LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16907/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA;
– ricorrente –
contro
M.G., MA.GI., S.S.S., nella qualità di eredi di M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5831/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2014 R.G.N. 1964/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5831 del 2014, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio d’appello proposto dall’INPS nei confronti di M.A. (ex dipendente dell’Istituto) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del medesimo volta al riconoscimento del diritto ad includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione integrativa talune voci retributive (assegno di garanzia, indennità ex art. 17, di responsabile di processo e indennità L. n. 88 del 1989, ex art. 15), con condanna dell’Ente al pagamento delle differenze su quanto erogato.
Ad avviso della Corte territoriale, posto che all’udienza del 15 ottobre 2013 il difensore dell’appellato ne aveva dichiarato la morte e che era decorso un termine superiore all’anno dal decesso medesimo, l’INPS non poteva beneficiare della previsione di cui all’art. 303 c.p.c., comma 2, notificando collettivamente ed impersonalmente agli eredi il ricorso in riassunzione, depositato il 20.12.2013; per tale ragione, non poteva ritenersi utile la notifica effettuata il 14 maggio 2014 nei riguardi degli eredi del M. presso l’ultimo domicilio di costui.
Da ciò conseguiva l’estinzione del giudizio d’appello, pur essendo stato tempestivamente depositato l’atto di riassunzione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.
S.S.S., M.G. e Ma.Gi., eredi di M.A., sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione degli artt. 303,305,307 e 291 c.p.c., in ragione del fatto che sarebbe stato violato il principio secondo il quale, ai fini della tempestività della riassunzione a seguito della interruzione del processo, va dato rilievo al momento del deposito del ricorso e non già alla notifica agli eredi e che sarebbe anche stata violata la disposizione che disciplina la condizione di contumacia dei convenuti, giacché la notifica agli eredi era avvenuta presso il proprio domicilio che coincideva con quello dell’ultimo domicilio del defunto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte di legittimità (vd. da ultimo Cass. n. 21514 del 2019) ha espresso un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, verificatasi una causa d’interruzione del processo ed in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determina l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (Cass. Sez. U., 28/06/2006, n. 14854).
Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, all’udienza del 15 ottobre 2013, la difesa di M.A. ha dichiarato il decesso del medesimo (avvenuto il 9 ottobre 2012). Il successivo 20 dicembre 2013 l’INPS ha riassunto il giudizio, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., depositando il relativo ricorso in riassunzione a seguito del quale veniva fissata l’udienza del 25 marzo 2014 con termine per la notifica entro il 20 gennaio 2014.
A tale udienza, l’INPS chiedeva termine per provvedere alla notifica dell’atto agli eredi e l’udienza veniva rinviata al 17 giugno 2014 ed il 14 maggio l’INPS provvedeva a depositare il ricorso in riassunzione notificato agli eredi di M.A. in data 3 aprile 2014.
L’Istituto, peraltro, ha anche affermato con valido riscontro negli atti del processo che pure ha riprodotto in ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che la notifica a ciascuno dei tre eredi non era avvenuta impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius ma personalmente a ciascuno erede presso il proprio domicilio, seppure coincidente con quello ultimo di M.A..
E’, dunque evidente l’errore sull’interpretazione della disciplina processuale contenuta negli artt. 303,305 e 307 c.p.c., in cui è incorsa la sentenza impugnata.
In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà il giudizio d’appello erroneamente dichiarato estinto e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021