LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15287/2015 proposto da:
M.R., A.F., SECURITY SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARIGI n. 11, presso lo studio Legale Oreste Cardillo & Associati, rappresentati e difesi dagli avvocati ORESTE CARDILLO, MARIA GRAZIA VASATURO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2015 R.G.N. 3652/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. M.R., A.F. e la Security Service srl proponevano innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione nn. 1283 e 1284 del 2008, emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la prima nei confronti dell’ A. e della Security Service, la seconda nei confronti del M. e della menzionata società) per violazione della normativa in materia di assunzioni obbligatorie (con riferimento a tre lavoratrici avviate al lavoro alle dipendenze della Security Service, con la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68).
2. L’adito giudice rigettava la richiesta di declaratoria di nullità delle opposte ordinanze-ingiunzione e riduceva gli importi originari delle sanzioni irrogate.
3. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19 gennaio 2015.
4. La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, con riferimento al terzo motivo di gravame, premessa la correttezza dell’assimilazione dei “servizi di vigilanza” ai “servizi di polizia” menzionati della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, con conseguente applicabilità della disposizione ivi contenuta secondo cui “per i servizi di polizia, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi”, osservava: che non erano stati dettati criteri per la individuazione del parametro utile ai fini del computo della quota di riserva, a differenza di quanto previsto dalla disposizione di cui del citato art. 3, comma 3; che, di conseguenza, la corretta applicazione della L. n. 68 del 1999, implicava che la quota di riserva dovesse essere calcolata con riferimento all’intero quantitativo di dipendenti occupati e non solo con riferimento ai dipendenti impiegati nei servizi amministrativi; che, quindi, nel caso in esame, era infondata la tesi secondo cui la società opponente non sarebbe stata obbligata a procedere ad alcuna assunzione di personale in quanto, all’epoca dei fatti, il numero dei dipendenti amministrativi appartenenti alle categorie protette avrebbe già soddisfatto il quantitativo individuato dalla legge; che l’obbligo di assumere la lavoratrice era, comunque, operante anche se le stesse non potevano essere adibite a taluni specifici settori.
5. M.R., A.F. e la Security Service hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è rimasto intimato.
7. La causa è stata rimessa alla Sezione Lavoro dalla Sesta Sezione Civile-L, con ordinanza n. 9143 del 2017.
8. I ricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 20 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 2, comma 1, L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, punto c) e comma 4 e art. 4 comma 1, nonché la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, punto c), assumendo che la Corte di appello aveva ignorato le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della L. n. 68 del 1999 di cui al D.P.R. n. 333 del 2000, emanato ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 20: in particolare, il disposto dell’art. 2, comma 1, secondo cui dal computo della riserva va escluso il personale addetto ai servizi per i quali gli obblighi di protezione non sono operanti ossia, nello specifico, le guardie giurate poiché assegnate alla vigilanza; ed infatti, se la Corte avesse applicato detta norma avrebbe dovuto calcolare la quota di riserva solo sui servizi amministrativi come previsto dalla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4 e statuire circa la inesistenza dell’obbligo di assunzione a carico della Security Service ai sensi del disposto della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, non raggiungendo la società la soglia minima dei quindici dipendenti nel settore amministrativo (che impiegava solo 11 lavoratori, di cui nove già appartenenti alle categorie protette in applicazione della previgente disciplina).
3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, art. 3, comma 4 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 2, comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello violato il disposto della L. n. 68 del 1999, art. 9, secondo cui il datore di lavoro non è obbligato ad assunzioni disancorate dalle esigenze organizzative dell’impresa ma che, anzi, in caso di accertata impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, non è tenuto ad assumere dovendosi concordare con gli Uffici competenti avviamenti con diversa qualifica; ed infatti, nello specifico, il settore che poteva accogliere le tre lavoratrici avviate ex L. n. 68 del 1999, era quello della vigilanza privata rispetto alle qualifiche di guardia giurata, settore escluso dalle assunzioni ex L. n. 68 del 1999.
4. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
5. Essi sono entrambi non meritevoli di accoglimento sebbene la motivazione della sentenza debba essere integrata e precisata come segue, alla stregua del precedente di legittimità (Cass. n. 12911 del 2017), cui si intende dare seguito.
6. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver affermato che i servizi di vigilanza devono essere assimilati ai servizi di polizia relativamente al collocamento dei disabili, per i quali esso deve essere previsto soltanto nei servizi amministrativi, ha poi concluso che ai, fini del computo della quota di riserva nei servizi di vigilanza, deve prendersi in considerazione l’intero quantitativo dei dipendenti occupati e non solo quello dei dipendenti occupati nei servizi amministrativi; hanno rilevato che della L. 68 del 1999, art. 3, comma 3, stabilisce un peculiare computo delle quote di riserva soltanto in relazione ad altre organizzazioni, come quelle dedite allo svolgimento di attività sindacali, di solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione, nulla prevedendo in relazione ai servizi di vigilanza. Pertanto, in mancanza di una siffatta previsione normativa la quota di riserva doveva essere calcolata in base alla disciplina generale, avendo riguardo al numero complessivo dei dipendenti e non solo, come sostenuto dai ricorrenti, agli addetti ai servizi amministrativi.
7. Orbene, in primo luogo, osserva questo Collegio che non può essere accolta la ricostruzione operata dai ricorrenti e ribadita nelle memorie, secondo cui, sull’assimilazione effettuata dalla Corte territoriale tra servizi di polizia e servizi di vigilanza privata, tra i quali rientrano quelli effettuati dalla Security Service srl, si sia formato un giudicato interno.
8. Infatti, deve essere ribadito il consolidato orientamento in virtù del quale il giudicato interno non si determina sul fatto, rappresentato in questo caso dall’assimilazione tra i due servizi effettuata dai Giudici di seconde cure, ma su una statuizione minima della sentenza, rappresentata dalla sequenza “fatto, norma ed effetto”, suscettibile di acquistare autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 24783/2018).
9. Nel caso di specie, infatti, alla succitata equiparazione non è seguita, come effetto, l’interpretazione della norma nel senso richiesto dai ricorrenti.
10. Inoltre, l’impugnazione del risultato del ragionamento logico della Corte territoriale da parte dei ricorrenti investe necessariamente anche le premesse, che non possono considerarsi essere divenute definitive, se viene comunque messa in discussione, con apposito motivo di ricorso, la loro conclusione (Cass. n. 10760/2019).
11. In secondo luogo, deve rilevarsi che la disposizione contenuta nella L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, non può essere estesa anche ad un istituto di vigilanza privata, sulla base della condivisibile argomentazione secondo cui la suddetta norma rappresenta una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica fuori dai casi espressamente previsti.
12. Questa conclusione è in grado di smentire anche l’ulteriore doglianza prospettata dai ricorrenti, secondo cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 12 preleggi, che prevede l’ammissibilità del ricorso all’analogia legis qualora la controversia non sia regolata da un’apposita legge.
13. Le preleggi, infatti, da un lato, all’art. 12 consentono l’interpretazione analogica tesa a rendere applicabile una disposizione anche a casi e materie analoghe non espressamente contenuti nel tenore letterale della norma, ma dall’altro, all’art. 14, vietano espressamente l’applicazione analogica di norme che fanno eccezione a regole generali.
14. La disposizione contenuta nella L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, rientra indubbiamente nella categoria delle regole eccezionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 14 preleggi, ne è preclusa un’applicazione analogica.
15. Oltre a ciò, l’impossibilità di applicare anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio la disposizione di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, si desume anche dal cosciente e volontario silenzio legislativo sul punto. Infatti, può qui trovare applicazione il generale principio dell’ubi lex voluit dixit, ubi lex voluit tacuit.
16. Anche la doglianza di cui al secondo motivo risulta, poi, infondato.
17. Infatti, non è ravvisabile alcuna violazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, da parte della Corte territoriale.
18. Deve essere condivisa la conclusione cui i giudici di seconde cure approdano, secondo la quale in capo alla società datrice incombevano gli obblighi di assunzioni delle tre lavoratrici, anche se le stesse non potevano essere adibite ad alcuni specifici settori.
19. Il richiamo al contenuto dell’art. 9 citato, utilizzato dai ricorrenti per ricostruire l’insussistenza di un obbligo di assunzione delle tre lavoratrici, non è conferente, dal momento che dal tenore di questa disposizione non può in alcun modo desumersi l’insussistenza dell’obbligo di assunzione gravante sul datore di lavoro.
20. L’art. 9, comma 2 della suddetta legge prevede solo che “in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche similì.
21. Inoltre, si osserva che la L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 1, qualifica espressamente l’assunzione dei lavoratori disabili da parte del datore di lavoro come un obbligo.
22. Il Collegio ritiene che l’impianto della L. n. 68 del 1999, delinea in maniera dettagliata e puntuale le ipotesi di esclusione dagli obblighi di collocamento obbligatorio, giustificate dalle particolari caratteristiche del settore di attività in cui si opera. Pertanto, l’elencazione fornita sul punto dal legislatore deve considerarsi tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica.
23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
24. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021