Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31456 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3454/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO N. 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10688/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 5944/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 12.12.19, ha respinto il ricorso proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato che nel 2015, seguendo il fratello, si era iscritto all’IPOB, movimento per l’indipendenza del Biafra, e che a seguito dell’irruzione della polizia nel corso di una riunione del movimento, in cui era stato arrestato il coordinatore dello stesso ed erano stati uccisi alcuni partecipanti, tra cui suo fratello, ed egli stesso ferito, era stato costretto a fuggire e lasciare la Nigeria.

3. Il Tribunale, confermando il giudizio di non credibilità reso dalla Commissione, ha evidenziato plurime contraddizioni nel racconto del richiedente; ha rilevato come il racconto del medesimo risultasse preciso con riferimento a circostanze e informazioni (sul movimento IPOB, sugli accadimenti del 9.2.16 e sulle vicende del leader N.K.) reperibili sui siti internet, mentre fosse generico e contraddittorio su aspetti concernenti il proprio vissuto; in particolare, il predetto aveva dichiarato dinanzi alla Commissione di non essere mai stato fermato o identificato dalle forze di polizia e solo dinanzi al Tribunale, e dopo che nel provvedimento della Commissione era stata esclusa l’esistenza di un rischio specifico in ragione della mancata identificazione e schedatura del richiedente, questi aveva cambiato versione e riferito di essere stato schedato. Altre contraddizioni tra i due racconti erano emerse sulla dinamica della fuga e sul ruolo del fratello. In ragione della non credibilità sulle cause di possibile persecuzione era stata respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Il Tribunale ha escluso che ricossero i presupposti per la protezione sussidiaria precisando che erano effettivamente segnalati episodi di violenza ai danni dei militanti dell’IPOB, ma che la non credibilità del richiedente impedisse di collegare a questa causa la sua condizione di pericolo.

5. Ha poi giudicato insufficienti le allegazioni del ricorrente sul lavoro svolto e sulla integrazione sociale raggiunta, ai fini della protezione umanitaria.

6. Avverso tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

7. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

8. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore e recante la data del 23.12.2019 (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado – anche cautelare, precettuale, di esecuzione e di opposizione – del procedimento per il riconoscimento della protezione umanitaria”, senza altro elemento identificativo;

9. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

10. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

11. nessun rilievo può attribuirsi alla procura speciale depositata dal difensore in data 1.4.2020, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso eseguita tramite p.e.c. in data 10.1.2020. Questa Corte ha precisato che “La norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine. (Cass. n. 1271 del 2019: n. 10722 del 2002).

12. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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