Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31455 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3380/2020 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5474/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 1099/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza pubblicata il 14.11.2019, respingeva il ricorso proposto da B.B., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, protezione sussidiaria o umanitaria ex D.Lgs. n. 286 del 1998, proposta dall’interessato, fuggito dal Bangladesh per timore del rischio di morte a causa della mancata restituzione del prezzo di una estorsione;

2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisava che:

Il racconto del richiedente era stato sommario e non corroborato da circostanze particolarmente significative e quindi tali da non consentire al giudice l’espletamento dei suoi poteri officiosi di indagine. Soggiungeva che dalle informazioni raccolte dal giudice di primo grado e dalle fonti internazionali (Rapporto Amnesty International 2015-2016) emergeva una situazione di attuale normalizzazione del clima di instabilità politica invece registratasi in anni precedenti, e che pertanto era da escludersi che si fosse perpetrata nei confronti del ricorrente una situazione persecutoria.

Il ricorrente aveva pertanto lasciato il proprio paese per motivi economici.

Escludeva infine la possibilità di protezione umanitaria in quanto no rappresentate condizioni di integrazione nel territorio italiano (inserimento lavorativo, affetti e legami familiari).

3. B.B. proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

5. il ricorso è articolato in cinque motivi;

5.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente lamenta la errata valutazione circa la non credibilità del suo racconto. In particolare rileva che, a fronte delle circostanze allegate, la corte territoriale non abbia dato ingresso al dovere di cooperazione istruttoria che la disposizione richiamata pone ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, così come non ha dato riscontro agli ulteriori elementi che la stessa norme pone al fine di regolare il procedimento di assunzione degli elementi di prova.

5.2 Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quali le fonti attualizzate. In particolare è dedotto che la corte territoriale, al fine di avvalorare la propria valutazione,utilizzi fonti temporalmente superate (Rapporto Amnesty 2015-16) 5.3 Con il terzo motivo è denunciata la mancata concessione della protezione sussidiaria mancata assunzione di fonti attualizzate.

5.4 La quarta censura denuncia il travisamento dei fatti ed il difetto motivazione con riguardo alla situazione del paese di origine Gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attinenti alla valutazione richiesta al giudice del merito. Alla base di essa assume primario rilievo il tema della credibilità del racconto fatto dal richiedente.

Al riguardo questa Corte (Cass. n. 28406/2020) ha chiarito che il giudizio di credibilità deve essere “sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e che non possa essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); il giudice, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, (deve) osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674)”.

Ed ancora (Cass. 28406/2020) “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integrando un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Cass. 30 giugno 2020, n. 13257) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

la verifica di credibilità è sottratta al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, devono essere sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 11925).

Se, come evidenziato, la verifica di credibilità è elemento di primo rilievo nella valutazione della domanda del richiedente, essa deve essere svolta anche ponendo eventualmente in atto il dovere di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto al fine di acquisire tutte le informazioni utili a chiarire l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente (Cass. n. 28349/2020), oltre che le reali ragioni della richiesta.

A tali principi e tali oneri la corte territoriale non ha dato sufficiente ingresso nella decisione assunta poiché, pur a fronte di allegazioni relative alle condizioni di rischio nel paese di origine per i debiti contratti, non ha approfondito l’indagine, peraltro utilizzando fonti non recenti (Cass. n. 23999/2020; Cass. n. 29147/2020).

Alla luce di tali principi devono pertanto ritenersi fondate le prime quattro censure proposte, risultando l’ultimo motivo, relativo alla mancata applicazione della protezione umanitaria, assorbito dall’accoglimento degli altri motivi.

Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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