LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14630/2019 proposto da:
S.K.F. INDUSTRIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER, 36, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIANO FERRARI;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE LAVORATORI PINEROLESI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA, 2, C/O STUDIO AIELLO, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUGGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE BISACCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 553/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 583/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
che il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 216/2018, resa il 5.2.2018, ha respinto le domande svolte dall’Associazione Lavoratori Pinerolesi (d’ora in avanti: A.L.P.), nei confronti della S.K.F. Industrie S.p.A., dirette ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del comportamento della resistente, consistito nel disconoscimento della r.s.a. costituita nell’unità produttiva di ***** della L. n. 300 del 1970, ex art. 19, dal sindacato e dai suoi dirigenti, e l’adozione dei più opportuni provvedimenti “al fine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, ossia: ordinare alla società di riconoscere la r.s.a.; inibire eventuali successive condotte dello stesso o di analogo tenore; ordinare l’affissione della sentenza nella bacheca aziendale”;
che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 19.11.2018, ha accolto il gravame interposto dall’A.L.P., avverso la pronunzia di prima istanza, ed ha dichiarato “l’antisindacalità della condotta di S.K.F. Industrie S.p.A. concretizzatasi nel disconoscimento della R.S.A. A.L.P.”, disponendo l’affissione della sentenza nella bacheca dell’unità produttiva di ***** per due mesi” e condannando la parte appellata a rimborsare alla appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio;
che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che “dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado e da quanto riferito dalle parti in sede di interrogatorio libero è emerso che ALP ha partecipato, a livello nazionale, ad alcune trattative e che ha sottoscritto l’accordo aziendale sui premi…. e l’accordo nazionale sul Nuovo Inquadramento Operai-N.I.O., e che, al livello dello stabilimento dell’appellante di *****, dal 2001 al 2014, ha partecipato a tutte le trattative aziendali, relative anche ad accordi normativi… e che la percentuale degli accordi non sottoscritti è pari al 10%”;
che per la cassazione della sentenza S.K.F. Industrie S.p.A. ha proposto ricorso articolando un motivo;
che l’A.L.P. ha resistito con controricorso;
che sono state comunicate memorie nell’interesse della S.K.F. Industrie S.p.A.;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso, si deduce testualmente: “La censura da rivolgere alla denunziata sentenza va essenzialmente ricondotta dell’art. 360 c.p.c., n. 5, impregiudicate, tuttavia, le interrelazioni con la previsione di cui al n. 3….: ma occorre fin da subito evidenziare che la censura non assume un carattere in senso lato “estensivo”, ovvero non solo potenzialmente strumentale, anche in considerazione del fatto per cui il vizio della sentenza in questione viene immediatamente in evidenza, ove si consideri che i Giudici di Merito hanno evitato di affrontare gli aspetti di legittimità costituzionale dell’attuale quadro normativo, pacificamente insufficiente, ancorché i possibili vizi di costituzionalità fossero stati tratteggiati, pur ovviamente da posizioni opposte, da ambo le parti del processo….. Il punctum da sottoporre alla valutazione dei Giudici di legittimità riflette l’affermazione della Corte di Merito, in virtù della quale la rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali non può essere ricondotta a quella regolamentata, o meglio tratteggiata dall’art. 1387 c.c., ai sensi del quale (testualmente) “il potere (di rappresentanza)… è conferito dalla legge, ovvero dall’interessato”; cioè, esso può trovare il suo fondamento in una “delega” dell’avente diritto oppure deve presumersi ex lege, secondo un mandato preventivo disposto dal Legislatore (ed è questo il caso, emblematico, della rappresentanza conferita, ad esempio, dai titolari della potestà genitoriale)….”;
che il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, perché – oltre a non consentire l’individuazione delle questioni che si intendono porre con la necessaria chiarezza- è articolato “in forma libera”: il giudizio di cassazione e’, infatti, vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il mezzo di impugnazione articolato deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 codice di rito, sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014); inoltre, la parte ricorrente neppure ha indicato tutte le norme che assume violate, né sotto quale profilo le stesse sarebbero state incise, né ha specificato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure; e ciò, in violazione della prescrizione di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Per la qual cosa, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);
che si deve, altresì, osservare che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 19.11.2018, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;
che, infine, eventuali carenze motivazionali, da cui si assume che la sentenza impugnata sia affetta, non rilevano sulla questione di legittimità costituzionale, peraltro sollevata in modo non puntuale e senza il rispetto dei canoni prescritti (al riguardo – sia detto ad abundantiam – la Corte territoriale ha dato una interpretazione costituzionamente orientata della norma di cui si lamenta la illegittimità costituzionale: v. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata);
che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021