Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31452 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12155-2017 proposto da:

VODAFONE ITALIA S.P.A., (già VODAFONE OMNITEL B.V., già VODAFONE OMNITEL N. V.), società soggetta a direzione e coordinamento di VODAFONE GROUP PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio degli avvocati ANDREA MUSTI, ENRICO CICCOTTI, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato FRANCO TOFACCHI;

– ricorrente –

contro

– R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato FABIO CUTULI, che la rappresenta e difende;

COMDATA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 128, presso lo studio LEXELLENT, con l’Avvocato STEFANO PIRAS, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CARLO ALBERTO MARIA MAJER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6304/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 4791/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6304 del 24.11.2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto le domande di R.R. già dipendente della Vodafone Omnitel N. V. volte ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della illegittimità e inefficacia della successione, in data 8.11.2007, di Comdata s.r.l., in tali rapporti ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della Vodafone dei rami d’azienda back office consumer, back office corporate, gestione credito, cui la lavoratrice era addetti;

2. La Corte distrettuale, dopo aver ricostruito il quadro normativo (all’indomani della novella apportata all’art. 2112 c.c. dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32) e giurisprudenziale (di livello comunitario e nazionale), ha rilevato che la società Vodafone non ha dimostrato l’autonomia funzionale del ramo ceduto (sprovvisto, inoltre, di particolare know how) essendo emersi intensi e continui collegamenti con la struttura cedente (sia con riguardo alla gestione di assistenza amministrativa sia con riguardo alla verifica della qualità dei servizi resi), essendo rimasti nella titolarità di Vodafone sia i contratti di locazione dei locali sia i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione (da distinguersi dal data base protetto dal T.U. sulla Privacy).

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (principale) Vodafone Italia s.p.a. con un motivo, illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso (chiedendo il rigetto del ricorso principale); la società Comdata s.p.a. ha resistito con controricorso (che, peraltro, al suo interno contiene un motivo di ricorso incidentale, non chiaramente esplicitato nelle conclusioni dell’atto), illustrato da memoria.

4. Il procedimento è regolato dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”. Ne’ i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo del ricorso principale di Vodafone Italia s.p.a., dopo una preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, può essere come di seguito sintetizzato.

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per non avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, errando nell’interpretare la disciplina codicistica e Comunitaria e, in, particolare; nell’individuare gli elementi decisivi che qualificano il requisito dell’autonomia funzionale di un ramo di azienda oggetto di cessione, consistenti nella prosecuzione della medesima attività, nel mantenimento del nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, nella gestione, organizzazione del servizio esclusivamente da parte della cessionaria anche attraverso mezzi messi a disposizione, a qualsiasi titolo, dalla cedente; irrilevante è stabilire quali siano i software passati da Vodafone e Comdata, trattandosi in ogni caso tutti di programmi che hanno la funzione di far accedere al datal’ase, che per legge debbono essere mantenuti nella titolarità della società di telecomunicazione. La Corte distrettuale ha, inoltre, trascurato che il personale ceduto era fornito di particolare know how che gli ha consentito di continuare il servizio senza alcuna formazione aggiuntiva.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Comdata, dopo una preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., essendo emerso pacificamente che il servizio di gestione amministrativa delle pratiche di attivazione e di variazione nonché di gestione dei reclami semplici (ossia il back office) è sempre stato realizzato solamente dai dipendenti ceduti; secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale è irrilevante la collocazione del segmento produttivo oggetto di cessione, essendo importante verificare che il suddetto ramo renda un servizio in autonomia, ed avendo dimostrato le risultanze istruttorie (nonché lo stesso contratto di appalto stipulato tra, le società) che non vi era alcuna interferenza nell’agire quotidiano né alcuna ingerenza nell’autonomia organizzativa e gestionale di Comdata, limitandosi, Vodafone, a fornire alla cessionaria le procedure per comunicare con il cliente e gestire le svariate problematiche, disinteressandosi poi totalmente del loro impatto sull’organizzazione della cessionaria; riguardo ai programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto (del cessione e rimasti in proprietà esclusiva di Vodafone, la Corte distrettuale non ha considerato adeguatamente la normativa che vieta alle Società di telecomunicazioni di cedere la titolarità di applicativi che consentono di accedere al proprio data base.

3. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il ricorso Vodafone, in parallelo con il ricorso Comdata, lamenta l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non, ritenere sussistente l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto nonché la sua preesistenza.

