LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24557/2019 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO PISPISA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 9/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. C.F., cittadino della Guinea, adiva il Tribunale di Messina a seguito del rigetto da parte della decisione della Commissione territoriale della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere giunto minorenne in Italia e che la sua famiglia verteva in condizioni di miseria.
Il Tribunale di Messina, con decreto 9 luglio 2019 n. 5055, rigettava la domanda.
2. Avverso la decisione del Tribunale C.F. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale invoca, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria l’applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 130 del 2020. Al riguardo va precisato che tale normativa non può trovare applicazione davanti a questa Corte, alla luce della disciplina transitoria dettata all’art. 15 del medesimo D.L..
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta violazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis e l’art. 46 della direttiva n. 2013/32/UE, per avere il Tribunale “omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato e sul contesto nell’ambito del quale si configura il pericolo ai danni del ricorrente e la mancata valutazione delle specificazioni e dei chiarimenti relativi alla ricostruzione della vicenda che lo stesso ha posto all’attenzione con la proposta impugnazione”.
Il motivo è volto a contestare sia la mancata concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, che della protezione umanitaria, lamentando l’omesso svolgimento di una indagine effettiva circa il paese di provenienza del ricorrente. L’ampia esposizione, ricca di citazioni di precedenti prevalentemente di merito, è però generica, non fornendo alcuna specifica informazione sulla situazione della Guinea e non indicando alcuna fonte aggiornata.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021