LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12065-2019 proposto da:
A.T.O., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato DONDONI DAVIDE;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG PROVINCIA ASTI, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5677/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
Che:
Con ordinanza del 16/4/018 il Giudice di pace di Asti aveva rigettato il ricorso proposto da A.T.O. nei confronti del U.T.G. di Asti, avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Asti il 22/272018.
Il ricorso per cassazione proposto dallo straniero è stato dichiarato inammissibile per mancato conferimento della procura speciale con ordinanza n. 5677 del 2019 di questa Corte.
A.T.O. ha proposto ricorso per revocazione deducendo la sussistenza dell’errore di fatto. L’Amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo, si deduce in riferimento all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’errore revocatorio in cui è incorso l’impugnata ordinanza nel ritenere inammissibile il ricorso, in quanto, contrariamente a quanto in essa stabilito, la procura era stata conferita il 9 maggio 2018, prima della notifica del ricorso, avvenuta il successivo giorno 14; essa riportava espressamente l’indicazione di “procura speciale per il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione” e sebbene conferita su un foglio separato era materialmente congiunta al ricorso inviato in forma telematica unitamente al ricorso ed agli allegati. Anche nella copia cartacea era materialmente congiunta al ricorso. Il ricorrente sostiene che gli elementi esposti possono ritenersi non sufficienti “ai fini del conferimento di valida procura speciale, solo se si antepone il formalismo giuridico al diritto sostanziale di cui si chiede tutela”.
2. Il motivo è inammissibile.
Con l’ordinanza n. 5677 del 2019, questa Corte ha affermato che la procura conferita all’Avvocato D.D. datata 9 maggio 2018, non poteva ritenersi speciale perchè non rispondente “ai possibili modelli di conferimento” in quanto priva di riferimento al provvedimento impugnato e non inserita in calce o a margine del ricorso, ma redatta con scrittura privata che non risultava materialmente congiunta al ricorso, evidenziando che nella specie non vi era “alcuna certezza che la procura al difensore sia stata conferita prima della sua notificazione e con riguardo al presente ricorso per cassazione”.
3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 26022 del 2008; Cass. n. 22868 del 2012; Cass. n. 27451 del 2013; Cass. n. 8472 del 2016), l’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo e tale da aver indotto la Corte di cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio.
Resta, per converso, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. n. 22171 del 2010; n. 16447 del 2009; n. 26022 del 2008; n. 17443 del 2008; n. 5075 del 2008).
A tale stregua, risulta evidente come l’errore che il ricorrente addebita all’ordinanza impugnata non integra il vizio revocatorio, ma un errore di giudizio dovuto – a suo dire – a “formalismo giuridico”, sulla natura speciale della procura, anche rispetto ai tempi del suo rilascio,-sulla sua riferibilità al ricorso.
Anche in riferimento alla sua materiale congiunzione ad esso, elementi sui quali, peraltro, l’ordinanza ha pronunciato, avendo appunto, costituito, unitamente ad altri elementi non considerati dal ricorrente, la ragione della declaratoria di inammissibilità. Tale censura esorbita, quindi, dal rimedio revocatorio esperito.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021