4. In premessa occorre ribadire l’oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattili che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 dei 2020 e Cass. n. 6649 del 2020).

Ciò inevitabilmente, considerato che l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112 c.c., comma 5 implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

In particolare non può negarsi che la valutazione, nella, concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.. Come già ritenuto da questa Corte “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della i lorò riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009, e n. 788 del 2005).

Da tale pregiudiziale rilievo derivano conseguenze rilevanti dal, punto di vista dei limiti del sindacato di legittimità di questa Corte e dei vizi, che possono essere utilmente denunciati nel ricorso per cassazione in tali controversie. Infatti, salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta, nelle altre ipotesi l’alternativa praticabile e che: lo si denuncia un errore di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU: n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018);” oppure si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero alternativamente, una motivazione che violi il cd. “minimo costituzionale”.

Nella prima prospettiva è indispensabile, così come ogni altro caso, di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito e cioè da quel fatto così come da costoro accertato, in quanto è solo, l’applicare ad un accadimento accertato giudizialmente una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse a costituire una falsa applicazione della legge, ugualmente definita “vizio di sussunzione” (cfr. tra le altre: Cass. n. 605 del 2018; Cass., n. 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accertamento che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e la censura e’, attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

In questa seconda prospettiva, inevitabilmente legata alla quaestio facti, potrà essere denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ma in tal caso dovranno essere rispettati gli enunciati posti nell’interpretazione della novellata formulazione della disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (Con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881 dei 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici). Solo ove vengano rispettati tali enunciati potrà valutarsi, in sede di legittimità, se la totale trascuratezza ad opera dei giudici del merito di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d’azienda avrebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite.

In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente’ deduzi1one del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa, Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).

5. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del controllo di legittimità, i ricorsi di entrambe le società non possono, come si anticipava, trovare accoglimento.

Le pretese violazioni o false applicazioni di legge in realtà propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori, per quanto innanzi chiarito, anche dal paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonostante lo sforzo defensionale di fornire loro, una sostanza coerente con la forma del vizio prospettato, che costituisce invece un mero involucro.

6. In punto di diritto il Collegio reputa che il giudice d’appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientamenti.

In proposito, giova osservare quanto segue.

Una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata, con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011).

Si è altresì rilevato che se la formula della legge, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione d’essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario l’interpretazione sulla cui base si e’, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011, nell’occasione con specifico riguardo alle disposizioni del rito).

Il richiamo al valore del precedente di legittimità è stato successivamente ribadito non solo con riferimento all’interpretazione giurisprudenziale di norme processuali ma anche in relazione all’interpretazione di norme di altra natura (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014). In tale significativo arresto si rileva che la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, espressione di una linea evolutiva sempre più tesa a preservare, la salvalguardia dell’unità e della stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale valori che vengono assunti come ormai da considerare – specie dopo l’intervento del D.Lgs. n. 40 del 2006 e della L. n. 69 del 2009, in particolare con riguardo alla modifica dell’art. 374 c.p.c. ed all’introduzione dell’art. 360 bis – alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche”, con il conclusivo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul convincimento che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme “costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini”.

Tali principi sono stati ancora di recente integralmente confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11747 del 2019) che, ricordato come anche la dottrina concordi sulla “esigenza dell’osservanza dei precedenti, e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni”, hanno sottolineato inoltre che in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile”.

7. Ciò, posto, la Corte non ravvisa ragioni sufficienti, a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando, in tema di autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e di preesistenza del medesimo.

7.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione del ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).

Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEEI, (come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “”e’ considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, e’, finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6, Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti”, per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti” presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell’Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C, 458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37).

La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del, diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), cha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività econoica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C 416/16, Piscarreta Ricardo, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 60).

Anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione” (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 25 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016, tutte sentenze adottate nei confronti delle stesse società di cui al presente procedimento ed aventi ad oggetto il medesimo tipo di cessione di azienda concernente servizi di back office; tra le sentenze successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).

Tali pronunce, che hanno riguardato – come evidenziato – la cessione dei medesimi servizi di back office di cui alla presente causa, hanno confermato le sentenze di appello che avevano escluso l’operatività dell’art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l’altro, per la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo”, sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l’indipendenza “dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti” (analogamente v. poi Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).

Si è inoltre sottolineato che il “fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l’articolazione che ne costituisce, l’oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell’azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall’autonomia privata l’applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all’esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015).

Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri” dell’impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C-13/95; punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo, della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l’applicazione dell’art. 2112 c.c. per transitare nell’impresa subentrante, per i quali, principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 20131; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev’essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 69, ha sottolineato come l’autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione).

7.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2916, l’elemento costitutivo rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l’indagine non deve basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all’organizzazione consentità già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”.

A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”, (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).

Anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 con l’insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria dell’art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) – pure sul rilievo che, la conservazione dell’identità dell’entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punti 61, 62 e 0) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista – e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall’esigenza di, non recare vulnus all’eguaglianza dei cittadini innanzi alla, legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.

8. Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe giudicato dell’insussistenza di una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. sulla scorta di elementi non rilevanti, quali il mancato trasferimento al cessionario del contratto di locazione delle sedi di lavoro e della proprietà delle infrastrutture tecnologiche, la continua interazione con i dipendenti Vodafone, l’assenza di specifica professionalità dei lavoratori ceduti.

Appare chiaro l’errore di metodo sotteso alle censure.

La Corte di Giustizia Europea ha costantemente ribadito che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l’applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d’impresa, occorre “prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di qui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, alla riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (v. Corte di Giustizia, 9, settembre 2015, C-160/14, Joao Filipe Ferreira da Silvia e Brito è altri, punto 2p.; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto,13;, Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, Redmond Stichting, punto 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Suzen, punto 14; Corte di Giustizia, 20 novembre C 340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che “l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi” (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Sbzen, punto 118; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 127/96, C 229/96 e 174/97, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a., punto 31). E’ quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo al presente giudizio di legittimità ed ai suoi limiti – al cospetto di doglianze di parte che invocano una rivalutazione atomistica degli eventi storici – alla luce del mai superato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l’autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.

Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze, che – per dirla con la Corte di Giustizia – “sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente”, chi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può invocare una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un controllo estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in materia di ragionamento presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017 e la giurisprudenza richiamata).

9. Non sfugge al Collegio l’eventualità che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa consentire che analoghe vicende fattuali, vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, (ad ex., proprio in tema di trasferimento d’azienda, v. Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento.

10. Possono essere esaminate, da ultimo, le richieste di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267, comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, proposte dalla difesa delle ricorrenti società in ordine a questioni interpretative aventi ad oggetto la norma comunitaria in materia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di parti di impresa: la Corte reputa che le stesse non siano pregiudiziali ai fini del decidere, in parte per le ragioni già esposte, stante la ritenuta conformità del diritto interno al diritto dell’Unione, ed in parte per le ragioni che si andranno ad illustrare.

