LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28373/2016 proposto da:
GENERALI ITALIA S.P.A., (EX INA ASSITALIA S.p.A. già INA VITA S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente – principale –
contro
C.R., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato MARCO NICOLOSI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (EX INA ASSITALIA S.p.A. già INA VITA S.p.A.);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4477/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2016 R.G.N. 555/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RITENUTO
che:
I ricorrenti per cassazione sono pensionati INPS, quali ex-dipendenti o superstiti di ex dipendenti dell’INA, iscritti al regime di previdenza integrativa aziendale regolato dall’accordo sindacale 18 ottobre 1973 e cessati dal servizio nel periodo 1994-1997. Convennero in giudizio l’INA, formulando le seguenti domande: dichiarare con decorrenza dal 1 gennaio 1998 la nullità dell’accordo sindacale istitutivo del regime previdenziale aziendale integrativo delle pensioni INPS; il riconoscimento del diritto al riscatto ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 11, della posizione assicurativa maturata nel regime previdenziale integrativo; il riconoscimento del diritto alla restituzione dei contributi versati (sia quota a carico dei lavoratori che quota a carico dell’INA) e, in aggiunta, al 7% del valore della posizione previdenziale complessiva. La ragione di tale richiesta era costituita dal fatto che per effetto della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, dal 1 gennaio 1998, al loro trattamento pensionistico trovava applicazione non più il regime di perequazione automatica alla dinamica della retribuzione dei pari grado in servizio, ma il regime perequativo previsto per le pensioni INPS, con la conseguenza che la pensione a carico dell’INA rimaneva azzerata essendo stato superato l’importo della pensione INPS.
La Corte d’appello – pur con diversa motivazione – aveva respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato i ricorsi.
Contro tale decisione ricorrevano per cassazione 19 pensionati, articolando quattro motivi. L’INA si difendeva con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Con sentenza n. 27438 del 2013, questa Corte accoglieva il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e cassava con rinvio la sentenza impugnata.
In particolare, accogliendo il terzo motivo, questa Corte riconosceva la portabilità e il riscatto nell’ambito dei fondi a ripartizione e affermava che la risoluzione anticipata del contratto dia luogo al diritto soggettivo di riscatto, spettante all’assicurato ex art. 1925 c.c. (e ciò sia nel caso in cui l’assicurato receda, sia, ed a maggior ragione, quando la risoluzione avvenga per volontà dell’assicuratore o del terzo assicurante); tale diritto ha per oggetto l’ammontare della cosiddetta riserva matematica, costituita dalla differenza tra il premio già pagato ed il valore del rischio assunto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto e fino al momento della risoluzione.
Affermava quindi il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi devono considerarsi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1993, n. 124, art. 10, da un fondo c.d.a “prestazione definita” (preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il D.Lgs. n. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione) ad un fondo a “capitalizzazione individuale”, posto che anche nell’ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale”:
Con sentenza del 4.10.16, la corte d’appello di Roma dichiarava il diritto al riscatto della posizione assicurativa dei ricorrenti e condannava Generali spa (che aveva assorbito l’INA) al pagamento delle somme per ciascun pensionato indicate.
In particolare, la corte territoriale respingeva l’eccezione della società – secondo cui i ricorrenti non avevano diritto ad esercitare il riscatto in quanto avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo, essendo ciò di ostacolo D.Lgs. n. 124 del 1993, ex art. 10 – rilevando che il diritto a percepire il detto trattamento pensionistico era stato negato dall’INA, in quanto per l’adeguamento delle pensioni trovava applicazione solo la perequazione automatica INPS.
In ordine al quantum, la corte territoriale seguiva i conteggi effettuati dal CTU, che aveva determinato il capitale alla cessazione del rapporto, considerando i versamenti effettuati (sulla base delle buste paga prodotte da ciascun pensionato) e rivalutandoli fino alla cessazione del rapporto, e poi aveva rivalutato il capitale fino al 20.7.16.
Avverso tale sentenza ricorre Generali Italia spa, per un motivo di ricorso, cui resistono i pensionati che proposngono ricorso incidentale per un motivo, cui resiste a sua volta il ricorrente principale con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, in relazione anche alla L. n. 447 del 1997, art. 59, nonché artt. 113 e 115 c.p.c. e art. 1362 c.c., circa l’interpretazione dell’accordo del 1973, per aver trascurato che il riscatto compete solo in favore di chi non ha i requisiti pensionistici (e non anche per i casi in cui, maturati tali requisiti, questi non siano esercitabili per qualsiasi ragione, come nel caso, ove la mancata corresponsione è derivata dal divieto ex art. 59 citato).
Con il ricorso incidentale, i pensionati lamentano violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10, 11 e 18, D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 3, D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 14, nonché art. 384 c.p.c., per avere la sentenza impugnata quantificato il diritto dei ricorrenti sulla base di CTU che aveva determinato la posizione contributiva individuale sulla base della mera somma algebrica delle trattenute in busta paga maggiorate di rivalutazione, e non invece del valore della posizione individuale dell’iscritto, che era oggetto di riscatto.
Con memorie del settembre 2020, le parti – a seguito di conciliazione sindacale- depositavano atto di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, e relative accettazioni, limitatamente alle posizioni dei lavoratori B., + ALTRI OMESSI. Per tali posizioni il giudizio si estingue.
In relazione agli altri lavoratori, C., + ALTRI OMESSI, veniva prodotto dalla ricorrente principale solo verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dai lavoratori. Per tali posizioni, va dichiarata (conformemente alla richiesta della ricorrente) cessata la materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione sindacale.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’intervenuta conciliazione.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia della ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali.
PQM
dichiara estinto il giudizio per e nei confronti di B., + ALTRI OMESSI, dichiara cessata la materia del contendere per conciliazione sindacale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di tutti i ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021