes; avverso tale accurata ricostruzione la società ricorrente ha prospettato una opzione ermeneutica dello statuto negoziale in chiave meramente contrappositiva rispetto a quella offerta dalla Corte distrettuale;

al riguardo non può sottacersi che per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si concreta in un accertamento di fatto che è demandato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale oppure per omesso esame circa un qualche fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 4178 e 5273 del 2007, 19044 del 2010); e, nella specie, l’accertamento compiuto dai giudici di merito deve ritenersi affatto intangibile in questa sede, non essendo stati prospettati vizi afferenti alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (né potendo essi risolversi nell’avversare l’interpretazione che i giudici di merito hanno dato di un testo che sia suscettibile di più significati: così espressamente Cass. n. 4178 del 2007 nonché in motivazione Cass. 3/11/2020 n. 24395);

detto accertamento, che appare non più revocabile in questa sede, attiene alla genericità degli elementi che concorrono a definire la struttura negoziale, individuati nella prestazione lavorativa e nella causa contrattuale;

in relazione ad entrambe la società ha inteso confutare la rilevata carenza riscontrata dai giudici del gravame: in ordine alla individuazione concreta delle mansioni ascritte al dipendente, ha sostenuto che si tratta di mansioni legittimamente individuate per relationem (vedi pag. 9 del ricorso);

in ordine alla individuazione della causale, ha prospettato la sufficiente esplicazione del riferimento alla definizione del nuovo modello organizzativo dell’Area di Esercizio (vedi pag. 8 del ricorso), sostenendo che in tal modo, doveva ritenersi sufficientemente esplicito il riferimento in contratto al verbale di intesa 17/7/2008 e tale da consentire il controllo di effettività;

si tratta di argomentazioni inidonee ad inficiare, in base ai suenunciati principi, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte del merito in tema di interpretazione del contratto inter partes;

approdi che peraltro si palesano del tutto conformi a diritto, collocandosi sulla scia dei consolidati dicta di questa Corte alla stregua dei quali in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretatà dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; ciò con la precisazione che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti (vedi Cass. 1/2/2010 n. 2279, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Cass. 15/1/2019 n. 840);

su tale ultima questione, la Corte di merito non ha mancato di rimarcare come il requisito di specificità della causale richiesto dall’arti D.Lgs. n. 368 del 2001, non potesse essere riscontrato nella fattispecie considerata, per la non desumibilità dal contratto di alcun nesso esistente fra il picco di lavoro che si sarebbe verificato presso il Servizio Organizzazione e Sviluppo, di destinazione del dipendente, sia per la mancata specificazione del contenuto delle mansioni, sia per la carenza nella stesura negoziale, di alcun espresso richiamo al Protocollo di intesa del 17/7/2008 alla cui stregua poter vagliare anche per relationem, la ricorrenza di detto requisito di specificità della causale;

nell’ottica descritta, neanche condivisibile appare la doglianza formulata con riferimento alla mancata ammissione degli strumenti probatori approntati,” sul rilievo della omessa specificazione del capitolato da parte dei giudici di seconda istanza, in applicazione dell’art. 421 c.p.c.;

tanto in applicazione del principio in base al quale nel rito del lavoro, l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (vedi per tutte Cass. 25/5/2010 n. 12717);

situazione, questa, non riscontrabile nello specifico, avendo la Corte di merito dato conto del proprio convincimento, rilevando la natura generica ed esplorativa delle prove articolate;

in definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto;

il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue la soccombenza come da dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Pasquale e Massimo Nappi, dichiaratisi antistatari;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Pasquale e Massimo Nappi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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