LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24724/2019 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDIO BOSSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE NOVARA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. S.A., cittadino del Senegal, adiva il Tribunale di Torino in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione internazionale.
Il Tribunale di Torino, con decreto n. 4767/2019, rigettava la domanda.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Torino S.A. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell’esposizione dei fatti della causa.
E’ vero che “per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata”; è però indispensabile che dal contesto del ricorso “sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo” (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006), conoscenza del fatto che nel caso in esame non è desumibile dal contesto del ricorso.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere difese nel giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021