LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1811/2020 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio PLACIDI S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA ALPAGOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona Sezione di Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10415/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 02/12/2019 R.G.N. 10501/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 10415/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da G.M. (alias G.M.), cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. dal decreto impugnato si evince che il richiedente, modificando la precedente dichiarazione scritta allegata alla domanda amministrativa, dichiarazione nella quale riconduceva le ragioni dell’espatrio al coinvolgimento in scontri/dissidi tra diverse fazioni politiche, ha riferito di essere fuggito dal Paese di origine in quanto ricercato per spaccio di stupefacenti; alcune persone da lui denunziate per furto agli anziani del villaggio avevano chiesto alla Polizia di fare una perquisizione in alcuni negozi del ricorrente dove era stata rinvenuta della droga; ha dichiarato di avere lasciato il Bangladesh nell’aprile 2016 e di essere arrivato in Italia passando per la Libia;
3. il Tribunale ha escluso che dal racconto del richiedente emergessero elementi dai quali desumere situazioni di potenziale persecuzione per alcuno dei motivi alla base della Convenzione di Ginevra; neppure era configurabile, in caso di rientro nel Paese di origine, il rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 13 e 14; non era stata infatti allegata alcuna situazione riconducibile alla previsione di cui all’art. 14 D.Lgs. cit. lett. a) e b); quanto all’ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. c), le informazioni acquisite non evidenziavano nella regione di provenienza una situazione di violenza generalizzata da di conflitto armato interno o internazionale; infine, non era giustificata la concessione di un permesso per motivi umanitari non avendo il ricorrente allegato o dimostrato circostanze rivelatrici di una particolare vulnerabilità; la documentazione prodotta era insufficiente a dimostrare una possibile integrazione in Italia;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.M. (alias G.M.) sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1 ultimo alinea c.p.c., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e motivazione perplessa e poco comprensibile della decisione; assume perplessità di motivazione in particolare laddove il decreto impugnato sembrava valorizzare la incongruenza fra la dichiarazione allegata al modello C3 e la vicenda più diffusamente esposta dinanzi alla CT e laddove sembrava ritenere non genuini i documenti prodotti a dimostrazione dell’indagine penale alla quale il richiedente era sottoposto in patria;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b); sostiene che il difetto di adeguata istruttoria sulla documentazione relativa alla denunzia penale e ai conseguenti atti di indagine aveva condizionato la verifica del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti per il reato del quale era accusato, secondo quanto evidenziato in ricorso sulla base di report di Amnesty International dai quali si evinceva come la tortura ed i maltrattamenti fossero abitualmente praticati dalle forze dell’ordine del Paese di provenienza;
3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché omesso esame di cui fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria; sostiene che alla stregua di quanto narrato sussisteva il rischio specifico in caso di rimpatrio, giustificato dalla vicenda personale;
4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità;
4.1. la deduzione di vizio di motivazione non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale esige che l’omesso esame concerna un “fatto”, inteso nel senso di fatto storico -fenomenico, di rilevanza decisiva, risultante dalla sentenza medesima o dagli atti di causa, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 8053/2014); parte ricorrente non indica alcuno specifico fatto storico, nel senso sopra chiarito, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito; esso non potrebbe identificarsi, come sembra prospettare il ricorso, nella dichiarazione resa dal G. di essersi limitato a sottoscrivere il documento C3 allegato in sede amministrativa (in cui collegava l’espatrio a ragioni di ordine politico), documento che era stato in realtà redatto da altro richiedente asilo; ciò per la dirimente considerazione che la circostanza è stata tenuta presente dal giudice di merito (v decreto, pag. 4, primo capoverso) e per essere la stessa priva di decisività alla luce delle ulteriori argomentazioni addotte a sostegno della complessiva valutazione d non credibilità del richiedente (quali i dubbi di genuinità relativi alla documentazione prodotta dall’interessato circa gli atti dell’indagine a suo carico);
4.2. priva di pregio è la denunzia di motivazione apparente, la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum; il ricorrente denunzia perplessità di motivazione in relazione alla circostanza della successiva “smentita” da parte del richiedente del contenuto della dichiarazione allegata alla domanda amministrativa ma tale perplessità è da escludere ove si consideri che le ragioni indicate dal richiedente a giustificazione della prima versione circa le ragioni dell’allontanamento dal Bangladesh erano comunque destinate ad un apprezzamento valutativo da parte del giudice di merito, apprezzamento valutativo che ha avuto esito implicitamente sfavorevole per il G. in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto che le diverse versioni del richiedente e i dubbi sull’autenticità della documentazione addotta a sostegno della domanda, ne giustificassero il rigetto; deve inoltre evidenziarsi quale concorrente profilo di inammissibilità la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per la mancata trascrizione dei documenti alla base delle censure articolate;
5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, omette di trascrivere i documenti alla base della censura articolata, dovendo ulteriormente evidenziarsi, quale concorrente profilo di inammissibilità, che la denunzia di violazione di norma di diritto non risulta incentrata sul significato e sulla portata applicativa del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, come prescritto in caso di vizio astrattamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 287/2016, Cass. n 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16083/2013, n. 3010/2012) ma sulla ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, premesso quanto osservato al paragrafo 4.1. in tema di corretta deduzione di vizio di motivazione, il fatto del quale si denunzia omesso esame da parte del giudice di merito, fatto rappresentato dalla asserita stabilizzazione lavorativa del richiedente, non è evocato nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con indicazione e trascrizione dell’atto o documento del giudizio di merito dal quale emergeva la risultanza asseritamente trascurata; tale fatto, peraltro, ove non ritualmente sottoposto al giudice di merito (secondo quanto sostenuto in ricorso esso è successivo all’udienza di comparizione) non potrebbe giammai concretare la configurabilità del vizio denunziato;
7. non si fa luogo alla rifusione delle spese nei confronti della parte intimata che si è limitata al deposito di memoria di costituzione al fine della discussione, alla quale non è seguita alcuna concreta attività difensiva;
8 la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021