LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12299/2015 proposto da:
G.C., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
C.R.I. – CROCE ROSSA ITALIANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 523/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 304/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Savona sulla domanda proposta da G.C. ed V.A. nei confronti della Croce Rossa Italiana, avente ad oggetto il riconoscimento a favore degli istanti, dipendenti a termine dell’Ente del compenso incentivante annuo attribuito a tutti i dipendenti a tempo indeterminato con condanna al pagamento del relativo importo, pronunziava la richiesta condanna in riduzione rispetto all’importo liquidato dal primo giudice;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto spettante anche ai dipendenti a termine il compenso incentivante annuo stante l’ingiustificatezza, alla stregua della direttiva 1999/70/CE, della discriminazione con i dipendenti a tempo indeterminato, ma dovuto il compenso medesimo nei limiti della consistenza del Fondo relativo, da distribuirsi tra tutti gli aventi diritto;
che, per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambi gli istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale la Croce Rossa Italiana non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 416 c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini della valutazione dell’esatta quantificazione della pretesa, che ne risulta pertanto inficiata nel suo esito, della non contestazione da parte dell’Ente del quantum della domanda, impeditiva dell’ammissibilità dell’espletata CTU;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 416 c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, conseguentemente deducendo la nullità dell’impugnata sentenza, fondandosi la causa petendi della domanda avanzata dagli odierni ricorrenti sul principio di parità di trattamento con i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e derivandone il diritto alla corresponsione della medesima somma a questi attribuita e non sulla spettanza dell’incentivo secondo la disciplina concernete il Fondo della produttività collettiva, implicante la ripartizione dello stesso tra gli originari aventi diritto (i dipendenti a tempo indeterminato) ed i nuovi (i dipendenti a termine) aggiunti in questa sede, con conseguente riduzione dell’importo spettante;
– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in relazione alla recepita direttiva 1999/70/CE, nonché dei contratti collettivi nazionali di comparto ed integrativi di ente succedutisi dal 1998, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale, inficiato dalla mancata considerazione della necessità di rideterminazione del Fondo destinato alla erogazione del compenso, tenendo conto del monte salari dei nuovi destinatari (i dipendenti a termine) ai fini della sancita ripartizione delle relative risorse all’interno della nuova platea degli aventi diritto; che, rilevata l’infondatezza del primo motivo dovendosi escludere la genericità della contestazione del quantum della domanda alla luce del diverso criterio di determinazione del compenso dovuto prospettato dall’Ente (la ripartizione delle risorse del Fondo tra tutti gli aventi diritto)7e’ a dirsi come il secondo motivo meriti accoglimento appunto per l’erroneità del predetto criterio rispetto alla causa petendi della domanda degli odierni ricorrenti in effetti data dall’affermazione, alla stregua della disciplina comunitaria e di quella nazionale di fonte legale e collettiva che ne è derivata, di un principio di parità di trattamento per cui agli istanti sarebbe spettato lo stesso importo riconosciuto al medesimo titolo di compenso incentivante annuo al lavoratore comparabile a tempo indeterminato (cfr. Cass. 31.3.2021, n. 8962);
che, pertanto, rigettato il primo motivo e rimasto assorbito il terzo, che sotto altro profilo solleva la medesima censura di cui al secondo motivo è quest’ultimo che va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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