LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4029/2020 proposto da:
P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1046/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 1951/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 1046 del 2019, ha confermato la ordinanza con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da P.M., cittadino del Pakistan. 2. Il richiedente, di fede musulmana sunnita, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese di origine a seguito di un rapimento, subito unitamente ad altri due ragazzi, durante il quale era stato portato in un piano sotterraneo, picchiato e torturato, con la richiesta continua che i genitori avrebbero dovuto inviare dei soldi per la loro liberazione; aveva precisato che, dopo circa venti giorni, il padre di uno di questi ragazzi, con il pretesto di portare il riscatto, era andato nel luogo prestabilito con la Polizia e, dopo una sparatoria, lui e gli altri ostaggi erano stati liberati; aveva specificato di essere stato portato in ospedale e, successivamente, i sequestratori, avendo scoperto dove abitava, gli avevano ucciso tutta la famiglia (padre, madre, fratello e sorella); dopo i funerali, fu invitato, quindi, da uno zio, che gli diede anche i soldi, a partire; aveva riferito di temere, qualora fosse rientrato in Pakistan, che i malviventi avrebbero potuto attentare alla sua incolumità.
3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) le dichiarazioni del richiedente non erano credibili, presentando profili di non plausibilità e di illogicità e non erano supportate da idonea documentazione; b) la inattendibilità delle dichiarazioni non consentiva il riconoscimento dello status di rifugiato né quello della protezione sussidiaria; c) non era riscontrabile in Pakistan una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); c) non sussistevano neanche i presupposti per ritenere che vi fosse una situazione di vulnerabilità che giustificasse la protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficiente una attività lavorativa più o meno continuativa, in mancanza di altri elementi utili.
4. P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, per avere la Corte di appello attribuito rilievo dirimente alla mancata presentazione di documentazione comprovante le dichiarazioni del richiedente, nonché per il difetto di motivazione della gravata sentenza in ordine alla asserita accessibilità della documentazione “perché non in possesso dei suoi aggressori”.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, comma 1, lett. b), per non avere la Corte di merito considerato che la protezione internazionale sussidiaria spettava non solo quando lo Stato di origine non volesse ma anche quando non potesse offrire effettiva tutela.
4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del difetto di motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo prospettato in relazione alla mancanza di tutela interna, costituito dalla circostanza che, se la polizia aveva liberato l’ostaggio sequestrato, tuttavia, in seguito, non aveva potuto impedire né l’uccisione dei familiari né che esso richiedente fosse ulteriormente minacciato nella propria incolumità.
5. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e il grave difetto di motivazione (meramente apparente), perché la Corte territoriale aveva negato l’esistenza di una situazione di violenza rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza alcuna indicazione circa le informazioni sul paese di origine (COI) utilizzate per la decisione.
6. Con il quinto motivo, in relazione alla domanda di protezione umanitaria, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), nonché il grave difetto di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: a) per avere illegittimamente la Corte di merito escluso rilevanza alla vicenda personale del richiedente (ritenendolo inattendibile) e alla situazione socio-politica del paese di origine (accertata in modo parziale e sulla base di fonti datate e non attuali); b) per avere illegittimamente la Corte di merito omesso di vagliare la situazione del paese di origine alla luce degli autonomi criteri rilevanti ai fini della protezione umanitaria, differenti da quelli del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); c) per avere illegittimamente escluso il radicamento del richiedente in Italia in ragione delle sue radici etniche, linguistiche e religiose, nonché il vizio motivazionale per avere omesso l’esame di fatti decisivi prospettati dalla parte relativi alla sua integrazione socio-lavorativa.
7. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
8. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3 lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).
9. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).
10. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).
11. Nel caso in esame, come detto, la Corte territoriale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.
12. Avrebbe dovuto, invece, riscontrare quanto dichiarato dal richiedente con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria.
13. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la assenza di prove documentali ed orali articolate a supporto del narrato quando, invece, a prescindere dai dubbi di credibilità, andava comunque effettuato un approfondimento istruttorio con fonti che dovevano essere aderenti alla questione sottoposta e narrata dal richiedente.
14. Tale accertamento avrebbe senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato.
15. Inoltre, quanto alla situazione del Paese di origine, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente aveva allegato i fatti costitutivi del diritto, la Corte si è limitata a richiamare fonti risalenti al 2015 (a fronte di una decisione assunta nel 2019) ed il sito ministeriale “*****” (il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati – cfr. Cass. n. 8819/2020).
16. E’ ravvisabile, quindi, una violazione del principio secondo cui il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).
17. Infine, anche con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, se è vero che una attività lavorativa, da sola, non è sufficiente per integrare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, tuttavia va osservato che, nella fattispecie, per quanto sopra detto in ordine al mancato assolvimento degli obblighi di cooperazione, i giudici di seconde cure non hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati in sede di legittimità secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass. n. 5358/2019), con una valutazione di vulnerabilità da effettuarsi caso per caso.
18. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai primi quattro motivi per quanto di ragione, assorbito il quinto e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021