Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31467 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18636/2015 proposto da:

FONDAZIONE E.N.P.A.M. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE SAN GAETANO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2074/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2015 R.G.N. 1538/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2074 del 2015, la Corte D’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, rideterminava il contributo previdenziale richiesto dalla Fondazione Enpam L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 39, nella misura del 2% del fatturato annuo societario, commisurando detta percentuale ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture e dei rapporti di accreditamento con il SSN. 2. Ad avviso della Corte territoriale, in estrema sintesi, la individuazione della base imponibile non poteva che essere limitata ai compensi effettivamente liquidati ai professionisti medici, tale essendo l’unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, in quanto la lettura della norma proposta dall’ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell’imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello medico, nonché su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Fondazione Enpam, affidato a un motivo, cui non ha resistito la s.r.l. Centro di Medicina Nucleare San Gaetano.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. La Fondazione Enpam, con l’unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quinquies e sexies, art. 15-nonies, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

6. Si controverte dell’interpretazione della norma sull’obbligazione contributiva delle società di capitali accreditate col Servizio sanitario nazionale, ossia la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.

7. Assume la Fondazione Enpam che la Corte territoriale, stabilendo la possibilità di calcolare il contributo dovuto sulla più ristretta base costituita dai compensi erogati dalle società ai professionisti, avrebbe palesemente pronunciato una sentenza contraria alla lettera della legge, ed alla logica ad essa sottesa tenuto conto che la norma chiaramente fa riferimento al fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche per il computo complessivo delle somme dovute a titolo di contributi e, successivamente, obbliga le società accreditate a comunicare i nominativi dei medici che hanno partecipato all’attività di produzione del fatturato, al fine di procedere alla ripartizione.

8. Il ricorso è da accogliere.

9. La L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, ha introdotto tacitamente, innovando il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 nonies, introdotto dal D.Lgs. n. 299 del 1999, art. 13, una particolare modalità di riscossione contributiva delle prestazioni specialistiche rese dai medici per conto delle società accreditate, stabilendo che “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all’attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.

10. Col prescrivere l’obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, la norma circoscrive chiaramente l’ammontare del fatturato da prendere in considerazione a quello prodotto dalle prestazioni specialistiche di detti professionisti, escludendo, al contempo, che la base di calcolo del contributo possa essere individuata nei compensi erogati dalla società agli stessi professionisti per tali prestazioni.

11. Va pertanto data continuità all’orientamento sin qui espresso da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 11254, 11257, 11561, 11590 del 2016, nn. 2005 e 6762 del 2017, n. 10959 del 2018, n. 18273 del 2019, n. 2669 del 2021) e in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità delle argomentazioni delle parti con quelle espresse nei suindicati precedenti, ci si può qui limitare a richiamare quanto già affermato nei menzionati arresti, dandosi per acquisite le argomentazioni poste a sostegno del principio di diritto che viene qui ribadito: “Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”.

12. In conclusione, va accolto il ricorso, l’impugnata sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 8769 del 2011.

13. Le obiettive difficoltà esegetiche del dettato normativo fino al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità consigliano la compensazione delle spese del giudizio di merito.

14. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

compensa le spese del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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