Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31461 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14768/2015 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CINELLI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Polis S.p.A.) Agente della riscossione per la Provincia di Salerno;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1326/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/12/2014 R.G.N. 1953/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Salerno, decidendo sul ricorso proposto da B.M.L. nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d’ora in poi Cassa), rigettava l’opposizione a cartella esattoriale notificatagli per conto della Cassa in ragione dell’omesso versamento dei contributi relativi al periodo 1998-2007 per Euro 61.281,32. Il ricorrente aveva eccepito la prescrizione dei crediti precedenti al 28 ottobre 2004 e contestava, nel merito, la pretesa rilevando di aver svolto, in relazione alla contribuzione che si assumeva evasa, l’attività di perito assicurativo e di aver sempre inviato alla Cassa le denunce relative alle prestazioni svolte per la stretta attività libero professionale.

La Corte di appello di Salerno, adita dalla Cassa in via principale ed in via incidentale dal B. quanto alla disposta compensazione delle spese, ha affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo, nei limiti dei contributi non coperti da prescrizione quinquennale (in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3), ed ha ritenuto che tale termine decorresse dal momento in cui i contributi potevano essere pretesi, essendo irrilevante il mero impedimento di fatto determinato dalle omesse dichiarazioni. Inoltre, ha ritenuto che l’attività di perito assicurativo rientrasse nelle tipiche attività del geometra in relazione all’attività di estimo espletata da quest’ultima figura professionale.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.M.L., articolando due sostanziali motivi cui resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria, la Cassa Nazionale per i Geometri Liberi Professionisti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, L. n. 2229 del 1939, artt. 16 e 17, L. n. 144 del 1949, L. n. 1086 del 1971, L. n. 166 del 1992, art. 1,D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 156/160, L. n. 773 del 1982, art. 22,L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, L. n. 773 del 1982, artt. 2 e segg., artt. 10 e 11, L. n. 144 del 1949, artt. 48/54, art. 12 disp. gen..

Ad avviso del ricorrente la Corte di merito non avrebbe correttamente interpretato l’intero complesso normativo indicato in quanto l’iscrizione alla Cassa sarebbe obbligatoria per i geometri che svolgano con continuità attività libero professionale tipica e ad essi esclusivamente riservata e dunque non vi rientrerebbe l’attività di perito assicurativo che non figura tra quelle riservate ai geometri, ed e’, invece, riservata all’altra categoria professionale dei periti assicurativi, regolata dalla L. n. 166 del 1992 e dal D.Lgs. n. 209 del 2005. Erroneamente, pertanto, la Corte di merito avrebbe ritenuto che la L. n. 144 del 1949, la L. n. 274 del 1929, la L. n. 2229 del 1939 e la L. n. 1086 del 1971, considerino possibile inserire tra le attività esercitabili da parte dei geometri anche quella riguardante la stima dei danni derivanti da circolazione, furto e incendio di veicoli a motore e natanti.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa nell’attività concreta svolta dal perito assicurativo ed in quella del geometra che la sentenza impugnata non avrebbe valutato adeguatamente secondo le previsioni indicate nella memoria difensiva in appello.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 11161 del 2017, si è espressa sulla analoga questione della possibilità di includere l’attività di perito assicurativo tra quelle proprie della figura dell’ingegnere.

I risultati interpretativi cui si è giunti in tale occasione sono estensibili alla presente fattispecie per la stretta relazione esistente tra l’attività del geometra e quella dell’ingegnere, trattandosi di attività che differiscono per le limitate competenze attribuite ai geometri dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16, rispetto a quelle attribuite agli ingegneri (Cassazione civile sez. II, 24/03/2016, n. 5871, Cass. Civ., sez. 02, del 26/07/2006, n. 17028, Cass. Civ., sez. 02, del 21/03/2011, n. 6402).

Si e’, in quella sede, ammessa l’inclusione nell’ambito soggettivo dell’obbligo assicurativo presso INARCASSA dell’ingegnere iscritto all’albo che svolga attività di perito assicurativo e non, in tutto o in parte, le attività tipiche della professione (definite dalla L. 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7 e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, artt. 51 e 52, quali i progetto e a stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie; opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), e ciò in quanto lo stesso ingegnere svolga comunque attività che richiedano la competenza professionale propria dell’ingegnere.

Al riguardo va evidenziato che secondo un primo orientamento di questa Corte a tal fine non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell’ingegnere, ma si richiedeva l’effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. 04/07/1991 n. 7389, Cass. 02/03/2001 n. 3064, Cass. 11/06/2004 n. 11154, Cass. 21/02/2005 n. 3468), con conseguente onere della Cassa di provare l’effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione (Cass. n. 11154/2004 cit.). In particolare si riteneva che la L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, ponesse l’obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dalla L. 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7 e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, artt. 51 e 52, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull’attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n. 11472).

Più di recente questa Corte ha mutato il proprio orientamento e, condivisibilmente, ha precisato, proprio con riguardo alla Cassa ingegneri ed architetti, che “l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività” sottolineando che “la limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nella L. n. 1395 del 1923, art. 7 e nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre la L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità” (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013n. 9076).

Si è chiarito che “nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione” evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali – che si traduce nell’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista – sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1 e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all’esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell’attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.

In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l’estraneità dell’attività stessa alla professione (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest’ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto immune da censure, ha affermato che nell’esecuzione degli incarichi peritali in materia di infortunistica stradale il ricorrente aveva effettuato perizie estimative di danni e connesse valutazioni della responsabilità che richiedono competenze esclusive del geometra, per cui lo svolgimento con carattere di continuità di tali attività costituiva il presupposto per l’obbligo di iscrizione alla Cassa geometri.

Il secondo motivo, nella sua formale formulazione, che richiama il vizio previsto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è inammissibile, alla luce dell’interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (vd. da ultimo Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 21152/2014, Cass. SS.UU.n. 8053 del 2014).

Peraltro, anche a voler intendere nella sostanza denunciato il vizio di falsa applicazione della legge per errata sussunzione dell’attività di perito assicurativo nella L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 22 (qualificazione possibile nei limiti esplicitati da Cass. n. 11026 del 2021), va dato atto della correttezza del giudizio di sussunzione operato dalla sentenza impugnata alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (Cassazione n. 24303 del 2015; Cass. 29.8.2012, n. 14684), sopra richiamato ed illustrato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, regolate secondo il criterio della soccombenza vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3000,00 di cui e Euro 2800,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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