Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31459 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8383/2015 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA ZOCCALI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1961/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/12/2014 R.G.N. 1262/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1961 del 2014, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto l’impugnazione proposta dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d’ora in avanti Cassa) nei confronti di P.B. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da quest’ultimo al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati negli anni dal 1992 al 1997, poi dichiarati inefficaci, ed ha rigettato la domanda del P..

2. Ad avviso della Corte, doveva farsi applicazione d’ufficio dell’art. 49 del Regolamento della Cassa approvato nel 2003, il quale aveva previsto in via transitoria che la richiesta di restituzione dovesse avvenire nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento amministrativo definitivo dichiarativo dell’inefficacia del versamento: ciò anche se la questione controversa tra le parti aveva riguardato l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso; infatti, non era stato rispettato, alla data di presentazione della domanda di restituzione, avvenuta il 7.12.2007, il detto termine di sei mesi decorrente dal 18 ottobre 2004, data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva confermato la legittimità del provvedimento del 16 maggio 2002, dichiarativo dell’inefficacia della contribuzione versata.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione P.B. sulla base di due motivi.

4. Resiste la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti con controricorso e successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 2969 c.c., dell’art. 49 del Regolamento sulla Contribuzione alla Cassa Geometri in quanto la sentenza impugnata non aveva considerato che il citato Regolamento aveva una efficacia integrativa e non derogativa dei principi generali processuali e sostanziali i quali avrebbero dovuto essere applicati nell’ambito di quanto non espressamente previsto nel medesimo Regolamento. Erroneamente, dunque, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare il principio dello iura novit curia in materia di decadenza, disattendendo del tutto le prospettazioni delle parti, che si erano indirizzate sul tema della prescrizione del diritto azionato, così violando il disposto dell’art. 2969 c.c., che prevede che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio in ipotesi (come quella in esame) di diritti disponibili.

6. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, nuovamente, la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 49 Reg.to citato e dell’art. 2966 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione del fatto che la decadenza può essere impedita dal riconoscimento dell’altrui diritto ad opera del debitore, sia in forma esplicita che implicita; nel caso di specie, il ricorrente sin dal ricorso di primo grado aveva allegato che la Cassa con la nota prot. N. 625 del 2001 aveva comunicato di aver proceduto alla dichiarazione di inefficacia dei contributi relativi agli anni dal 1992 al 1997; con la successiva nota del 16 maggio 2002 aveva poi statuito di autorizzare, su richiesta dell’avente diritto e dietro presentazione di idonea certificazione attestante gli importi versati, la restituzione dei contributi dichiarati inefficaci.

7. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

E’ opportuno ricordare che con la L. 24 ottobre 1955, n. 990, fu istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato in diverse occasioni che successivamente alla trasformazione degli enti che, come la Cassa controricorrente, gestivano le assicurazioni obbligatorie in soggetti privati (a seguito del D.Lgs. n. 509 del 1994, di attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32), la medesima Cassa ha adottato il Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà il quale contiene l’art. 24 di cui si discute (intitolato “Pensione. Prescrizione dei ratei”) del tutto corrispondente, nel contenuto, del regolamento adottato con D.P.R. n. 317 del 1990, medesimo art. 24.

8. La questione prospettata dalla ricorrente si incentra sulla tesi secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe potuto applicare d’ufficio la disciplina contenuta nell’art. 49 del Regolamento perché, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile, quello al rimborso dei contributi dichiarati inefficaci, non si sarebbe potuto sollevare d’ufficio l’eccezione di decadenza, riservata dall’art. 2969 c.c., alla sola eccezione di parte.

9. E’ opportuno ricordare che la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell’ente nel sistema come centro d’imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti.

10. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale (Corte Costituzionale n. 248 del 2007); quanto alla rilevanza da riconoscere all’attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, questa Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019) ha evidenziato che l’esercizio dei poteri regolamentari delle Casse professionali è retto dal rispetto sia del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati che dalla natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono e tale legame comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione.

La realizzazione del fine pubblico, imposto dall’art. 38 Cost., è mediata dalla legge ed e’, dunque, la legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari imponendo ai medesimi poteri i limiti al cui interno la detta potestà può estendersi.

11. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le tante, oltre alle sentenze sopra citate, Cass. n. 24202 del 2009; n. 13602 del 2012; n. 24534 del 2013), ha esaminato soprattutto il profilo dei possibili effetti derogatori, rispetto alla disciplina di rango primario esistente, della potestà regolamentare riconosciuta alle Casse privatizzate e l’ha differenziata rispetto al generale fenomeno della cd. delegificazione previsto dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2; D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria, costituita dal D.Lgs., autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”.

12. Tale assetto è stato richiamato anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 67 del 2018) che, sintetizzando gli esiti della privatizzazione delle Casse professionali, ha precisato: “(…) Con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 23, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”), ha arretrato la linea d’intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico”.

13. Da quanto sin qui esposto, si evince con chiarezza l’insostenibilità della tesi sostenuta dal ricorrente. La materia relativa all’obbligo contributivo e, quindi, anche la disciplina della rimborsabilità della contribuzione versata, pur se divenuta inefficace, è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall’art. 38 Cost. alla Cassa e non può certo essere regolata dalla previsione dell’art. 2969 c.c., che è relativa alla disciplina della decadenza in relazione ai diritti disponibili e, quindi, estranea alla materia contributiva previdenziale.

14. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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