Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31444 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24801/2019 proposto da:

O.B., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. O.B., cittadina della Nigeria (Edo State), adiva il Tribunale di Messina a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere di religione cristiana, che mentre vendeva pesce al mercato era stata testimone di un attacco terroristico ed era fuggita nei boschi dove aveva incontrato un uomo che l’aveva accolta e poi accompagnata in Libia dove svolgeva per lui lavori domestici, che un giorno era uscita senza velo ed era stata rapita da un gruppo di libici, che riusciva a fuggire in Italia e temeva in caso di rientro in Nigeria di essere vittima di tratta e di essere perseguitata per motivi religiosi. Il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda con decreto del 25 giugno 2019.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Messina O.B. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4, nullità della sentenza a causa della motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, circa il giudizio di non credibilità del racconto della ricorrente formulato dal Tribunale.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha motivato il giudizio di non credibilità del racconto della ricorrente, motivazione che d’altro canto è riportata a p. 3 del ricorso, ove si contesta non la mancanza di motivazione, ma la valutazione operata dal Tribunale delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e dell’art. 132 c.p.c., per non avere il Tribunale fatto alcuna ricerca su ***** e sulla sua natura di agente persecutore dei cristiani in Nigeria.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha anzitutto precisato che la ricorrente ha vissuto a *****, la capitale della regione Borno sita nel nord-est della Nigeria, considerata la culla di *****, per sole due settimane; in ogni caso, facendo riferimento a informazioni reperibili sul sito dell’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo, ha comunque compiuto un’indagine su *****, per concludere che nessun conflitto armato o pericolo di danno grave alla persona è attualmente riscontrabile in Edo State, regione di origine della ricorrente (cfr. il successivo motivo).

3. Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza, per apparenza della motivazione, nella parte in cui non ha riconosciuto la protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione, vizio non sussistente avendo il Tribunale argomentato la mancanza dei presupposti di cui alla lett. c del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, come risulta dall’estratto del provvedimento riportato alle pp. 4 e 5 del ricorso.

4. Il quarto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la mancata considerazione di fonti da parte del Tribunale.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, come si è visto nell’esame dei motivi precedenti, ha considerato le zone connotate dalla presenza di attacchi terroristici da parte di *****, ma ha precisato che non vi è conflitto armato o pericolo di danno grave alla persona in Edo State, paese di origine della ricorrente, e sul punto le fonti riportate e trascritte dalla ricorrente non offrono elementi decisivi in senso contrario.

5. Il quinto e ultimo motivo denuncia il mancato esame di fatti decisivi per il giudizio che avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo non può essere accolto. La ricorrente si limita a dedurre di avere vissuto due anni in Italia, senza nulla specificare circa un eventuale percorso di integrazione, e di aver vissuto quindici mesi in Libia, dove – si limita a dedurre – ha subito “crudeli vessazioni che l’hanno resa vulnerabile ad un rientro in Nigeria”, circostanze che nella loro genericità non assumono carattere decisivo rispetto al riconoscimento della protezione umanitaria.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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