LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio President – –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22862/2015 proposto da:
M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato PAOLA SCROFANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARDUCCI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 864/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 2419/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 864/2015, pubblicata il 23 marzo 2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a. nei confronti di M.J. ed in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, accoglieva l’opposizione ex art. 645 c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il M. a restituire all’appellante la somma di Euro 29,466,77; confermava nel resto la decisione di prime cure;
2. M.J. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in relazione a somme pretese quale saldo di corrispettivi dovuti per l’attività di collaborazione professionale svolta sulla base di un incarico di consulenza;
3. in sede di opposizione il Parco aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto sussisteva la responsabilità esclusiva del direttore generale dell’INFO/RAC-MAO (Dott. I.S.) ossia del Centro di attività per l’informazione che aveva conferito al M. l’incarico di consulenza e, sulla base di un asserito inadempimento del M., aveva agito in via riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna del M. alla restituzione di Euro 16.600,00 percepita a titolo di compensi per prestazioni svolte in dipendenza dell’incarico e, previo accertamento della responsabilità del Dott. I., in subordine la condanna di quest’ultimo a tenere indenne il Parco di tutto quanto il Parco fosse stato condannato a pagare al M.;
4. il Tribunale rigettava l’opposizione e tutte le domande del Parco;
riteneva che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente fosse formalmente attore ma sostanzialmente convenuto e, come tale, non fosse legittimato a spiegare domande nei confronti di altri soggetti in assenza di autorizzazione del giudice;
disponeva pertanto l’estromissione dell’ I. considerato che nessuna richiesta di autorizzazione alla sua chiamata in causa era stata formulata;
ravvisava, poi, un rapporto di immedesimazione organica del direttore generale rispetto al Centro e riteneva che quest’ultimo fosse una mera articolazione interna del Parco, che fosse stato il Parco a beneficiare delle prestazioni del M. (come risultava dalla certificazione relativa ai compensi e dalle ritenute d’acconto) e che non potesse eccepirsi il mancato avveramento di una condizione (emissione dei decreti finanziari da parte dell’UNEP/MAP-Matt, Regione Sicilia o di altre istituzioni interessate), atteso che l’incarico, seppure subordinato all’avverarsi della suddetta condizione, si era comunque regolarmente svolto;
riteneva infondata la domanda formulata dal Parco per asserito inadempimento del M.;
5. in proposito la Corte d’appello riteneva che: – si era formato il giudicato sull’eccepito difetto di legittimazione passiva del Parco; – effettivamente il contratto era stato sottoposto ad una condizione non verificatasi (emanazione dei decreti finanziari necessari per il sovvenzionamento delle attività del Parco); – il contratto aveva avuto parziale esecuzione fino alla sospensione per mancanza di finanziamenti; – le stesse parti avevano tenuto un comportamento tacito univoco e concludente con cui avevano convenzionalmente escluso il meccanismo condizionale per le prestazioni rese dal M. nei limiti del corrispettivo di Euro 16.600,00; – nei suddetti limiti doveva ritenersi legittima la somma incassata dal M.; – per le prestazioni rese oltre quel corrispettivo, per mancanza di un ulteriore accordo, doveva ritenersi fermo il meccanismo condizionale previsto nel contratto originario; trattandosi di contratto inefficace (fatta eccezione di quanto tacitamente concordato tra le parti) andava ritenuta l’infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento; – la domanda di condanna del M. alla restituzione del suddetto importo di Euro 16.600,00 non poteva trovare accoglimento; – sussistendo la prova dell’avvenuto pagamento di Euro 29.466,77 in esecuzione della sentenza di prime cure tale somma doveva essere restituita dal M.;
6. M.J. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un articolato motivo;
7. il Parco ha resistito con controricorso e formulato ricorso incidentale affidato a due motivi successivamente illustrati da memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico articolato motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2126,1375 e 1336 c.c.;
sostiene che la Corte territoriale, dopo aver affermato che l’incarico avrebbe avuto esecuzione, nonostante la condizione non avverata, ha ritenuto che il diritto al compenso sussistesse solo nei limiti di Euro 16.660,00 e non per l’ulteriore importo rivendicato, con ciò del tutto disattendendo il principio generale di cui all’art. 2126 c.c.;
2. il motivo è infondato per l’assorbente considerazione che l’art. 2126 c.c., si applica solo al rapporto di lavoro subordinato e non anche ai rapporti di lavoro autonomo, fra i quali rientrano le collaborazioni professionali come quella in esame (v. Cass. 21 marzo 2006, n. 6260; Cass. 8 novembre 2007, n. 23265);
3. con il primo motivo del ricorso incidentale il Parco denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 1353 e 1360 c.c.;
sostiene che, avendo la stessa Corte territoriale dato atto del non avversi della condizione, erroneamente avrebbe poi escluso l’inefficacia del contratto nella sua interezza;
4. il motivo non intercetta il decisum della sentenza impugnata sull’intervenuto tacito accordo che consentiva di prescindere dalla condizione nei limiti di Euro 16.600,00 (invero alla modifica tacita si fa riferimento in sede di secondo motivo di ricorso – v. infra – ma anche in tale contesto non è dato ricavare una specifica censura al ragionamento dei giudici di appello);
a fronte di ciò il ricorrente incidentale si è limitato a dedurre che il mancato avveramento della condizione aveva determinato, quale conseguenza, che nessun credito era sorto in favore del M. in virtù del contratto sottoscritto il 2 dicembre 2004;
tuttavia non ha offerto alcuna specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, nella parte relativa alla sopra ricordata modifica tacita dell’operatività della condizione, eventualmente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);
5. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 1453,1455 e 1458 c.c.;
censura che la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risoluzione semplicemente affermando che la stessa non era proponibile in presenza di un contratto inefficace tra le parti;
6. anche tale motivo non coglie il punto centrale della decisione;
la Corte territoriale ha ritenuto che, stante il meccanismo condizionale previsto nel contratto originario e il non avveramento della condizione, non solo il M. non poteva chiedere con il ricorso per decreto ingiuntivo la residua parte del compenso, ma neppure il Parco poteva pretendere l’adempimento di un obbligo a carico del M. che, a prescindere dal non avveramento della condizione, per tacito accordo tra le parti era stato fatto salvo solo limitatamente a quella parte del contratto che aveva avuto regolare esecuzione e per la quale il Parco aveva versato al M. la somma di Euro 16.600,00;
il ricorrente incidentale non deduce, anche in sede di questo secondo motivo di ricorso, per quali ragioni in diritto la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere, in virtù di un tacito accordo tra le parti, l’operatività del meccanismo condizionale per le prestazioni rese dal M. nei limiti del corrispettivo di Euro 16.600,00 e tenere fermo tale meccanismo per la residua parte della pattuizione originaria;
7. da tanto consegue che il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, il che consiglia di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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