10.1. Le richieste sono state così sintetizzate dalle società:

La società Vodafone Italia s.p.a. ha formulato le seguenti istanze: A) “se, l’art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all’art. 3, paragrafo ed all’art. 6, paragrafo 1, comma 4, nonché all’art. 4, paragrafo 1, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE, osti ad una norma come l’art. 2112, comma 5, la cui formulazione – intesa secondo l’interpretazione prevalente del diritto italiano vivente come mantenimento di una preesistente “entità produttiva autonoma” esclude l’applicazione degli effetti della direttiva previsti dall’art. 3, alle ipotesi di cessione di una porzione dell’impresa o dello stabilimento destinata allo svolgimento di un’attività economica – intesa come l’offerta di beni o servizi su un determinato mercato (sentenza CGUE C-108/10, punto 43) – che in ragione del perseguimento del proprio obiettivo è sufficientemente strutturata a tal fine (sentenze CGUE C-475/99, punto 19 e C-108/10, punto 42) venga successivamente alla cessione integrata del nuovo imprenditore attraverso l’impiego di mezzi propri per continuare a rendere la medesima attività economica precedentemente resa dalla parte di impresa o, di stabilimento ceduta; ovvero, in contrario, se in tali ipotesi sussista una situazione che, in relazione al variare dell’organizzazione seguente alla cessione ai sensi dell’art. 4 della Direttiva giustifica, da parte del datore di Lavoro cedente l’attività economica, il licenziamento dei dipendenti addetti in ragione della cessione dell’attività medesima al nuovo imprenditore risultino esuberanti perché privi dell’attività alla quale erano addetti. B) Se la direttiva 2001/23, e in particolare il suo art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all’art. 6, paragrafo 1, comma 4, debba essere interpretata nel senso che la nozione di “trasferimento di parti di imprese o di stabilimenti” comprenda la situazione in cui un’impresa esercente un servizio telefonico – seguendo le esigenze di efficienza e modernizzazione imposte dal mercato e attuate dai propri competitors del settore della telefonia nazionale ed internazionale – trasferita a terzi imprenditori dei servizi in outsourcing parti di impresa o di stabilimento destinate allo svolgimento delle attività di back office qualora; (i), le risorse trasferite siano organizzate in capo a un soggetto giuridico autonomo, costituito in impresa societaria al fine dello svolgimento dell’attività economica trasferita verso il mercato, seppure sia preponderante l’attività svolta per l’imprenditore cedente; (ii) impresa così costituita continua a svolgere senza, soluzione di continuità l’attività precedentemente svolta dalla parte di impresa o di stabilimento allo svolgimento dell’attività presso l’imprenditore “cedente, compreso il personale con funzioni direttive; (iii) l’impresa cessionaria impieghi, almeno per un rilevante periodo di tempo immediatamente dopo la cessione, i suddetti lavoratori in funzioni identiche a quelle precedentemente svolte presto il cedente; (iv) l’impresa cessionaria impieghi mezzi propri; nonché i sistemi informativi in parte propri e in parte concessi in uso mediante contratti di appalto onerosi da parte dell’impresa cedente, in modo da essere sufficientemente strutturata per il perseguimento del proprio obiettivo consistente nell’offerta di servizi sul mercato dell’outsourcing di back office. C) se la disciplina dell’unione Europea in tema di “trasferimento di parti di impresa o di stabilimento” in relazione alla interpretazione vincolante di essa fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-458/12 (Amatori ed altri) – secondo cui essa deve essere interpretata nel senso che non osta, ad una normativa nazionale, come l’art. 2112 c.c., comma 5, la quale in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento – comporti che in presenza di cessione contrattuale di parti di impresa o di parti di stabilimento, una volta identificate dalle parti a norma della disciplina nazionale, gli effetti di cui all’art. 3 della direttiva si intendono applicabili a favore dei dipendenti trasferiti con la parte di impresa o di stabilimento per effetto del contratto a precindere dalla preesistenza di una “entità produttiva”, ma in presenza di una preesistente attività economica cioè di un’organizzazione volta alla fornitura di servizi, svolta dalle parti di impresa o di stabilimento cedute, e si si consentita o meno ai lavoratori la prova contraria volta all’esclusione dell’applicazione degli effetti previsti dall’art. 3 della direttiva. D) se la direttiva 2001/23, att. 1, par. 1 nonché art. 3, paragrafo 1, comma 1, ostano ad una norma come quella del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, come interpretata dalla giurisprudenza italiana prevalente, laddove esclude in via generale che in relazione all’art. 2112 c.c., comma 6, – l’applicazione della direttiva 2001/23 all’acquisizione da parte del nuovo appaltatore di un gruppo organizzato di lavoratori e/o della parte rilevante dei lavoratori precedentemente già impiegato nello svolgimento delle attività, oggetto dell’appalto o al subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto di appalto”.

La società Comdata ha richiamato (ed esposto) i medesimi, quesiti illustrati da Vodafone Italia.

10.2. A tal proposito, giova premettere che l’obbligo, per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formatà una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007).

Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011).

D’altro canto è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell’esercizio del potere di interpretazione di cui all’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica Europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere’ da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16).

Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità Europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un “acte clair” che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit; e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013).

10.3. Ciò premesso, non reputa questo Collegio che le articolate difese delle istanti introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti alla materia del contendere, tali da giustificare un rinvio alla Corte di Giustizia, che già si è espressa, più volte, sulle problematiche di diritto sottese alle enunciate richieste ex art. 267 TFUE.

Ebbene, le istanze di cui al punto A), B) e C) attengono, sostanzialmente, al concetto di preesistenza di una attività economica organizzata (e in specie, nel settore dei servizi telefonici) in occasione del trasferimento:’ in particolare, se la preesistenza debba essere rapportata ad un profilo strutturale o funzionale; se essa possa essere individuata come tale dai contraenti, al momento della cessione e se sia suscettibile di essere integrata dal nuovo imprenditore; se ai lavoratori sia consentito fornire la prova contraria volta all’esclusione dell’applicazione degli effetti previsti dall’art. 3 della Direttiva. L’istanza di cui al punto D) si riferisce alla stipulazione di un contratto di appalto tra cedente e cessionario.

