Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31474 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3973/2020 proposto da:

O.O., alias O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA ARCIDIACONO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sezione di Vicenza, presso la Prefettura U.T.G. di Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2377/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 1754/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da O.O., cittadino del Bourkina Faso, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio – per quanto qui ancora interessa – ha argomentato “che il richiedente, nell’atto di appello, non solo non supera ma nemmeno si confronta con le specifiche osservazioni del tribunale in punto di illogicità e contraddittorietà della narrazione, rilievi peraltro più che condivisibili. Egli si limita – continua la Corte – a proporre argomenti generici rispetto ai puntuali rilievi del tribunale sicché deve ritenersi non sussistente pertanto una reale critica alla ratio decidendi adottata dal tribunale nel provvedimento gravato inerente la non credibilità della narrazione contraddittoria e a tratti inconferente rispetto allo scopo del ricorso”; la Corte ha escluso poi che “vicende private” come quelle narrate dal richiedente asilo potessero determinare il riconoscimento della protezione richiesta; in particolare poi non ha ravvisato la ricorrenza delle condizioni previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base “delle più recenti COI internazionali accreditate” sul paese di origine, nella specie riferentesi al novembre del 2017; la Corte veneta ha negato, infine, la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 5 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

4. la parte ricorrente ha comunicato memoria e la Procura Generale ha illustrato per iscritto le conclusioni di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. posta una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale “riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’Appello”, con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza, per essere il Collegio d’Appello giudicante composto da un magistrato del Tribunale di Venezia applicato sulla base di misure organizzative non approvate dal C.S.M.;

premesso che da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha risolto la questione di legittimità costituzionale prospettata anche dall’attuale ricorrente, senza pregiudizio per il procedimento in corso, la censura di irregolare costituzione del collegio giudicante è infondata, avendo questa. Corte già ritenuto (da ultimo, Cass. n. 16542 del 2021, come peraltro riconosciuto anche dal ricorrente con la memoria comunicata in cui cita anche Cass. n. 10964 del 2021) che il collegio di corte di appello può essere integrato anche da altri magistrati togati appartenenti al distretto e non essendo rilevabile alcun vizio di costituzione del giudice denunciabile ai sensi dell’art. 158 c.p.c.; ciò anche sulla scorta dell’affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui la irregolare costituzione del giudice si determina solo nelle ipotesi in cui vi sia un difetto così grave da rivelare la totale carenza di legittimazione del giudice o dei singoli componenti del collegio, ovvero la loro assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 15342 del 2018);

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in correlazione con il terzo motivo con cui si denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9, “per omessa o comunque incompleta indicazione delle fonti COI consultate” nonché “violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente”; si eccepisce che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a fonti internazionali parziali e datate ad un anno e mezzo prima della decisione; con il quarto mezzo si denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per non avere la Corte territoriale fatto “cenno alcuno alla situazione di violenza generalizzata venutasi a creare negli ultimi mesi in *****, soprattutto nelle regioni settentrionali, per effetto degli attacchi portati da vari gruppi etnici armati e dalle milizie di islamisti radicali”;

3. i tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;

e’ orientamento consolidato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019);

in particolare, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); del resto, è il D.Lgs. n. 25 del 2008, stesso art. 8, comma 3, ad imporre l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192 del 2020);

nella specie, la motivazione della sentenza impugnata nega la protezione sussidiaria esaminando fonti risalenti rispetto al momento della decisione (COI del 2017), mentre il ricorrente per cassazione aveva già prodotto in appello fonti internazionali successive (rapporto 2017/2018 Amnesty International) rispetto alle quali la Corte territoriale nulla dice, pur facendo riferimento ad informazioni non più attuali (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) ed invece fonti internazionali più aggiornate ed appropriate avrebbero potuto fornire riscontri anche sulla credibilità dell’istante, in ordine al contesto di violenza politica in cui si sarebbero consumati i fatti narrati (cfr. Cass. n. 11175 del 2020; Cass. n. 24010 del 2020), come rilevato dall’Ufficio della Procura Generale;

4. conclusivamente, rigettato il primo motivo, devono essere accolti il secondo, il terzo ed il quarto, con assorbimento del quinto motivo che riguarda la protezione umanitaria, essendo ancora sub iudice le protezioni maggiori; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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