10.4. Orbene, deve osservarsi che in passato la giurisprudenza, della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punti 11 e 12) ha adottato un concetto di entità economica per delineare la cd. “unità minima di impresa” funzionale alla nozione di trasferimento d’azienda, giudicando come criterio decisivo il “mantenimento dell’identità economica trasferita”, al fine di non determinare una mera cessione di elementi patrimoniali con l’esclusione del passaggio dei rapporti di lavoro, ma successivamente (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Seizen, punto 14) ha iniziato a valorizzare – come si è detto – una valutazione sistematico-complessiva di indici da cui desumere l’esistenza di una entità economica organizzata (mezzi di gestione, organizzazione del lavoro, personale).

Tale scelta giurisprudenziale fu adottata dal legislatore comunitario, in modo sistematico ed organico, appunto nella direttiva 2001/23/CE, e va qui ribadito che per l’ordinamento comunitario il trasferimento deve riguardare una entità economica organizzata in modo stabile (la cui attività non si limiti all’esercizio di un’opera determinata) la quale sia costituita da qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, che consenta l’esercizio di una attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma, di talché l’entità economica deve, in particolare, godere, anteriormente al trasferimento, di una autonomia funzionale sufficiente (v., per tutte, Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).

Il requisito della preesistenza (secondo la CGUE) sta, quindi, ad indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all’esercizio dell’attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.

Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso, possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti, il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

L’atto di identificazione da parte del cedente – coerentemente con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, – deve, quindi, avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l’individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.

10.5. Con riguardo, poi, alla possibilità per i lavoratori di fornire prova contraria volta all’esclusione dell’applicazione degli effetti previsti dall’art. 3 della Direttiva 2001/23/CE, va ribadito l’assunto secondo cui l’attività dei giudici interni nell’applicazione del diritto dell’Unione si informa al principio dell’autonomia procedurale, in virtù del quale in assenza di provvedimenti di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono essere esercitati, innanzi ai giudici nazionali, secondo le modalità stabilite dalle norme interne, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.

In tema di trasferimento di azienda, secondo l’ordinamento, processuale italiano, il lavoratore ben può fare accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e, quindi, l’inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. e l’operatività della regola generale di cui all’art. 1406 c.c. (cfr. Cass. n. 11832 del 2014).

10.6. Relativamente, poi, alla tematica dell’identità dell’azienda, dopo il trasferimento (oggetto anche essa delle altre richieste di rinvio pregiudiziale), è opportuno evidenziare che la questione, così come prospettata, non risulta direttamente pertinente rispetto alla ragione fondante il decisum della Corte territoriale, che è radicata sull’assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto piuttosto che sulle modalità di utilizzazione del compendio da parte del cessionario in modo diverso, anche mediante, integrazioni, nell’ambito della propria struttura organizzativa.

In ogni caso, con la sentenza del 12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C-466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l’art. 1, n. 1, lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l’identità di una entità economica facendo riferimento a un “insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” ponendo così l’accento non solo sull’elemento organizzativo dell’entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica.

E’ stato affermato che la condizione relativa al mantenimento dell’identità di una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall’art. 1, n. 1, lett. b) della direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identità nonché l’obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva. Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga.

Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2620, causa C-298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto, per una entità economica, organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione, ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (cfr. anche Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, Piscarreta Ricardo, punto 43), nonché il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ultime.

Il tutto in un’ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, punto 32).

La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che spetta sempre al giudice del rinvio valutare se, all’esito dell’accertamento del procedimento principale, l’identità dell’entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, Piscarreta Ricardo, punto 145; Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe, punto 36), in virtù, come dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale del complesso delle circostanze che caratterizzano l’operazione.

10.7. Dato atto degli orientamenti della Corte di Giustizia in materia (che devono ritenersi idonei – per la loro chiarezza – a risolvere i quesiti di compatibilità avanzati dalle società ricorrenti) e non essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l’attivazione di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione di fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia, “non esistendo alcun diritto della Corte all’automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de Schooten & Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso Wind TeleCoMunicazioni vs. Italia, p.36)” (in termini: Cass. Sez. Un. 14042 del 2016; conf. Cass. n. 148A del 2018).

10.8. Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, deve essere ribadito il rigetto dei motivi di ricorso in scrutinio.

11. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società vanno respinti; nulla per le spese di lite tra Vodafone Italia e Comdata, avendo, le due società, analoga posizione processuale; le spese di lite tra Vodafone Italia e la lavoratrice controricorrente sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna la società Vodafone Italia s.p.a. al pagamento alla controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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